N. C 344/4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 20.12.83
II
(Atti preparatori)
COMMISSIONE
Proposta di Regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce misure specifiche di interesse
comunitario relative alla strategia energetica
COM(83) 698 def.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 dicembre 1983)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il t ra t ta to che istituisce la Comuni t à economica
europea , in part icolare l 'articolo 235 ,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Par lamento eu ropeo ,
cons iderando che le risoluzioni del Consiglio, del 17
dicembre 1974 O , del 13 febbraio 1975 (2), del 9 giu-
gno 1980 (3), nonché le raccomandaz ion i del Consi-
glio 8 2 / 6 0 4 / C E E (4) e 8 3 / 2 5 0 / C E E ( s), hanno preci-
sato taluni or ientamenti della politica energetica della
Comuni t à ;
considerando che per l 'economia di u n o Stato mem-
bro che si trovi in una si tuazione part icolare il fatto di
sopportare u n onere part icolare non adeguato nel fi-
nanz iamento del bilancio comuni tar io può dar luogo
ad una si tuazione incompatibile con il buon funziona-
mento della Comuni t à ;
cons iderando che la Comuni tà ha definito una strate-
gia energetica intesa par t icolarmente a r idurre la di-
pendenza dalle importazioni di prodot t i energetici, in
part icolare di petrol io;
cons iderando che è necessario istituire misure specifi-
che di interesse comuni tar io relative alla strategia
energetica ed implicanti contr ibuti finanziari della
Comuni tà a progett i o misure relativi all 'energia, da
attuarsi nella Repubblica federale di Germania e nel
Regno Un i to , che contr ibuiscono agli obiettivi della
politica energetica comuni tar ia ;
(') GU n. C 153 del 9. 7. 1975, pag. 2.
(2) GU n. C 153 del 9. 7. 1975, pag. 6.
C) GU n, C 149 del 18. 6. 1980, pag. 3.
(4) GU n. L 247 del 23. 8. 1982, pag. 9.
(') GU n. L 140 del 31. 5. 1983, pag, 25.
considerando che l ' importo totale dei contr ibuti co -
munitari necessari per le suddette misure specifiche è
valutato in 255 milioni di E C U per i progett i e le mi-
sure eseguiti nel R e g n o Uni to e in 201 milioni di
E C U per i proget t i e le misure eseguiti nella Repub-
blica federale di Germania ;
considerando che i proget t i e le misure di cui sopra
debbono essere precisati ed appoggiati dalle informa-
zioni necessarie a scegliere fra di essi esclusivamente
quelli che h a n n o un interesse comuni tar io nel settore
cui si r iferiscono;
cons iderando che la Commissione deve po te r cont ro l -
lare l 'a t tuazione delle misure e dei proget t i previsti
dal presente r ego lamento ;
considerando che il t ra t ta to non ha previsto i poter i di
azione a tal u o p o richiesti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono istituite per il 1984 misure specifiche di interesse
comunitario relative alla strategia energetica nella Re-
pubblica federale di Germania e nel Regno Unito.
Articolo 2
1. Le misure specifiche di interesse comunitario
sono attuate mediante concorsi finanziari per l'esecu-
zione di progetti e misure che contribuiscano al con-
seguimento di uno o più dei seguenti obiettivi di poli-
tica energetica comunitaria:
— mantenere il livello della produzione comunitaria
di carbone in condizioni economiche soddisfa-
centi;
— garantire, attraverso una politica di ricerca e di
sviluppo tecnologico, che le energie convenzionali
siano meglio utilizzate e, a lungo termine, sosti-
tuite da nuove fonti di energia;
— sviluppare le risorse energetiche interne in condi-
zioni economiche soddisfacenti;
20t2m^ gazzetta ufficiale delle comunità europee ^.CE^B^
— ridurre i l r appor to t r a il tasso di incremento del
consumodienergia e il tasso di sviluppoeconoD
mico^
— ridurre la percentuale del consumo di petrolio
nella comunità rispetto al consumo totale di enerD
— incrementare il consumo di combustibili sol idiedi
energia nucleareaif inidel la produzione dienerD
già elettrica^
— incrementare l'impiego di fonti energeticberinno^
vabili^
— ristrutturare la domanda a favore di un impiego
più razionale dell'energia^
— incentivare gli investimenti per la riconversione ai
combustibili solidi.
