N. C 336/60 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 23. 12. 81
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 724/75
che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 29 ottobre 1981)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che il regolamento (CEE) n. 724/75 del
Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo
europeo di sviluppo regionale (*), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. 3325/80 del Consiglio, del 16
dicembre 1980 (2), ha istituito un Fondo europeo di svi-
luppo regionale destinato a correggere i principali squili-
bri regionali nella Comunità;
considerando che l'articolo 22 di detto regolamento pre-
vede che, su proposta della Commissione, il Consiglio
riesamina detto regolamento anteriormente al 1° gennaio
1982;
considerando che il coordinamento delle politiche regio-
nali nazionali tra di loro e con la politica della Comunità
costituisce un elemento essenziale della politica regionale
comunitaria, volto a promuovere la convergenza delle
economie nazionali ed una ripartizione più equilibrata
delle attività economiche nel territorio della Comunità;
considerando che appare necessario, vista l'evoluzione
della situazione economica e sociale della Comunità, da
un lato, adattare la sezione del Fondo suddivisa in quote
nazionali in modo da concentrare i suoi interventi sulle
regioni in cui si presentano problemi strutturali partico-
larmente gravi e, d'altro lato, destinare una percentuale
maggiore degli stanziamenti della sezione non suddivisa
in quote nazionali alle regioni particolarmente colpite da
problemi recenti e gravi di declino industriale o dagli ef-
fetti di talune politiche comunitarie;
considerando che le regioni in cui si presenta un grave
sottosviluppo strutturale nelle quali il Fondo è chiamato
ad intervenire devono essere determinate in base a criteri
comunitari, tenendo conto, in particolare, dell'intensità
relativa ai problemi socio-economici delle regioni ri-
spetto alla media comunitaria, valutati sulla base sia del
grado di sviluppo economico, sia della situazione di oc-
cupazione;
considerando che, al fine di migliorare l'impatto degli in-
terventi del Fondo e la complementarità tra questi ultimi
(!) GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 10.
e gli interventi delle autorità nazionali e regionali, è op-
portuno sostituire gradualmente al sistema di finanzia-
mento di investimenti individuali un sistema di finanzia-
mento di programmi, che possono riguardare tanto delle
infrastrutture, quanto dei regimi di aiuti di Stato per le
attività industriali, artigianali e dei servizi;
considerando che la congiuntura economica e la situa-
zione dell'occupazione nella Comunità impongono di
cercare la migliore utilizzazione possibile dei potenziali
di crescita delle regioni sfavorite; che, a tal fine, è auspi-
cabile estendere il campo d'intervento della sezione del
Fondo suddivisa in quote nazionali al finanziamento di
operazioni volte alla valorizzazione del potenziale di svi-
luppo endogeno delle regioni;
considerando che un'accelerazione del sistema dei paga-
menti del Fondo può facilitare la realizzazione delle
azioni a favore delle quali il Fondo è intervenuto; che
l'instaurazione, a talune condizioni, di un sistema di an-
ticipi consente di conseguire tale obiettivo;
considerando che il carattere eminentemente comunita-
rio delle azioni specifiche di sviluppo regionale giustifica
la loro adozione da parte della Commissione, previa con-
sultazione del comitato del Fondo;
considerando che, ai fini di una migliore integrazione dei
mezzi finanziari, sia comunitari, sia nazionali, nelle zone
in cui si presentano problemi particolarmente gravi, in
particolare di ritardo di sviluppo di declino industriale o
urbano, è opportuno promuovere la realizzazione di ope-
razioni integrate di sviluppo, decise di stretto concerto
tra la Comunità e le autorità interessate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il testo del regolamento (CEE) n. 724/75, del 18 marzo
1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regio-
nale, è sostituito dal testo riportato in allegato al presente
regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1982.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi ele-
menti e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
23. 12. 81 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 336/61
ALLEGATO
REGOLAMENTO RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE
REGIONALI E AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
In relazione al testo attuale del regolamento:
— le parti di testo soppresse sono indicate col segno [ ],
— le aggiunte o le modifiche sono in corsivo.
TITOLO I
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE REGIONALI
Articolo 1 (articolo nuovo)
1. Al fine di contribuire alla realizzazione di un grado
elevato di convergenza delle economie degli Stati membri
e di assicurare una migliore ripartizione delle attività
economiche nel territorio della Comunità, gli Stati mem-
bri e la Commissione procedono al coordinamento delle
politiche regionali nazionali tra di loro e con quelle della
Comunità secondo le procedure previste dall'articolo 2.
2. Tale coordinamento ha per oggetto:
— il mutuo adattamento delle politiche regionali nazio-
nali al fine, in particolare, di evitare degli effetti con-
tradditori;
— una migliore coerenza tra le politiche regionali na-
zionali e gli obiettivi e le priorità della Comunità, più
particolarmente in materia regionale;
— di assicurare che gli aiuti tengano conto dell'intensità
dei problemi regionali misurati non solamente in
rapporto alla situazione dello Stato membro ma an-
che a quella della Comunità.
3. Tale coordinamento deve prendere in considera-
zione l'impatto regionale delle politiche economiche e
settoriali tanto comunitarie quanto nazionali.
Articolo 2 (articolo nuovo)
1. La relazione periodica, i programmi di sviluppo re-
gionale e l'analisi dell'impatto regionale sono strumenti
di tale coordinamento. Il coordinamento dei regimi gene-
rali di aiuti a finalità regionale ne costituisce ugualmente
uno degli elementi essenziali.
2. La Commissione elabora, in stretta collaborazione
con il comitato di politica regionale, una relazione perio-
dica sulla situazione e sull'evoluzione socio-economica
delle regioni della Comunità e sulle politiche regionali
nazionali. A tal fine, gli Stati membri forniscono alla
Commissione le informazioni necessarie. La relazione è
redatta ad intervalli di due anni e mezzo, in coincidenza,
una volta su due, con l'esame dei programmi di politica
economica a medio termine. Sulla base di tale relazione,
il Consiglio, su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento e del Comitato economico
e sociale, adotta gli orientamenti e le priorità di politica
regionale.
3. a) Gli Stati membri comunicano alla Commissione i
programmi di sviluppo regionale, nonché le loro
eventuali modificazioni, per le regioni e zone che
beneficiano di un regime di aiuti di Stato a fina-
lità regionale. Tali programmi sono stabiliti se-
condo lo schema comune elaborato dal comitato
di politica regionale (*) e tenendo conto della
raccomandazione della Commissione del 23
maggio 1979 (2). Essi hanno carattere indicativo
e precisano gli obiettivi e i mezzi dello sviluppo
della regione. Sono elaborati in stretta collabora-
zione con le autorità regionali interessate.
