N. C 340/4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 17.12. 83
Articolo 5
L'aiuto della Comunità viene concesso a titolo di
aiuto non rimborsabile.
Articolo 6
1. L'aiuto può coprire le spese in valuta estera,
nonché le spese locali necessarie all'attuazione delle
azioni, ivi comprese le spese di manutenzione e di
funzionamento.
Le imposte, i dazi e le altre tasse sono esclusi dal fi-
nanziamento comunitario.
2. Gli eventuali fondi di contropartita, che potreb-
bero risultare dalle azioni previste all'articolo 3, sono
utilizzati conformemente agli obiettivi fissati dal pre-
sente regolamento e di comune accordo con la Co-
munità.
Articolo 7
La partecipazione a gare, appalti e contratti è aperta,
a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giu-
ridiche degli Stati membri e del paese beneficiario.
Questa partecipazione può essere estesa alla persone
fisiche e giuridiche di altri paesi in via di sviluppo be-
neficiari dell'aiuto comunitario, in particolare nel caso
di cofinanziamento o al fine di evitare un aumento
eccessivo del costo delle azioni,- a causa delle di-
stanze, delle difficoltà di trasporto o dei termini di
fornitura.
Tale partecipazione di altri paesi in via di sviluppo ri-
veste un carattere eccezionale ed è autorizzata caso
per caso, secondo la procedura prevista all'articolo 8.
Articolo 8
Le decisioni relative alla concessione di un aiuto sono
adottate dalla Commissione, previa consultazione del
comitato di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE)
n. 3331/82, e in conformità con la procedura prevista
all'articolo 8 del suddetto regolamento.
Tale comitato può esaminare qualsiasi altra questione
relativa all'attuazione delle azioni sostitutive delle
forniture di aiuto alimentare che venga ad esso sotto-
posta dal suo presidente, di sua iniziativa o a richiesta
di un rappresentante di uno Stato membro.
Articolo 9
Nei limiti delle decisioni adottate in virtù dell'arti-
colo 8, la Commissione decide le condizioni di forni-
tura dell'aiuto.
Articolo 10
La Commissione presenta al Consiglio ed al Parla-
mento europeo una relazione sull'applicazione del
presente regolamento.
Articolo 11
1. La Commissione adotta tutte le disposizioni ne-
cessarie per la buona esecuzione delle azioni sostitu-
tive delle forniture di aiuto alimentare.
2. Gli Stati membri prestano alla Commissione
tutta l'assistenza necessaria a tal fine, e forniscono in
particolare tutte le informazioni necessarie alla buona
esecuzione delle azioni.
Articolo 12
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri.
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce misure particolari di interesse
comunitario in materia di infrastrutture di trasporto
Doc. COM(83) 697 def.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 dicembre 1983)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il parere del Parlamento europeo,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, per l'economia di uno Stato mem-
bro che si trovi in una situazione particolare, il fatto
di sopportare un onere non adeguato nel finanzia-
mento del bilancio comunitario può dar luogo ad una
situazione incompatibile con il buon funzionamento
della Comunità;
17.12.83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N . C 340/5
considerando che è necessario istituire misure partico-
lari di interesse comunitario in materia di infrastrut-
ture di trasporto, ed implicanti contributi finanziari
della Comunità ai progetti di infrastrutture di tra-
sporto nella Repubblica federale di Germania e nel
Regno Unito;
considerando che i progetti debbono essere precisati
ed essere corredati delle informazioni richieste, affin-
ché vengano presi in considerazione soltanto quelli
che presentano interesse per la Comunità nel settore
cui si riferiscono, e che occorre tenere in debito conto
delle proposte della Commissione per un programma
pluriennale in materia di trasporti riguardante tutti i
modi di trasporto e della valutazione dell'interesse co-
munitario dei progetti di infrastruttura di trasporto;
considerando che la Commissione deve poter control-
lare l'attuazione dei progetti previsti dal presente re-
golamento;
considerando che il trattato non ha previsto i poteri
d'azione a tal uopo richiesti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono istituite, per il 1984, misure particolari di inte-
resse comunitario in materia di infrastrutture di
trasporto nella Repubblica federale di Germania e nel
Regno Unito.
Articolo 2
1. Le misure particolari di interesse comunitario
sono attuate mediante concorsi finanziari per l'attua-
zione di progetti che contribuiscano alla realizzazione
della politica comune dei trasporti e che, in partico-
lare, siano atti a soddisfare uno o più dei seguenti
obiettivi :
a) eliminazione dei noti punti di strozzatura nella
Comunità;
b) miglioramento dei trasporti ferroviari su grandi
assi che rivestano importanza ai fini del trasporto
a lunga distanza, in particolare del trasporto com-
binato;
e) miglioramento dei collegamenti di trasporto tra le
zone periferiche ed il resto della Comunità me-
diante grandi vie di comunicazione;
d) miglioramento dei servizi per l'interconnessione
tra i modi di trasporto intracomunitario, soprat-
tutto per quegli Stati membri i cui contatti con il
resto della Comunità dipendono dallo sviluppo dei
trasporti marittimi ed aerei;
e) ammodernamento della rete di idrovie interne.
I progetti dovrebbero riferirsi, nella misura del possi-
bile, ai principali assi per ciascun modo di trasporto.
2. I progetti sono presentati alla Commissione uni-
tamente a tutte le informazioni necessarie, affinché se
ne valutino :
— la conformità degli obiettivi di cui al paragrafo 1 ;
— la conformità con criteri di ammissibilità definiti
all'articolo 3;
— l'interesse comunitario, tenuto conto della politica
dei trasporti della Comunità;
— le possibilità di verificare l'esecuzione di ciascun
progetto e di controllare la spesa.
