N. C 338/8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15. 12. 83
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE)
n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
Doc. COM(83) 639 def.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 30 novembre 1983)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che, benché importanti modifiche siano
state recentemente introdotte dal Consiglio nella re-
golamentazione del settore vitivinicolo, si rivela op-
portuno un ulteriore ritocco di tali disposizioni, nel-
l'ambito della razionalizzazione della politica agraria
comune;
considerando che il regime di aiuti al magazzinaggio
privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti,
che era stato istituito per stabilizzare il mercato in un
periodo di sostanziale equilibrio tra la domanda e
l'offerta, non è praticamente più di alcuna utilità nella
situazione eccedentaria che caratterizza ininterrotta-
mente il settore vitivinicolo dal 1979 ad oggi; che il
suddetto regime di aiuti è ormai troppo poco efficace
per giustificare ulteriormente il cospicuo onere finan-
ziario che ne deriva; che è pertanto opportuno sop-
primere tale regime;
considerando che le disposizioni relative al titolo alco-
lometrico naturale minimo e all'arricchimento dei vini
incidono sull'equilibrio produttivo tra le diverse re-
gioni viticole ed influenzano le dimensioni del poten-
ziale produttivo complessivo della viticoltura comuni-
taria; che il regime attualmente in vigore, compor-
tante l'autorizzazione per alcune regioni della Comu-
nità ad impiegare saccarosio e, al tempo stesso, la
concessione di un aiuto per l'utilizzazione dei mosti
concentrati e dei mosti concentrati rettificati, se da un
lato è inteso a garantire condizioni di parità fra i pro-
duttori, dall'altro rischia d'incitarli a ricorrere siste-
maticamente all'arricchimento, contribuendo così ad
accrescere artificialmente il potenziale vitivinicolo e
ad aggravare il problema delle eccedenze; che, di
conseguenza, è opportuno sopprimere l'incoraggia-
mento all'incremento delle rese, pur preservando nel
contempo l'equilibrio tra i produttori; che a tal fine, a
medio termine, occorre vietare l'arricchimento me-
diante aggiunta di saccarosio e abolire il regime di
aiuti per i mosti utilizzati a scopo di arricchimento,
mentre, con decorrenza immediata, occorre aumen-
tare il titolo alcolometrico naturale minimo nelle varie
zone viticole e introdurre, nel suddetto regime di
aiuti, limitazioni e differenziazioni fondate sulle ne-
cessità obiettive di arricchimento; che è inoltre oppor-
tuno prima di passare al nuovo regime, riesaminare
l'intero problema in base a una relazione della Com-
missione;
considerando che, data l'abbondanza delle disponibi-
lità e vista altresì l'esigenza di un ulteriore migliora-
mento qualitativo dei vini offerti sul mercato, è
d'uopo aumentare il quantitativo massimo di alcole
contenuto nei prodotti consegnati alla distillazione in
virtù dell'obbligo di cui all'articolo 39 del regola-
mento (CEE) n. 337/79 del Consiglio ('), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83 (2);
considerando che, in sede di applicazione delle norme
concernenti la messa in atto della distillazione obbli-
gatoria e il calcolo dei quantitativi di vino da distil-
lare, rischiano d'insorgere difficoltà tali da ostacolare
10 smaltimento integrale delle eccedenze della campa-
gna; che, al fine di risolvere dette difficoltà, si devono
precisare i criteri di determinazione del quantitativo
di vino da avviare alla distillazione; che, nella stessa
occasione, è opportuno introdurre nell'articolo 15 e
nell'articolo 41 di detto regolamento adeguamenti
tecnici ai fini di una migliore gestione delle misure,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
11 regolamento (CEE) n. 337/79 è modificato come
segue:
1. Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
1. È istituito un regime di aiuti al magazzinag-
gio privato :
— del vino da tavola;
— del mosto di uve, del mosto di uve concen-
trato e del mosto di uve concentrato rettifi-
cato.
2. La concessione degli aiuti di cui al para-
grafo 1 è subordinata alla conclusione con gli or-
ganismi d'intervento, per il periodo dal 16 dicem-
bre al 15 febbraio e secondo condizioni da stabi-
lirsi, di un contratto di magazzinaggio a lungo
termine.
3. I contratti di magazzinaggio a lungo ter-
mine per i vini da tavola sono conclusi per un pe-
riodo di 9 mesi.
O GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
O GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.
15.12.83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N . C 338/9
I contratti di magazzinaggio a lungo termine per
i mosti di uve, i mosti di uve concentrati ed i mo-
sti di uve concentrati rettificati sono conclusi per
un periodo avente termine il 15 settembre succes-
sivo alla loro conclusione.