Quando comunicano detti programmi, gli Stati
membri trasmettono alla Commissione le infor-
mazioni concernenti, per l'insieme del loro terri-
tòrio, le misure pubbliche essenziali che possono
incidere sull'equilibrio regionale, compresi gli
stanziamenti per investimenti suddivisi per re-
gioni. I programmi di sviluppo regionale sono
esaminati dalla Commissione e dal comitato di
politica regionale alla luce degli obiettivi del
coordinamento quali definiti dal precedente arti-
colo 1. Il comitato di politica regionale trasmette
il suo parere in materia alla Commissione, la
quale, se del caso, rivolge le appropriate racco-
mandazioni agli Stati membri.
(») GU n. C 69 del 24. 3. 1976, pag. 2.
(2) GU n. C 143 del 12. 6. 1979, pag. 9.
N. C 336/62 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 23. 12. 81
b) Entro il 31 maggio di ogni anno, gli Stati membri
trasmettono alla Commissione una relazione
sull'attuazione dei programmi di sviluppo regio-
nale comprendente per ciascuna regione e per
Vanno precedente:
— indicazioni quantificate sui risultati
dell'azione regionale in termini di investi-
menti e di occupazione;
— i mezzi finanziari messi in opera, sia nazio-
nali, sia comunitari, distinguendo, se del
caso, quelli provenienti dal Fondo e dagli al-
tri strumenti finanziari della Comunità;
— il tasso di utilizzo delle principali infrastrut-
ture terminate nell'anno, quando ciò sia pos-
sibile.
4. La Commissione effettua un'analisi dell'impatto
regionale delle principali polìtiche comuni e delle misure
essenziali che essa propone al Consiglio. Essa informa
quest'ultimo del modo in cui si è tenuto conto dei risul-
tati di questa analisi e, se del caso, della sua intenzione di
attuare un'azione comunitaria specifica di cui all'articolo
27. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta
le misure appropriate.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE
Articolo 3 (precedente articolo 1)
Il Fondo europeo di sviluppo regionale, in appresso de-
nominato «Fondo», è destinato a correggere i principali
squilibri regionali nella Comunità, in particolare quelli
risultanti dalla prevalenza delle attività agricole, dalle tra-
sformazioni industriali e da una sottoccupazione struttu-
rale.
Articolo 4 (precedente articolo 2)
1. [ ] la dotazione del Fondo è fissata annual-
mente nel bilancio generale delle Comunità europee in
maniera distinta per le azioni di cui al titolo III e di cui al
titolo IV.
2. Il bilancio di un esercizio indica, a titolo del Fondo,
per l'esercizio finanziario in questione:
a) gli stanziamenti d'impegno;
b) gli stanziamenti di pagamento.
Salvo disposizioni particolari previste nel presente rego-
lamento, il regolamento finanziario applicabile al bilan-
cio generale delle Comunità si applica alla gestione del
Fondo.
3. Allo scopo di contribuire alla realizzazione degli
obiettivi di cui all'articolo 3, il Fondo può finanziare:
a) azioni comunitarie a favore delle regioni che presen-
tano dei problemi strutturali particolarmente gravi,
azioni che formano oggetto del titolo III. [ ] le
risorse del Fondo destinate al finanziamento di tali
azioni sono ripartite secondo il seguente criterio:
— regioni greche, ad esclusione delle zone A, quali
definite dall'articolo 4, paragrafo 1 della legge
ellenica n. 1116/81 del 14 gennaio 1981, fatte
salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2,
della stessa legge 15,97%
— Mezzogiorno, quale definito dall'articolo 1 del
decreto del presidente della Repubblica italiana
n. 218 del 6 marzo 1978 43,67%
— Irlanda 7,31 %
— zone assistite ai sensi della sezione 7, paragrafo 7,
dell'Industry Ad britannico del 9 agosto 1972 e
conformemente alla decisione del governo bri-
tannico del 17 luglio 1979 e alle decisioni succes-
sive messe in vigore a decorrere dal 1° agosto
1982 nell'Irlanda del Nord, nella Scozia, nel Gal-
les e nelle regioni del Nord e del Nord Ovest
29,28%
— Groenlandia 1,30%
— dipartimenti francesi d'oltremare 2,47%
Il criterio di ripartizione degli stanziamenti del
Fondo descritto qui sopra è applicabile globalmente
per periodi di tre anni.
Nella concessione del contributo del Fondo la prece-
denza sarà data agli investimenti localizzati nelle
zone prioritarie a livello nazionale, tenendo conto dei
principi di coordinamento degli aiuti a finalità regio-
nale a livello-comunitario;
23. 12. 81 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 336/63
b) azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale a
favore delle regioni particolarmente colpite da pro-
blemi recenti e gravi di declino industriale o dagli ef-
fetti di talune politiche comunitarie che formano og-
getto del titolo IV. L'importo destinato a tali azioni
non può superare il 20% delle risorse del Fondo
Le risorse del Fondo destinate al finanziamento di
tali azioni sono utilizzate tenendo conto dei problemi
CAPITOLO 1
CAMPO GEOGRAFICO D'INTERVENTO
Articolo 6 (articolo nuovo)
1. La lista delle regioni e delle zone di cui all'articolo
4, paragrafo 3, lettera a), può essere riveduta dal Consi-
glio, a maggioranza qualificata su proposta della Com-
missione, in particolare quando dall'analisi effettuata
nelle relazioni periodiche di cui all'articolo 2, paragrafo
2, risultano sostanziali modifiche nell'intensità relativa
dei problemi socioeconomici delle regioni della Comu-
nità.
2. A richiesta dello Stato membro interessato, e se-
condo la procedura prevista dall'articolo 31, la Commis-
sione può decidere di apportare alla suddetta lista adat-
tamenti che non abbiano per effetto di accrescere la
popolazione delle regioni e zone ammissibili di uno Stato
membro di una percentuale superiore allo 0,5%.
CAPITOLO 2
MODALITÀ D'INTERVENTO
Sezione 1
Disposizioni relative al finanziamento di programmi
Articolo 7 (articolo nuovo)
1. // Fondo partecipa alle azioni di cui all'articolo 4,
paragrafo 3, lettera a), a mezzo del finanziamento di
programmi che precisano le condizioni d'intervento
specifici delle regioni e dell'intensità relativa degli
squilìbri regionali nella Comunità.