2. I p r o g e t t i e l e misure sono presentati allaC^om
missione insiemeatuttiidatinecessariastabilire^
— la loro conformità al disposto del paragrafo!^
— la loro conformità ai cirteri di ammissibilità stabi
litidall'articolo^^
— il loro interesse comunitario^ tenuto conto della
strategia energetica e del settore in considerar
zione^
— la possibilità di verificare l'esecuzione di ciascun
proget toemisuraedicontrol lareirelat ivi conti.
05 La commissione può cbiedere ogni informar
zionecomplementarenecessariaperl 'esamedeipro^
gettiemisure.
t. Ip roget t io lemisurepossonobenef ic ia re della
partecipazione finanziaria della comunità a condP
zione cbe siano finanziati integralmente o parziaP
mente dalle autorità pubblicbeecbe soddisfino ai crP
teri seguenti^
a^ contribuire all'attuazione degli obiettivi della poli
tica energetica della C^omunità^
b^ essere compatibili con altre politicbe comunitarie^
c^ noncrearedistorsionidiconcorrenza^ inpartico^
lare per quanto riguarda l'ammontare del pubblico
aiuto.
2. Inoltre^ per quanto riguardaiprogetti dimostrar
t iv io ip roge t t i di ricerca energetica saranno adottati
so l tan to iproget t iper iqual ig l i^ ta t i membri prender
ranno le disposizioni necessarie per garantire lo sfrut^
tamento^ la commercializzazione e la divulgazione
dei risultati^ in maniera non discriminatoria nella C^ o^
munita^
1. LaC^ommissioneesamina i progetti e le misure
cbe le sono presentati a norma del presente regolar
mento da ciascuno degli ^tati membri in teressacene
informa il comitato di cui all'articolo7.
2. fecondo la procedura di cui all'articolo ^ la
Commissione decide in merito^
a^ aiprogetti ed alle misure cbe meritano un intera
vento comunitario^ in funzione dei criteri di cui aP
l'articolo^^
b^ all'entità del contributo finanziario globale della
Comunità^entroilimitideglistanziamentidispoD
nibili.
^. Lapartecipazione finanziariaglobale d e l i a c o
munita non può eccedere^per ciascun p ro g e t t o o m i
sura^ il 70 modella spesa pubblica annuale prevista per
la sua esecuzione.
^. ^ o n sono accordati contributi finanziari alle
spese effettuatepiù di t2 mesi prima dell'entrata in
vigore del presente regolamento.
^. n o u m e n o del 20 B^o dei contributi finanziari toD
talidellaC^omunitàconcessiaisensidelpresentereD
golamentoaprogett iemisure di ciascun paeseèat t rP
b u i t o a p r o g e t t i o m i s u r e a w i a t i n e l c o r s o d e i d o d i c i
mesi cbe precedono l'entrata in vigore del presente
regolamento.
D. Le decisioni della commissione di cui al para
grafo 2 sonopubblicate nella C^zz^^ ^ c ^ ^ A ^
t. C^ li stanziamenti relativi ai progetti ed alle mi
sure sono iscritti nel bilancio delle comunità europee.
2. LaC^ommissione^ non appenap rendeunadecP
s ioneanorma dell'articolo ^^paragrafo2^effettua il
pagamento del ^ 0 ^ dell'importo della partecipa
zione comunitaria decisa.
^ 11 versamento del saldo del tO^o è effettuato
immediatamente dopo cbe si sia esaurito^ mediante at^
testatone dello ^tato membro interessato^ l'importo
di cui al paragrafo2purcb^ l'attuazione 4^ Ì^oge t to
o della misura sia effettuata come previsto e siano
stati svolti controlli sul posto in conformità della pro^
cedura di cui allerticelo DD
l ^ .C^BD gazzetta ufficiale delle Comunità europee ^o . t ^ . ^
^ r ^ c ^ ^ B ^ r ^ c ^ ^
t. LaCommissione si assicura che o^nipro^e t too
misura sia eseguito in conformità del presente re^olaD
mento, delle disposizioni prese in applicazione di que^
st^ultimoedei regolamenti adottatiaisensidell^artP
colo ^0^ del trattato.