4. La facoltà di concludere contratti di magaz-
zinaggio a lungo termine è accordata, qualora dai
dati del bilancio di previsione relativi ad una cam-
pagna viticola risulti che, per i vini da tavola, le
disponibilità constatate all'inizio della campagna
oltrepassano in misura superiore a 4 mesi di con-
sumo le utilizzazioni normali della campagna
stessa.
Può essere deciso quanto segue:
a) i contratti di magazzinaggio a lungo termine
per i vini da tavola possono essere conclusi
soltanto per vini da tavola da stabilirsi;
b) i mosti di uve oggetto di contratto di magazzi-
naggio a lungo termine possono, durante il
periodo di validità del contratto, essere intera-
mente o parzialmente trasformati in mosti di
uve concentrati o in mosti di uve concentrati
rettificati;
e) i mosti di uve e i mosti di uve concentrati de-
stinati all'elaborazione di succhi d'uva non
possono formare oggetto di contratti di ma-
gazzinaggio a lungo termine.
5. La decisione di accordare la facoltà di con-
cludere contratti di magazzinaggio a lungo ter-
mine è adottata secondo la procedura di cui al-
l'articolo 67.
Secondo la stessa procedura:
a) è decisa la soppressione, anche prima del 15
febbraio, della facoltà di concludere contratti
di magazzinaggio a lungo termine, qualora la
situazione del mercato e in particolare il ritmo
di conclusione dei contratti lo esigano;
b) sono stabilite le altre modalità di applicazione
del presente articolo».
2. L'articolo 8 è soppresso:
3. All'articolo 9, paragrafo 4, il secondo comma è
soppresso.
4. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
1. Qualora l'entità prevedibile delle scorte
presso i produttori a fine campagna e le prospet-
tive del raccolto successivo facciano temere diffi-
coltà per il collocamento di quest'ultimo, può es-
sere deciso di concedere un aiuto al ricolloca-
mento dei vini da tavola oggetto di contratti di
magazzinaggio a lungo termine.
2. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1,
in particolare il periodo d'applicazione, l'importo
dell'aiuto, nonché le condizioni per il ricolloca-
mento, sono stabilite secondo la procedura di cui
all'articolo 67».
5. Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
1. È istituito un regime di aiuti in favore:
— dei mosti di uve concentrati,
— dei mosti di uve concentrati rettificati,
prodotti nella Comunità allorquando sono utiliz-
zati per aumentare il titolo alcolometrico di cui
all'articolo 32 del presente regolamento e all'arti-
colo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE)
n. 338/79.
2. Per impedire perturbazioni del potenziale
produttivo, la concessione dell'aiuto può essere
riservata:
— ai produttori che dimostrino, per le uve o i
mosti d'uva utilizzati, una resa per ettaro non
superiore a un valore da stabilirsi, differen-
ziato nella misura necessaria secondo le zone
viticole;
— all'utilizzazione dei prodotti di cui al para-
grafo 1 per un aumento massimo del titolo al-
colometrico, aumento da stabilirsi e differen-
ziato, nella misura necessaria, secondo le
zone viticole in base alle caratteristiche dei
prodotti da elaborare.
3. L'importo dell'aiuto è fissato in ECU per °/o
voi potenziale e per ettolitro di mosto d'uva con-
centrato o di mosto d'uva concentrato rettificato,
tenendo conto della differenza tra il costo dell'ar-
ricchimento mediante i prodotti suddetti e il costo
dell'arricchimento mediante saccarosio.
Per evitare perturbazioni del mercato o distor-
sioni nelle correnti di scambio, l'importo di cui al
primo comma può essere differenziato secondo le
zone viticole da cui provengono le uve utilizzate
per l'elaborazione dei prodotti menzionati al pa-
ragrafo 1.
4. Secondo la procedura descritta all'arti-
colo 67:
— è fissato ogni anno, entro il 31 agosto, l'im-
porto dell'aiuto;
— sono stabilite le condizioni di concessione del-
l'aiuto, le limitazioni e differenziazioni di cui
ai paragrafi 2 e 3, nonché le altre modalità di
applicazione del presente articolo.
Il regime di cui al paragrafo 1 è applicabile
alla camnapna 1988/1989». sino p g
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6. All'articolo 15:
a) il testo del paragrafo 6 è sostituito dal se-
guente:
«6. Ove la situazione del mercato del vino
da tavola lo esiga, le misure di cui al presente
articolo possono essere riservate:
— a determinati vini da tavola, scelti in fun-
zione del tipo*
— ad una o più zone viticole o parti di zone
viticole».
b) il testo del paragrafo 8 è sostituito dal se-
guente:
«8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione,
adotta le norme generali che disciplinano la
distillazione oggetto del presente articolo, e in
particolare :
— le condizioni in cui è effettuata la distilla-
zione;
— i criteri di fissazione dell'importo del-
l'aiuto, in modo da consentire lo smalti-
mento dei prodotti ottenuti».