Articolo 5 (articolo nuovo)
Le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b) che
si situano in regioni o zone che beneficiano di un regime
di aiuti di Stato a finalità regionale e tutte le azioni di cui
all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), devono rientrare nel
quadro dèi programmi di sviluppo regionale di cui all'ar-
ticolo 2, paragrafo 3.
finanziario della Comunità a favore di investimenti in
infrastrutture e/o di regimi di aiuti di Stato nel settore
delle attività industriali, artigianali o di servizi, ivi com-
preso il turismo.
2. Il finanziamento dei programmi di investimenti in
infrastrutture riguarda infrastrutture che contribuiscono
allo sviluppo della regione o della zona in cui esse si
situano.
3. 7/ finanziamento dei regimi di aiuti di Stato nel set-
tore delle attività industriali, artigianali o di servizi deve
riguardare attività economicamente sane che permettano
la creazione o il mantenimento di posti di lavoro. Il
finanziamento della Comunità può riguardare la totalità
o soltanto una parte dei regimi di aiuti.
Articolo 8 (articolo nuovo)
1. Di regola, la durata dei programmi di cui all'arti-
colo 7 non può essere inferiore a tre anni.
2. I programmi riguardano più regioni o zone di cui
all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), o una di tali regioni
e zone o una parte di esse.
3. £55/ comportano gli elementi seguenti:
a) risultati previsti, per quanto possibile quantificati;
b) azioni da attuare per raggiungere tali risultati, preci-
sando il loro calendario di realizzazione;
e) piano di finanziamento del programma, che indichi
in maniera distinta le fonti di finanziamento comuni-
tarie, nazionali e regionali;
d) designazione delle autorità o degli organismi respon-
sabili dell'esecuzione del programma e delle azioni
che ne fanno parte;
TITOLO III
AZIONI COMUNITARIE A FAVORE DELLE REGIONI CHE PRESENTANO DEI
PROBLEMI STRUTTURALI PARTICOLARMENTE GRAVI
N . C 336/64 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 23. 12. 81
e) misure connesse essenziali messe in opera dallo Stato
e che non formano oggetto di un finanziamento della
Comunità;
f) informazioni da cui risulti che l'aiuto comunitario si
traduce in uno sforzo finanziario e quindi in un
volume di realizzazioni supplementari a favore dello
sviluppo della regione interessata dal contratto di
programma;
g) precisazioni relative alle misure previste per la prote-
zione dell'ambiente nelle regioni o zone interessate;
h) disposizioni in materia di pubblicità da apportare al
contributo del Fondo destinate a sensibilizzare i bene-
ficiari potenziali e gli ambienti professionali alle pos-
sibilità offerte dal programma e al ruolo svolto dalla
Comunità.
4. Le informazioni di dettaglio riferentesi agli ele-
menti riportati al paragrafo 3 che i programmi devono
contenere sono stabiliti dalla Commissione secondo la
procedura di cui all'articolo 31.
Articolo 9 (articolo nuovo)
1. I programmi che possono formare oggetto di un
contratto di finanziamento sono presentati dalla Com-
missione allo Stato membro interessato. Essi sono elabo-
rati da quest'ultimo in stretta collaborazione con le auto-
rità competenti.
2. La partecipazione del Fondo al finanziamento dei
programmi può arrivare fino al 50 % delle spese prese in
conto per il contributo del Fondo. La Commissione
stabilisce i criteri d'applicazione del presente paragrafo
secondo la procedura di cui all'articolo 31.
3. La Commissione valuta un programma in funzione
della sua coerenza con i programmi di sviluppo regionale
e del suo contributo alla realizzazione degli obiettivi e
priorità della Comunità nel campo regionale, in partico-
lare in materia di creazione o di mantenimento di posti di
lavoro produttivi, di mobilitazione di potenziale endo-
geno della regione interessata e di rafforzamento della
base economica di detta regione.
4. Se la Commissione ritiene che il programma pre-
sentato possa beneficiare del contributo del Fondo, essa
dà comunicazione di questo fatto allo Stato membro in-
teressato aggiungendovi le sue osservazioni. La Commis-
sione e lo Stato membro mettono allora a punto di co-
mune accordo il programma che deve in particolare pre-
cisare il piano completo di finanziamento.
Un programma che sia stato oggetto di un accordo tra la
Commissione e lo Stato membro è considerato, ai sensi
del presente regolamento, come un «contratto di pro-
gramma».
5. La Commissione decide il contributo del Fondo se-
condo la procedura di cui all'articolo 31. Il contratto di
programma è allegato alla decisione di concessione del
contributo.
6. // contributi del Fondo sono pubblicati nella Gaz-
zetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 10 (articolo nuovo)
1. Prima del 31 maggio di ogni anno, lo Stato mem-
bro interessato presenta alla Commissione una relazione
dalla quale risultano i progressi compiuti nell'esecu-
zione di ciascun programma nel corso dell'anno civile
trascorso e che si riferisce alle informazioni richieste
all'articolo 8, paragrafo 3. Tali relazioni devono permet-
tere alla Commissione di verificare l'esecuzione dei pro-
grammi, di accertarne gli effetti e di stabilire, se del caso,
che le varie operazioni sono eseguite in maniera corrente.
Le relazioni sono comunicate al comitato del Fondo.
2. Sulla base delle suddette relazioni, la Commissione
presenta la relazione di cui all'articolo 36.
3. Qualora un programma venga notevolmente modi-
ficato in corso di esecuzione è applicabile la procedura
prevista dall'articolo 31.
4. Al termine dell'esecuzione di ciascun programma,
la Commissione informa il comitato del Fondo dei risul-
tati ottenuti.
Articolo 11 (articolo nuovo)
1. Durante un periodo transitorio di tre anni a decor-
rere dal 1 ° gennaio 1982, il Fondo può partecipare con-
temporaneamente al finanziamento di programmi
secondo le modalità previste dalla presente sezione e al
finanziamento di progetti d'investimento secondo le
modalità previste dalla sezione 2.
2. Nel corso del secondo e del terzo anno del periodo
transitorio e con riserva delle disposizioni al paragrafo 3
che segue e delle sezioni 3 e 4, la parte del contributo del
Fondo destinata al finanziamento dei contratti di pro-
gramma non può essere, per ciascun Stato membro, infe-
riore, rispettivamente, al 30% e al 60% degli stanzia-
menti disponibili a titolo delle azioni comunitarie a fa-
vore delle regioni in cui si presentano dei problemi strut-
turali particolarmente gravi. Al termine del periodo tran-
sitorio, la totalità degli stanziamenti disponibili deve es-
sere utilizzata per il finanziamento dei programmi,
ugualmente con riserva delle disposizioni del paragrafo 3
che segue e delle sezioni 3 e 4.
