N. C 326/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 19.12.86
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
COM(86) 484 def.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 5 dicembre 1986)
(86/C 326/07)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
visto il trattato che istituisce la Comunità economica eu-
ropea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che, tenuto conto dell'adesione della Spa-
gna, occorre adattare a tale scopo la delimitazione delle
zone viticole istituite dall'articolo 18 del regolamento
(CEE) n.. . .;
considerando che, tenuto conto segnatamente delle ca-
ratteristiche climatiche è opportuno prevedere, al più
tardi prima della fine della campagna 1989/1990 sulla
base di una relazione che sarà elaborata dalla Commis-
sione, una nuova delimitazione delle zone viticole nel-
l'insieme della Comunità;
considerando che la legislazione spagnola anteriore all'a-
desione prevedeva, per la quasi totalità del territorio viti-
colo di tale paese, un titolo alcolometrico volumico natu-
rale minimo uguale a 9 % voi, corrispondente a quello
della zona viticola C III; che è opportuno confermare
sino alla fine della campagna 1989/1990 tale situazione,
includendo la parte preponderante del territorio viticolo
spagnolo nella zona viticola C III b);
considerando che, tra le pratiche e i trattamenti enologici
ammessi per l'insieme della Comunità, un certo numero
non è utilizzato, o lo è raramente o soltanto in condi-
zioni nettamente più limitate del previsto, in uno o più
Stati membri; che, al fine di orientare la tecnologia verso
l'elaborazione dei vini aventi un carattere naturale pro-
nunciato in virtù degli elementi intrinseci della materia di
base utilizzata, è opportuno ridurre le sostanze che pos-
sono essere aggiunte al vino durante la sua elaborazione
o il suo magazzinaggio al giusto minimo indispensabile;
che è pertanto necessario prevedere che gli Stati membri
possono, ai fini dell'elaborazione dei vini sul loro territo-
rio, vietare, o almeno limitare, l'utilizzazione di certe
pratiche o trattamenti enologici, sempreché tali misure
non pregiudichino la protezione dei consumatori negli
altri Stati membri ed il normale andamento degli scambi
intracomunitari,
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n è modificato come segue:
1) Nell'articolo 18, il paragrafo 3 è conpletato con il se-
guente comma:
«Prima della fine della campagna 1989/1990, la
Commissione presenta al Consiglio una relazione
sulla delimitazione delle zone viticole della Comunità.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata
su proposta della Comunità; tali disposizioni si appli-
cano a decorrere dalla campagna 1990/1991».
2) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 2, primo comma, è
sostituito dal seguente testo:
«2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri pos-
sono, per quanto riguarda i vini e i prodotti destinati
alla vinificazione ottenuti dalle uve raccolte sul loro
territorio :
— vietare pratiche e trattamenti enologici previsti
dall'allegato VI, o
— imporre condizioni più rigorose per l'applicazione
delle pratiche e dei trattamenti enologici che figu-
rano nel suddetto allegato».
3) L'allegato IV è modificato come segue :
a) il testo del punto 3 è sostituito dal seguente testo:
«3. La zona viticola C I a) comprende:
a) in Francia le superfici vitate :
— nei seguenti dipartimenti:
Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hau-
tes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège,
Aveyron, Cantal, Charente, Charente-
Maritime, Corrèze, Còte d'Or, Dordo-
gne, Haute-Garonne, Gers, Gironde,
Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot,
Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (ad ec-
cezione del circondario di Cosne-sur-
Loire), Puy-de-Dòme, Pyrénées-Atlan-
tiques, Hautes-Pyrénées, Rhóne, Saò-
ne-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne,
Haute-Vienne; Yonne;
19.12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 326/7
— nei circondari di Valence e di Die nel
dipartimento della Dróme (esclusi i can-
toni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e
Montélimar) ;
— nel circondario di Tournon, nei cantoni
di Antraigues, Buzet, Coucouron, Mon-
tpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-E-
tienne-de-Lugdarès, Saint-Pierreville,
Valgorge e La Voulte-sur-Rhóne del
dipartimento dell'Ardèche;
b) in Spagna, le superfici vitate:
— nelle seguenti province:
Asturias, Cantabria, Guipùzcoa, la Co-
runa, Pontevedra e Vizcaya;
— nella provincia di Tarragona:
la comarca viticola determinata di
Conca de Barberà;
— nelle province di Barcellona e Tarra-
gona :
la comarca viticola determinata di Alto
Penedès.
b) Il punto 7 è completato come segue:
«d) in Spagna, le superfici vitate non comprese nel
punto 3, lettera b)».
e) Il punto 8 è completato come segue :
«e, per quanto concerne la Spagna, quelle in vi-
gore il 1° marzo 1986».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre
1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi ele-
menti e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
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