7. All'articolo 32:
a) il testo del paragrafo 1, secondo comma, è so-
stituito dal seguente:
«Per i prodotti di cui al primo comma, il titolo
alcolometrico volumico naturale può essere
aumentato soltanto se il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo degli stessi non è
inferiore a:
— 6 % voi nella zona viticola A, eccettuata la
parte di tale zona corrispondente alle re-
gioni determinate Mosel-Saar-Ruwer, Ahr,
Mittelrhein e Moselle luxembourgeoise,
per la quale il titolo alcolometrico è fissato
a 5,5 % voi;
— 7 % voi nella zona viticola B;
— 8 % voi nella zona viticola C I a);
— 8,5 °/o voi nella zona viticola C I b);
— 9 % voi nella zona viticola C II;
— 9,5 % voi nelle zone viticole C III a) e
C III b)».
b) È aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Anteriormente al 1° gennaio [1987], la
Commissione presenta al Consiglio una rela-
zione previsiva:
a) sulle condizioni in cui la produzione vitivi-
nicola verrà a trovarsi, a decorrere dalla
campagna 1989/1990 in seguito all'aboli-
zione del regime di aiuti di cui all'articolo
14 e al divieto dell'operazione di cui all'ar-
ticolo 33, paragrafo 3, nonché
b) sulle conseguenze da trarne, per quanto ri-
guarda i titoli alcolometrici volumici dei
prodotti vitivinicoli e le norme che discipli-
nano l'aumento del titolo alcolometrico vo-
lumico naturale.
Unitamente alla relazione di cui al primo
comma, la Commissione presenta le proposte
eventualmente necessarie».
8. All'articolo 33, il testo del paragrafo 3 è sostituito
dal seguente:
«3. L'aggiunta di saccarosio di cui al paragrafo
1, lettere a) e b), può effettuarsi soltanto:
— mediante zuccheraggio a secco;
— nelle regioni viticole in cui essa è tradizional-
mente o eccezionalmente praticata, conforme-
mente alla legislazione vigente in data 8 mag-
gio 1970;
— sino al 15 marzo 1989.
9. All'articolo 39, il testo del paragrafo 2 è sostituito
dal seguente:
«2. Ad eccezione delle persone e delle associa-
zioni di cui al paragrafo 4, ogni persona fisica o
giuridica oppure associazione di persone che pro-
ceda alla vinificazione è tenuta a far distillare
tutti i sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione
stessa e, se del caso, il vino di propria produ-
zione.
Il quantitativo d'alcole contenuto nei prodotti
consegnati alla distillazione deve corrispondere
perlomeno ad una percentuale da stabilirsi del vo-
lume d'alcole contenuto nel vino prodotto. La va-
lutazione di tale volume si effettua in base ad un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo
forfettario, stabilito per campagna viticola e per
zona viticola.
La percentuale di cui al secondo comma non può
superare :
— il 10 %, se il vino è stato ottenuto mediante
vinificazione diretta delle uve;
— il 5 %, se il vino è stato ottenuto mediante vi-
nificazione di mosti di uve, di mosti di uve
parzialmente fermentati o di vino nuovo an-
cora in fermentazione.
Sono ammesse deroghe al presente paragrafo per
categorie di produttori da stabilirsi, per determi-
nate regioni di produzione e per i vini soggetti
alla distillazione di cui all'articolo 40».
10. All'articolo 41.
a) il testo del paragrafo 1, secondo comma, è so-
stituito dal seguente:
«Tuttavia, la distillazione obbligatoria è decisa
soltanto se non costituisce un onere ammini-
strativo sproporzionato, tenuto conto del
quantitativo di vino da distillare calcolato con-
formemente al paragrafo 2».
15. 12. 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 338/11
b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal se-
guente :
«2. Il quantitativo totale da distillare deve
essere tale che le scorte prevedibili a fine cam-
pagna raggiungano un livello pari alle utilizza-
zioni normali di cinque mesi calcolate per la
campagna viticola in questione»,
e) al paragrafo 3, secondo comma, il testo del se-
condo trattino è sostituito dal seguente:
«— è differenziata, per frenare l'incremento
della produzione comunitaria, sia in fun-
zione della resa per ettaro di ciascun pro-
duttore rispetto alla resa normale delle
varie zone o parti di zone viticole della
Comunità, tenendo conto delle indica-
zioni fornite da ogni Stato membro, sia in
funzione del tipo di vino da tavola».
Articolo 2
I contratti di magazzinaggio a breve termine in corso
d'esecuzione al momento dell'entrata in vigore del
presente regolamento scadono alla data stabilita
all'atto della loro conclusione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre
1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri.
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