3. Al termine del periodo transitorio, possono conti-
nuare ad essere finanziati dal Fondo, secondo le modalità
previste dalla sezione 2, i progetti di investimento di
importo superiore a 40 milioni di ECU.
23. 12. 81 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 336/65
Sezione 2
Disposizioni relative al finanziamento di progetti
d'investimento
Articolo 12 (precedente articolo 4, paragrafo 2)
1. Per gli investimenti nelle attività industriali, arti-
gianali e di servizi, l'ammontare della partecipazione del
Fondo è del 20 % del costo dell'investimento; esso non
può tuttavia superare il 50 % degli aiuti concessi per cia-
scun investimento dalle autorità pubbliche in applica-
zione di un regime di aiuti a finalità regionale, ed è inol-
tre limitato alla parte dell'investimento che non supera
100 000 ECU per posto di lavoro creato e 50 000 ECU
per posto di lavoro mantenuto.
Per quanto riguarda il settore dei servizi e dell'artigia-
nato, il contributo del Fondo è calcolato in funzione del
numero di posti di lavoro creati o mantenuti e ammonta
a 20 000 ECU per posto di lavoro, senza peraltro poter
eccedere il 50% degli aiuti nazionali.
Gli aiuti statali da prendere in considerazione sono le
sovvenzioni, gli abbuoni di interesse o il loro equivalente
se si tratta di mutui a tasso d'interesse agevolato, si riferi-
scano gli aiuti in questione all'investimento o ai posti di
lavoro creati.
Tali aiuti possono comprendere sovvenzioni a favore di
un investimento e collegate al trasferimento delle attrez-
zature e dei lavoratori. Il calcolo dell'equivalente degli
aiuti è determinato da un regolamento di applicazione a
norma nell'articolo 31.
Gli aiuti concessi sotto forma di riduzione o di esonero di
affitti concernenti la locazione di edifici, comprese le
attrezzature, potranno altresì essere presi in considera-
zione, sempre che sia possibile applicare lo stesso calcolo.
Il contributo del Fondo così stabilito può, previa deci-
sione dello Stato membro notificata contemporanea-
mente alla domanda di contributo, aggiungersi all'aiuto
concesso dalle autorità pubbliche a favore dell'investi-
mento, oppure essere acquisito da queste ultime a titolo
di parziale rimborso dell'aiuto stesso. In questo caso, lo
sforzo finanziario dello Stato membro nella regione in
questione deve essere accresciuto dell'importo del con-
tributo comunitario.
2. Per gli investimenti in infrastrutture, l'ammontare
della partecipazione del Fondo è del 30 % del costo totale
delle realizzazioni dell'investimento quando l'investi-
mento è inferiore a 5 milioni di ECU e dal 10 al 30% al
massimo per gli investimenti d'importo pari o superiore a
5 milioni di ECU.
Tali tassi possono tuttavia raggiungere il 50% a favore
di progetti che rivestono un interesse particolare per lo
sviluppo della regione nella quale si situano.
Nella presentazione delle domande, gli Stati membri
danno priorità alle domande di contributo concernenti
investimenti realizzati da autorità regionali o locali.
3. // contributo del Fondo può assumere, in tutto o in
parte, la forma di un bonifico sui prestiti comunitari
accordati nelle regioni e zone di cui all'articolo 4, para-
grafo 3, lettera a).
Articolo 13 (precedente articolo 5)
1. Il contributo del Fondo è deciso dalla Commissione
in funzione dell'intensità relativa dello squilibrio econo-
mico che colpisce la regione in cui ha luogo l'investi-
mento e in funzione dell'incidenza diretta o indiretta
dell'investimento sull'occupazione. La Commissione
esamina soprattutto la coerenza dell'investimento con
tutte le azioni intraprese dallo Stato membro interessato
a favore della regione in questione, quali risultano dalle
indicazioni fornite dagli Stati membri nel quadro dell'ar-
ticolo 2, tenendo particolarmente conto:
a) del contributo dell'investimento allo sviluppo eco-
nomico della regione;
b) della sua coerenza con i programmi o con gli obiettivi
della Comunità;
e) della situazione del settore economico interessato e
della redditività dell'investimento;
d) del carattere frontaliero dell'investimento, cioè
quando l'investimento è localizzato in una delle re-
gioni contigue a uno o più Stati membri,
e) degli altri contributi concessi dalle istituzioni comuni-
tarie o dalla Banca europea per gli investimenti a
favore del medesimo investimento o a favore di altre
azioni nella stessa regione. Gli altri interventi della
Comunità saranno così coordinati con l'intervento
del Fondo in modo da promuovere azioni globali,
convergenti e coordinate in una determinata regione e
garantire in particolare la coerenza tra la politica re-
gionale e la politica in materia di strutture agricole.
2. a) Per gli investimenti pari o superiori a 5 milioni di
ECU, il contributo del Fondo è deciso dalla
Commissione secondo la procedura di cui all'ar-
ticolo 31.
[ ]
b) Per gli investimenti inferiori a 5 milioni di ECU,
la Commissione decide il contributo del Fondo e
ne informa il comitato del Fondo.
Articolo 14 (precedente articolo 7)
1. Le domande di contributo del Fondo sono presen-
tate alla Commissione dagli Stati membri e sono accom-
N. C 336/66 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 13. 12. 81
pagnate dagli elementi di valutazione che consentono
alla Commissione di giudicare l'interesse degli investi-
menti rispetto alle disposizioni degli articoli 2 e 13.
2.- Per quanto riguarda gli investimenti d'importo in-
feriore a 5 milioni di ECU, gli Stati membri presentano,
all'inizio di ogni trimestre, domande globali. Queste
ultime sono presentate per regioni e separando gli investi-
menti nelle attività industriali, artigianali e di servizi dagli
investimenti in infrastrutture.
Nelle domande di contributo devono figurare:
a) per gli investimenti nelle attività industriali, artigia-
nali e di servizi, la denominazione delle imprese inte-
ressate, il loro settore di attività, la localizzazione di
ciascun investimento, la natura di quest'ultimo (crea-
zione, ampliamento, riconversione o ristrutturazione
di uno stabilimento), l'importo globale degli investi-
menti, gli effetti globali previsti sull'occupazione
(creazione o mantenimento), le previsioni in merito
alla durata di realizzazione, l'insieme degli aiuti ac-
cordati sulla base dei quali è chiesto il contributo del
Fondo, nonché lo scadenziario previsto per il loro
versamento;
b) per gli investimenti in infrastrutture, la localizzazione
e la natura di ciascun investimento, il suo contributo
allo sviluppo della regione, le spese previste e quelle a
carico dei poteri pubblici, lo scadenziario previsto per
i pagamenti, la denominazione delle autorità respon-
sabili, il contributo globale chiesto al Fondo, le previ-
sioni in merito alla durata di realizzazione.