3. La Commissione può chiedere ogni informa-
zione complementare necessaria per l'esame dei pro-
getti.
Articolo 3
I progetti possono beneficiare di un contributo finan-
ziario della Comunità, purché siano finanziati intera-
mente o parzialmente dalle pubbliche autorità. Per i
progetti da ammettere al contributo della Comunità,
deve essere dimostrato l'interesse comunitario valu-
tato in base ai seguenti criteri:
— l'importanza del traffico internazionale e/o del
traffico di transito;
—- la natura dei punti di strozzatura esistenti e i mi-
glioramenti da realizzare;
— il potenziale per il miglioramento specifico dei
servizi ai porti ed agli aeroporti che danno accesso
agli assi di collegamento con altri paesi comuni-
tari;
— la compatibilità con altre politiche comunitarie;
— l'assenza di distorsioni di concorrenza.
Articolo 4
1. La Commissione esamina i progetti presentati da
ciascuno Stato membro interessato in virtù del pre-
sente regolamento e ne informa il comitato di cui al-
l'articolo 7.
2. Secondo la procedura di cui all'articolo 8, la
Commissione decide in merito:
a) ai progetti che meritano un intervento comunitario
in funzione degli obiettivi di cui all'articolo 2, pa-
ragrafo 1, e dei criteri di cui all'articolo 3,
b) l'importo del contributo finanziario della Comu-
nità, entro i limiti degli stanziamenti disponibili.
3. La partecipazione finanziaria globale della Co-
munità per ciascun programma non può eccedere il
70 % della spesa pubblica annua prevista per la sua
esecuzione.
N. C 340/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 17. 12. 83
4. Non sono accordati contributi finanziari alle
spese effettuate più di dodici mesi prima dell'entrata
in vigore del presente regolamento.
5. Le decisione della Commissione di cui al para-
grafo 2 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Articolo 5
1. Gli stanziamenti relativi ai progetti previsti dal
presente regolamento sono iscritti nel bilancio delle
Comunità europee.
2. La Commissione, non appena prende una deci-
sione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, effettua il
pagamento del 90 % dell'importo della partecipa-
zione decisa.
3. Il versamento del saldo del 10 % è effettuato
immediatamente dopo che si sia esaurito, mediante at-
testazione dello Stato membro interessato, l'importo
di cui al paragrafo 2, purché l'attuazione del progetto
sia effettuata come previsto e siano stati svolti i con-
trolli sul posto, conformemente alla procedura previ-
sta all'articolo 6.
Articolo 6
1. La Commissione si assicura che ogni progetto o
misura sia eseguito in conformità del presente regola-
mento, delle disposizioni adottate per l'esecuzione del
medesimo e dei regolamenti adottati ai sensi dell'arti-
colo 209 del trattato.
A tal fine, ciascuno Stato membro interessato fornisce
alla Commissione tutte le informazioni richieste da
quest'ultima e adotta, per i progetti e le misure che
beneficiano di un intervento comunitario, ogni dispo-
sizione atta a facilitare i controlli che la Commissione
ritiene opportuni, compresi i controlli sul posto effet-
tuati a sua richiesta e con l'assenso dello Stato mem-
bro interessato, dalle autorità competenti di tale Stato
ed ai quali possono partecipare funzionari della Com-
missione.
Ciascuno degli Stati membri interessati tiene a dispo-
sizione della Commisione, per un periodo di tre anni
dal versamento del saldo di cui all'articolo 5, para-
grafo 3, l'insieme dei documenti giustificativi delle
spese o le relative copie certificate conformi.
2. Se un progetto non è eseguito in conformità del
presente regolamento o si discosta in modo conside-
revole dalle decisioni prese in applicazione di que-
st'ultimo, la Commissione può sospendere i paga-
menti non ancora effettuati. In tal caso, la Commis-
sione può parimenti decidere che le somme già pagate
o che restano da pagare siano assegnate, conforme-
mente alla procedura di cui all'articolo 8, ad altri pro-
getti presentati a norma del presente regolamento. Se
la Commissione ritiene che non siano disponibili altri
progetti, essa recupera i versamenti effettuati.
Articolo 7
1. È istituito un comitato di gestione, in appresso
denominato «il comitato», composto di rappresentanti
degli Stati membri e presieduto da un rappresentante
della Commissione.
2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è
attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148,
paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa
alla votazione.
Articolo 8
1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura sta-
bilita nel presente articolo, il comitato è convocato
dal suo presidente di propria iniziativa o a richiesta di
un rappresentante dello Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta al
comitato un progetto delle misure da adottare. Il co-
mitato esprime il proprio parere su tali progetti entro
un termine che il presidente può stabilire un funzione
dell'urgenza dei problemi sottoposti all'esame. Il co-
mitato si pronuncia alla maggioranza qualificata pre-
vista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.
3. Le decisioni adottate dalla Commissione sono
immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali decisioni
non sono conformi al parere espresso dal comitato,
esse sono comunicate al Consiglio nel più breve ter-
mine e comunque non oltre un mese. In tal caso, la
Commissione rinvia di due mesi al massimo a decor-
rere da tale comunicazione l'applicazione delle deci-
sioni da essa adottate. Il Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata, può adottare una decisione
diversa entro due mesi.
Articolo 9
Ciascuno degli Stati membri interessati, d'intesa con
la Commissione, adotta le disposizioni necessarie per
garantire un'adeguata pubblicità ai contributi accor-
dati in virtù del presente regolamento.
Articolo 10
La Commissione riferisce al Consiglio e al Parla-
mento europeo in merito all'applicazione del presente
regolamento.
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri.
Full & Egal Universal Law Academy