A tale fine, ciascuno de^li ^tati membri interessati
fornisce alla Commissione tutte le informazioni da
essa r i c h i e s t e e a d o t t a , p e r i p r o ^ e t t i e l e misure che
beneficiano di un intervento comunitario, o^nidispoD
sizioneattaafacili tareicontrolli che la Commissione
ritiene opportuni, compresi i controlli effettuati sul
posto, a sua richiesta e con il consenso dello ^tato
membro interessato, dalle competenti autorità di queD
stàdtimo ed ai quali possano partecipare funzionari
della Commissione.
Ciascuno de^li^tati membri interessati tieneadispoD
sizione della Commissione, per un periodo di tre anni
dal^ersamento del saldo di cui alfarticolo ^, para
^rafo ^, ^insieme dei documenti giustificatici delle
speseole relative copie certificate conformi.
^. ^ e u n p r o ^ e t t o o u n a misura n o n è e s e ^ u i t o i n
conformi tàdelpresentere^olamentoos id iscos ta in
modo considerevole dalle decisioni prese in applicar
zione di quest^ultimo, la Commissione può sospenD
dereipa^amenti non ancora effettuati. In tal caso, la
Commissione può parimenti decidere che le somme
^ i à p a ^ a t e o c h e r e s t a n o d a p a ^ a r e s i a n o a s s e ^ n a t e ,
conformemente alla procedura di cui all^articolo^, ad
altri pro^et t iomisurepresentat ianorma del presente
regolamento. Se la Commissione ritiene che non siano
disponibili altri pro^ett iomisure, essa r e c u p e r a r c i
samenti ^ià effettuati.
^ I r ^ c ^ ^
t. ^ist i tui to uncomi ta tod i^es t ione , in appresso
denominato ^comitato^, composto di rappresentanti
de^l i^ ta t imembriepresieduto da un rappresentante
della Commissione.
z5 In seno al Comitato, ai ^ot ide^l i^ ta t imembriè
attribuita la ponderazione prevista dalf articolo 1 ^ ,
pa ra^ra fo^ ,de l t ra t t a to . l lp res iden tenonpar tec ipa
alla dotazione.
1. qualora sia fattoriferimento alla procedura de
finita nel presente articolo, il comitato è convocato
dalsuopresidente, d ip ropr ia in iz ia t i^aoar ich ies ta
di un rappresentante di uno ^tato membro.
^. 11 rappresentante dellaCommissionepresenta al
comitato un progetto delle misure da adottare. HcoD
mitato esprime il proprio parere su tali progetti entro
un te rmineche i l presidente può stabilire in funzione
dell^ur^enzadeiproblemisottoposti all^esame. I l e o
mitato si pronuncia alla maggioranza qualificata preD
^istadalPart icolol^,paragrafo ^ ,del trattato.
^. Le decisioni adottate dalla Commissione sono
immediatamente applicabili.Tutta^ia, se talidecisioni
non sono conformi al parere espresso dal comitato,
essesono comunicate al Consiglio ne lp iùbre^e terD
m i n e e c o m u n q u e n o n o l t r e u n mese. In ta lcaso, la
Commiss ioner imdadiduemesia lmass imoadocorD
reredatalecomunicazionel^applica^ionedelle deci
sioni da essa adottate. Il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata, può adottare una decisione
diversa entro due mesi.
B ^ c ^ ^
Ciascuno de^li ^tati membri interessati, dàntesa con
laCommissione,adotta le disposizioni necessarie per
garantire un^ade^uatapubblicità ai contributi accora
dati in ^irtù del presente regolamento.
La Commissione riferisce al Consiglio e al Farla^
mento europeo in merito alfapplicazione del presente
regolamento.
11 presente regolamento entra in ^ o r e il giorno della
pubblicazione nella CA^zz^^ ^ c ^ A ^ ^ A ^ C ^ ^ ^ ^ ^
11 presente regolamento è obbligatorio in o^ni sua
par teedi re t tamenteappl icabi lea tu t t i^ l i^ ta t imem^
bri.
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