3. Per quanto riguarda gli investimenti d'importo pari
o superiore a 5 milioni di ECU, le domande sono presen-
tate separatamente e contengono le seguenti indicazioni:
a) per gli investimenti nelle attività industriali, artigia-
nali e di servizi, la denominazione dell'impresa, il set-
tore d'attività, la natura e la localizzazione dell'inve-
stimento, gli effetti sull'occupazione, il calendario
previsto per la realizzazione, le sovvenzioni, gli ab-
buoni d'interesse o prestiti a tasso d'interesse agevo-
lato, lo scadenziario previsto per il versamento di
questi aiuti, qualsiasi altra forma di aiuto accordato
o previsto dalle autorità pubbliche, nonché il piano di
finanziamento, precisando in particolare gli aiuti
comunitari chiesti o previsti. Nella sua domanda, lo
Stato membro precisa il contributo totale che, a suo
giudizio, dovrà essere accordato all'impresa, nonché
la partecipazione che esso chiede alla Comunità;
b) per gli investimenti in infrastrutture, l'autorità re-
sponsabile, la natura dell'investimento, la sua localiz-
zazione, il suo contributo allo sviluppo della regione,
il suo costo, il piano di funzionamento, il calendario
di realizzazione e lo scadenziario previsto per i paga-
menti.
4. I contributi del Fondo sono decisi dalla Com-
missione:
a) globalmente, per ciascuna delle domande di cui al
paragrafo 2;
b) caso per caso, "per le domande di cui al paragrafo 3.
5. Gli Stati membri presentano in via prioritaria le
domande di contributo per investimenti d'importo pari o
superiore a 5 milioni di ECU.
Articolo 15 (precedente articolo 10)
1. Gli investitori interessati vengono informati, d'ac-
cordo con gli Stati membri in questione, che una parte
dell'aiuto loro accordato proviene dalla Comunità. Per
quanto riguarda le infrastrutture, gli Stati membri, d'ac-
cordo con la Commissione, prendono le disposizioni ne-
cessarie per assicurare un'adeguata pubblicità ai contri-
buti del Fondo.
2. L'elenco dei progetti che hanno beneficiato del con-
tributo del Fondo è pubblicato ogni sei mesi nella Gaz-
zetta ufficiale delle Comunità europee. Esso precisa per
ciascun progetto la sua natura e la sua esatta localizza-
zione, nonché, l'ammontare dell'investimento.
Sezione 3
Disposizioni relative al finanziamento di operazioni volte
alla valorizzazione del potenziale di sviluppo endogeno
delle regioni
Articolo 16 (articolo nuovo)
// Fondo può partecipare al finanziamento di operazioni
volte alla valorizzazione del potenziale di sviluppo endo-
geno delle regioni che rientrino in una delle seguenti ca-
tegorie:
a) azioni a favore delle piccole e medie imprese, delle
imprese artigianali e del turismo rurale, volte a met-
tere a loro disposizione servizi che permettano di ac-
crescerne i mezzi di azione. Tali azioni compren-
dono:
— aiuti al funzionamento di organismi di raccolta e
di divulgazione dell'informazione sulle innova-
zioni in materia di prodotti e di tecnologia, non-
ché per la realizzazione di studi di fattibilità e di
progetti che permettano la messa in opera di tali
innovazioni nelle imprese;
23. 12. 81 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 336/67
— aiuti per la realizzazione di studi settoriali, che
consentano una migliore conoscenza delle possi-
bilità di accesso ai mercati nazionali, comunitari
e esterni, e per la divulgazione dell'informazione
sui risultati di tali studi;
— aiuti destinati ad accrescere l'efficacia delle im-
prese migliorando il loro accesso alla consulenza
in materia di gestione o di organizzazione; questi
aiuti si riferiscono alle spese delle imprese relative
alle prestazioni fornite dalle società o dagli orga-
nismi di consulenza;
— aiuti all'avviamento volti a facilitare la creazione
di servizi comuni a più imprese e riferentesi a una
parte delle spese relative al funzionamento dei
servizi comuni;
— aiuti volti a permettere un migliore sfruttamento
delle potenzialità regionali in materia di turismo
rurale e riferentesi ad una parte delle spese rela-
tive al funzionamento di organismi di promo-
zione e di gestione coordinata delle strutture ri-
cettive;
b) contributo, a favore delle autorità regionali a locali,
per la realizzazione di lavori di programmazione, di
preparazione tecnica e finanziaria e di messa in opera
delle operazioni che possono formare oggetto di un
contributo del Fondo, nonché per il perfezionamento
degli agenti incaricati di svolgere questi compiti;
e) azioni svolte a promuovere la creazione e lo sviluppo
delle piccole e medie imprese facilitandone l'accesso
al mercato dei capitali, secondo modalità che il Con-
sìglio dovrà stabilire, su proposta della Commissione,
nel quadro di un regolamento d'applicazione.
Articolo 17 (articolo nuovo)
1. // contributo del Fondo in favore delle azioni di cui
all'articolo 16 è fissato come segue:
a) per le operazioni di cui alla lettera a), primo trattino e
dal terzo al quinto trattino, gli aiuti sono decrescenti
ed hanno una durata di tre anni. Il loro tasso è di
70 % il primo anno e non supera una media del 55 %
per il periodo di tre anni.
Per gli studi di fattibilità di cui alla lettera a), primo
trattino, il contributo del Fondo non può superare il
70% del costo degli studi, nei limiti di 50 000 ECU
per studio;
b) per le operazioni di cui alla lettera a), secondo trat-
tino: 70% del costo degli studi e delle spese relative
alla divulgazione dei loro risultati.
2. Per le operazioni di cui alla lettera b), il 70 % della
spesa a carico delle autorità regionali o locali.
3. // contributo del Fondo è deciso dalla Commissione
secondo la procedura di cui all'articolo 31.
Sezione 4
Disposizioni relative agli studi
Articolo 18 (precedente articolo 12)
1. Il Fondo può partecipare al finanziamento di studi
in stretto rapporto con le operazioni del Fondo, effet-
tuate a richiesta di uno Stato membro.
2. Il contributo del Fondo non può essere superiore al
50% del costo dello studio.
CAPITOLO 3
PAGAMENTI E CONTROLLI
Sezione 1
Disposizioni relative ai programmi
Articolo 19 (articolo nuovo)
1. Gli impegni di bilancio relativi al finanziamento di
un programma sono realizzati per quote annuali. La
prima quota è impegnata non appena la Commissione
adotta la decisione di contributo. L'impegno delle quote
annuali successive è realizzato, in funzione delle disponi-
bilità di bilancio e dello stato di avanzamento del pro-
gramma.
2. Sono ammissibili al contributo del Fondo le spese
effettuate o previste dalle autorità interessate a decorrere
dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale il pro-
gramma è presentato alla Commissione.
Articolo 20 (articolo nuovo)
1. Ogni domanda di pagamento è accompagnata da
un certificato dello Stato membro che attesta la realtà
delle operazioni e l'esistenza dei documenti giustificativi
dettagliati e che contiene le indicazioni seguenti:
— natura delle operazioni coperte dalla domanda di
pagamento;
— ammontare e natura delle spese effettuate per le varie
operazioni durante il periodo interessato dalla
domanda;
N. C 336/68 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 23. 12. 81
— conferma del fatto che le operazioni descritte nella
domanda di pagamento sono state avviate confor-
memente al programma.
2. Lo Stato membro tiene a disposizione della Com-
missione, per un periodo di tre anni dopo il primo ver-
samento relativo al programma, l'insieme dei documenti
giustificativi delle spese del programma o loro copie cer-
tificate conformi. La Commissione si riserva la facoltà di
esaminare nei dettagli ciascun progetto particolare
realizzato nel quadro del programma.
3. I pagamenti sono indirizzati dalla Commissione:
— alle autorità pubbliche committenti delle realizza-
zioni quando il contratto di programma riguarda il
finanziamento di un programma di investimenti in
infrastrutture;
— ad un organismo designato a tal fine dallo Stato
membro interessato quando il contratto di pro-
gramma riguarda il finanziamento di un regime di
aiuti di Stato nel settore delle attività industriali, arti-
gianali e di servizi.
Sezione 2
Disposizioni relative ai progetti d'investimento
Articolo 21 (precedente articolo 8)
1. L'importo del contributo del Fondo, eventualmente
stabilito in base al calcolo dell'equivalente degli aiuti,
conformemente ad un regolamento di applicazione adot-
tato secondo la procedura prevista dall'articolo 31, è ver-
sato man mano che i pagamenti sono effettuati, su pre-
sentazione, ad opera dello Stato membro, di prospetti
trimestrali attestanti la realtà delle spese e l'esistenza di
documenti giustificativi dettagliati e contenenti le se-
guenti indicazioni:
a) per richieste di pagamenti intermedi:
— La denominazione dell'impresa interessata op-
pure, nel caso di infrastrutture, la denominazione
dell'autorità responsabile;
— la localizzazione dell'investimento;
— l'importo totale delle spese pubbliche effettuate
dopo la data prevista dall'articolo 22 e la quota
di importo cui si riferisce la richiesta di paga-
mento;
— l'importo del pagamento richiesto al Fondo;
— una previsione delle future richieste di paga-
menti;
b) per le richieste di pagamenti finali, tutte le indicazioni
di cui alla lettera a), ad eccezione dell'ultimo trattino,
nonché:
— l'importo effettivamente investito e la conformità
dell'investimento realizzato con il progetto ini-
ziale;
— la data di ultimazione dell'investimento;
— il numero dei posti di lavoro creati o mantenuti
mediante gli investimenti nelle attività indu-
striali, artigianali e di servizi;
— l'importo delle spese pubbliche.
2. Qualora le spese previste dalle decisioni di cui
all'articolo 14 siano aiuti concessi sotto forma di ab-
buoni d'interesse o di prestiti a tasso di interesse agevo-
lato, la partecipazione del Fondo relativa a questi aiuti e
ancora dovuta al momento in cui gli investimenti sono
ultimati è versata in una sola volta, su presentazione del
documento attestante l'ultimazione degli investimenti.
3. Gli Stati membri designano le autorità o gli organi-
smi autorizzati a rilasciare le attestazioni previste dal
presente articolo. Se si tratta di investimenti in infrastrut-
ture, i pagamenti sono indirizzati dalla Commissione ai
committenti dell'investimento in questione.
Se si tratta di investimenti in attività industriali o di ser-
vizio, i pagamenti sono indirizzati allo Stato membro o
ad un organismo indicato da esso a questo scopo.
Articolo 22 (precedente articolo 11)
Sono ammissibili al contributo del Fondo i pagamenti
effettuati dagli Stati membri a partire dal 1° gennaio
dell'anno nel corso del quale è stata presentata la do-
manda di contributo, e che si riferiscono ad investimenti
la cui realizzazione non sia ancora terminata a tale data.
Questo termine può essere aumentato di 6 mesi per i
pagamenti relativi agli investimenti in Groenlandia.
Sezione 3
Disposizioni relative alle operazioni volte alla valorizza-
zione del potenziale di sviluppo endogeno delle regioni
Articolo 23 (articolo nuòvo)
1. Le domande di contributo sono presentate alla
Commissione per il tramite degli Stati membri.
2. Tali domande indicano:
— per le azioni di cui all'articolo 16, lettera a), la natura
dell'azione, la sua localizzazione, la natura degli or-
ganismi o imprese beneficiarie, l'effetto sull'occupa-
zione, il calendario previsto di realizzazione e le
modalità di finanziamento;
23. 12. 81 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 336/69
— per le azioni di cui all'articolo 16, lettera b), la natura
dell'azione, la sua localizzazione, l'effetto previsto
dalle autorità regionali o locali, la aurata e le moda-
lità di finanziamento.
3. Le domande di pagamento sono presentate alla
Commissione degli Stati membri, accompagnate da un
certificato dello Stato membro interessato attestante la
realtà delle operazioni e l'esistenza dei documenti giusti-
ficativi dettagliati, e contengono le indicazioni seguenti:
— natura delle operazioni coperte dalla domanda di
pagamento;
— importo e natura delle spese effettuate per le varie
operazioni durante il periodo coperto dalla do-
manda.
4. / pagamenti sono indirizzati dalla Commissione
alle autorità pubbliche, agU organismi o imprese interes-
sati. Gli aiuti di cui all'articolo 16, lettera a), terzo e
quarto trattino, e, quando vadano direttamente a benefi-
cio delle imprese, gli aiuti di cui all'articolo 16, lettera a),
primo trattino, non possono avere per effetto di ridurre
la parte delle imprese a meno del 20 % della spesa totale.
Sezione 4
Anticipi
Articolo 24 (artìcolo nuovo)
1. Per le azioni di cui agli articoli 7, 12 e 16, intra-
prese a decorrere dalla data di entrata in vigore della ver-
sione rivista del presente regolamento, il Fondo può con-
cedere anticipi dell'80% in funzione dell'avanzamento
delle operazioni e delle disponibilità di bilancio.
2. A domanda dello Stato membro, la Commissione
può versare, a partire dalla data prevista per l'inizio della
realizzazione delle operazioni, un primo anticipo sul suo
contributo relativo alla prima quota annuale.
3. Le domande di anticipi relative alle altre quote an-
nuali possono essere presentate quando le realizzazioni
della quota precedente hanno raggiunto almeno il 60%
delle previsioni e le eventuali quote anteriori sono termi-
nate.
4. // saldo di ciascun anticipo è versato a richiesta
dello Stato membro dietro presentazione di un attestato
il quale certifichi che le realizzazioni corrispondenti alla
quota in questione possono essere considerate terminate
e su presentazione dell'importo delle spese pubbliche
effettuate.
5. La forma delle domande di anticipo di cui ai para-
grafi 2 e 3 è stabilita secondo la procedura di cui all'arti-
colo 31.
Sezione 5
Disposizioni relative ai controlli
Articolo 25 (precedente articolo 9)
1. Qualora un'azione oggetto di un contributo del
Fondo non sia eseguita come previsto o qualora le condi-
zioni prescritte dagli atti che la reggono non vengano
soddisfatte, il contributo del Fondo più essere ridotto o
soppresso con decisione della Commissione, previa con-
sultazione del Comitato del Fondo.
Le somme che siano state [ J versate saranno resti-
tuite alla Comunità dallo Stato membro interessato ov-
vero, all'occorrenza, dall'organismo al quale è stato ver-
sato il contributo del Fondo, entro 12 mesi a decorrere
dalla data di notifica della decisione.
Gli Stati membri rimborsano alla Commissione l'im-
porto del contributo versato dal Fondo nei casi in cui una
sovvenzione nazionale che è servita di base al calcolo del
contributo del Fondo sia stata rimborsata dall'investitore
allo Stato membro.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione della
Commissione tutte le informazioni necessarie al buon
funzionamento del Fondo e adottano tutte le misure atte
ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile
effettuare nel quadro della gestione del Fondo, comprese
le verifiche in loco. Essi notificano alla Commissione i
casi contemplati dal paragrafo 1, primo comma.
3. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri
conformemente alle disposizioni legislative, regolamen-
tari ed amministrative nazionali, e fatte salve le disposi-
zioni dell'articolo 206 del trattato, nonché qualsiasi con-
trollo effettuato in base all'articolo 209, lettera e) del
trattato, verifiche in loco o indagini relative alle opera-
zioni finanziate dal Fondo sono effettuate dalle autorità
competenti dello Stato membro interessato e dagli agenti
della Commissione o da altre persone da questa delegate
a tal fine. La Commissione può stabilire termini per
l'esecuzione di tali verifiche e ne informa in anticipo lo
Stato membro interessato al fine di ottenere tutta l'assi-
stenza necessaria.
4. Le verifiche in loco o le indagini relative alle opera-
zioni finanziate dal Fondo hanno lo scopo di accertare:
a) la conformità delle pratiche amministrative con le
norme comunitarie;
b) l'esistenza dei documenti giustificativi e la loro con-
cordanza con le operazioni finanziate dal Fondo;
e) le condizioni alle quali le operazioni finanziate dal
Fondo sono realizzate e verificate;
N. C 336/70 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 23. 12. 81
d) la conformità delle realizzazioni con le operazioni
finanziate dal Fondo.
5. La Commissione può sospendere il versamento dei
contributi relativi ad un'operazione se un controllo mette
in luce un'irregolarità ovvero una modifica rilevante
della natura o delle condizioni dell'operazione stessa che
non sia stata sottoposta all'approvazione della Commis-
sione.
6. In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, del regola-
mento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al
bilancio delle Comunità europee (1), qualora un'azione
che beneficia del contributo del Fondo non sia realizzata
o lo sia in modo da giustificare soltanto una parte del
contributo del Fondo inizialmente concesso, la parte del
contributo rimasta inutilizzata è assegnata, alle condi-
(») GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.
Articolo 27 (precedente articolo 13)
1. Nel quadro delle azioni comunitarie di cui al pre-
sente titolo, il Fondo può intervenire anche in regioni o
zone che differiscono da quelle di cui all'articolo 4, para-
grafo 3, lettera a), a condizione che lo Stato membro in-
teressato sia intervenuto o intervenga contemporanea-
mente al Fondo per la soluzione dei problemi che for-'
mano oggetto dell'azione comunitaria.
2. Le azioni di cui al presente titolo possono differire,
totalmente o parzialmente, dalle azioni di cui al titolo HI.
Queste azioni sono destinate alle regioni o zone della
Comunità particolarmente colpite:
— da problemi recenti e gravi di declino industriale,
— oppure dagli effetti di alcune politiche della Comu-
nità o da provvedimenti da essa adottati al fine di
facilitare l'attuazione o di attenuare le conseguenze
sul piano regionale di queste politiche.
Queste azioni non possono avere per oggetto operazioni
di ristrutturazione interna di settori in declino ma pos-
sono agevolare, con l'insediamento di nuove attività eco-
nomiche e la diffusione di nuove tecnologie, la creazione
zioni previste dal presente regolamento, ad un'altra
azione che sia localizzata in una delle regioni ammissibili
dello stesso Stato membro.
Articolo 26 (articolo nuovo)
Gli Stati membri comunicano alla Commissione nel ter-
mine di tre anni dopo il completamento delle azioni
finanziate dal Fondo:
— per gli investimenti nelle attività industriali, artigia-
nali e di servizi, il numero di posti di lavoro effetti-
vamente creati;
— per gli investimenti in infrastrutture d'importo supe-
riore a cinque milioni di ECU, e quando ciò sia pos-
sibile, il tasso di utilizzo delle infrastrutture.
di posti di lavoro [ ] nelle regioni o zone che si tro-
vano in una difficile situazione.
Queste azioni sono finanziate congiuntamente dalla
Comunità e dallo o dagli Stati membri interessati.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i
dati relativi ai problemi regionali che possono essere og-
getto di un'azione specifica ai sensi del paragrafo 2.
4. Fatte salve le competenze della Commissione in
materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 92, 93 e 94
del trattato, la Commissione fissa, secondo la procedura
di cui all'articolo 31, per ciascuna azione da attuare sotto
forma di programma speciale, in applicazione del pre-
sente articolo:
a) la natura delle operazioni alla quali il Fondo può par-
tecipare;
b) le zone e regioni a favore delle quali il Fondo può in-
tervenire;
e) gli interventi pubblici nazionali presi in considera-
zione per la concessione del contributo del Fondo;
d) la partecipazione del Fondo;
TITOLO IV
AZIONI COMUNITARIE SPECIFICHE DI SVILUPPO REGIONALE
23. 12. 81 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 336/71
e) le categorie di beneficiari del contributo del Fondo;
f) le modalità di finanziamento;
g) le disposizioni in materia di pubblicità da apportate
ai contributi del Fondo rivolta a sensibilizzare ì po-
tenziali beneficiari e gli ambienti professionali alle
possibilità offerte dal programma e al ruolo svolto
dalla Comunità.
Articolo 28 (precedente articolo 14)
1. Il Fondo può partecipare, totalmente o parzial-
mente, al finanziamento di studi preparatori alle azioni
comunitarie specifiche di sviluppo regionale [ ].
2. La Commissione decide il contributo del Fondo e
informa il Comitato del Fondo degli studi intrapresi e dei
risultati ottenuti.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
CAPITOLO 1
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI
INTEGRATE DI SVILUPPO
presente artìcolo è maggiorato di 10 punti, senza poter
eccedere ['80 % delle spese, secondo la procedura di cui
all'articolo 31.
Articolo 29 (articolo nuovo)
1. Gli investimenti e le azioni di cui ai titoli III e/o IV
che rientrano in un'operazione integrata di sviluppo pos-
sono essere considerati prioritari e beneficiare di un tasso
preferenziale nella concessione del contributo del Fondo.
2. Un 'operazione integrata di sviluppo regionale è co-
stituita da un insieme coerente di azioni e di investimenti
pubblici e privati che presentano le seguenti caratteristi-
che:
a) riguardano una zona geografica limitata in cui si pre-
sentano problemi particolarmente gravi, in partico-
lare problemi di sviluppo o di declino industriale o
urbano che possono influire negativamente sullo svi-
luppo della regione in questione;
b) la Comunità, mediante l'utilizzazione congiunta di
più strumenti finanziari a finalità strutturale e, d'al-
tro lato, le autorità nazionali e locali degli Stati
membri contribuiscono in una maniera strettamente
coordinata alla loro realizzazione.
3. Lo Stato membro interessato adotta le disposizioni
necessarie per l'utilizzazione concertata dei mezzi finan-
ziari comunitari e nazionali e per lo stretto coordina-
mento fra le varie autorità pubbliche che intervengono
nella realizzazione dell'operazione integrata.
4. La Commissione adotta a sua volta le disposizioni
necessarie per l'utilizzazione concertata dei vari stru-
menti comunitari di intervento finanziario a finalità
strutturale.
5. // tasso di partecipazione del Fondo agli investi-
menti e alle azioni che rientrano nelle operazioni di cui al
CAPITOLO 2
Altre disposizioni
Articolo 30 (precedente articolo 15)
1. E istituito un comitato del Fondo, qui di seguito
denominato «comitato», composto di rappresentanti de-
gli Stati membri e presieduto da un rappresentante della
Commissione.
2. In sede di comitato, ai voti degli Stati membri viene
attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, pa-
ragrafo 2, del trattato. Il presidente non prende parte alla
votazione.
Articolo 31 (precedente articolo 16)
1. Ove si faccia riferimento alla procedura definita al
presente articolo, il comitato è convocato dal suo presi-
dente, di propria iniziativa o a richiesta di un rappresen-
tante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta pro-
getti in merito alle decisioni da prendere. Il comitato
esprime il proprio parere su tali progetti entro un termine
che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza dei
problemi sottoposti all'esame. Esso si pronuncia alla
maggioranza di 45 voti.
3. La Commissione prende decisioni che sono imme-
diatamente applicabili. Tuttavia, se non sono conformi al
parere espresso dal comitato, dette decisioni vengono su-
bito comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal
N. C 336/72 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 23. 12. 81
caso, la Commissione rinvia di due mesi al massimo, a
decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle de-
cisioni da essa prese. Il Consiglio, deliberando a maggio-
ranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel
termine di due mesi.
Articolo 32 (precedente articolo 17)
Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione rela-
tiva al funzionamento del Fondo che sia sollevata dal suo
presidente, di propria iniziativa o a richiesta di un rap-
presentante di uno Stato membro.
Articolo 33 (precedente articolo 18)
Le misure necessarie per l'applicazione del presente rego-
lamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'ar-
ticolo 31.
Articolo 34 (precedente articolo 19)
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
far risultare distintamente, nelle forme corrispondenti
alle caratteristiche dei sistemi di bilancio nazionali, le
somme ricevute dal Fondo.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, a
sua richiesta, informazioni sulla destinazione delle
somme ricevute dal Fondo.
Articolo 35 (precedente articolo 20)
L'intervento del Fondo non deve alterare le condizioni di
concorrenza in modo incompatibile con i prìncipi conte-
nuti nelle disposizioni del trattato in materia, così come
sono enunciati in particolare nei principi di coordina-
mento dei regimi generali di aiuti a finalità regionale. In
particolare, le disposizioni del presente regolamento non
pregiudicano l'applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del
trattato, segnatamente per quanto riguarda la determi-
nazione e la modificazione delle zone di aiuti a finalità
regionale di cui all'articolo 2, paragrafo 3 [ ].
Articolo 36 (precedente articolo 21)
1. Anteriormente al 1° ottobre di ogni anno, la Com-
missione presenta al Consiglio, al Parlamento e al Comi-
tato economico e sociale una relazione sull'applicazione
del presente regolamento nel corso dell'anno precedente.
2. Tale relazione verte inolte sulla gestione finanziaria
del Fondo e sulle conclusioni che la Commissione trae
dai controlli effettuati sulle operazioni del Fondo.
Articolo 37 (precedente articolo 22)
Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina il
presente regolamento nel termine di tre anni a decorrere
dal 1° gennaio 1982.
Articolo 38 (precedente articolo 23)
Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes-
sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta uffi-
ciale delle Comunità europee.
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