N . C 325/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 6.12.84
COMMISSIONE
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente un programma di sostegno
allo sviluppo tecnologico nel settore degli idrocarburi
COM(84) 658 def.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 26 novembre 1984)
(84/C 325/06)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la creazione di una politica energe-
tica comune fa parte degli obiettivi che la Comunità si
è prefissa e che spetta alla Commissione proporre le
misure da prendere a tal fine; che a tal uopo il Consi-
glio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3056/73,
del 9 novembre 1973, relativo al sostegno di progetti
comunitari nel settore degli idrocarburi (') ;
considerando che, data l'importanza che gli idrocar-
buri rivestono nell'approvvigionamento energetico
della Comunità e la dipendenza di quest'ultima nei
confronti delle importazioni, la realizzazione di con-
dizioni che consentano di garantire la sicurezza di
approvvigionamento a lungo termine costituisce uno
degli obiettivi fondamentali di tale politica;
considerando che l'incoraggiamento delle attività di
sviluppo tecnologico direttamente connesse alle atti-
vità di esplorazione, di sfruttamento, d'immagazzina-
mento o di trasporto degli idrocarburi, essendo tale
da migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento,
può costituire un mezzo per realizzare tale politica;
considerando che spetta in primo luogo all'industria
petrolifera il compito di assumersi il finanziamento di
tali attività; che dati i rischi elevati ed i notevoli in-
vestimenti che tali attività comportano, è tuttavia
opportuno prevedere la possibilità per la Comunità
di accordare loro un sostegno soprattutto nella misura
in cui consente di accelerare l'esecuzione di alcuni
progetti.
(l) GU n. L 312 del 13. 11. 1973, pag. 1.
considerando che le attività di sviluppo tecnologico si
differenziano dalle attività di ricerca, benché talune
fasi dei progetti di sviluppo tecnologico possano com-
prendere elementi di ricerca;
considerando che un sostegno comunitario può favo-
rire l'unione degli sforzi di imprese di due o più Stati
membri;
considerando che le imprese di prestazioni di servizi o
di costruzione di attrezzature hanno svolto un'impor-
tante funzione in queste attività di sviluppo tecnolo-
gico;
considerando che potranno beneficiare di tale soste-
gno progetti comunitari che presentino interessi es-
senziali per la sicurezza dell'approvvigionamento di
idrocarburi della Comunità, relativi ad attività di svi-
luppo tecnologico direttamente connesse alle attività
di esplorazione, di sfruttamento, di immagazzina-
mento o di trasporto; che tale sostegno dovrebbe es-
sere di carattere finanziario;
considerando che la natura specificamente internazio-
nale delle strutture e delle attività delle imprese ope-
ranti nel settore degli idrocarburi giustifica la trasmis-
sione diretta alla Commissione della documentazione
relativa ai progetti;
considerando che un comitato consultivo composto
da rappresentanti degli Stati membri può assistere la
Commissione nella selezione dei progetti ai quali
dovrà essere concesso il sostegno:
considerando che la concessione, da parte della Co-
munità, dei vantaggi previsiti non dovrà avere sulle
condizioni di concorrenza, conseguenze incompatibili
con le disposizioni nel trattato;
considerando che la Comunità dovrà disporre di tutti
i mezzi che le consentano di valutare, di volta in
volta, i vantaggi derivanti dalla realizzazione di tali
progetti e la loro conformità agli obiettivi della poli-
tica energetica comunitaria;
considerando che, a questo effetto, come contropar-
tita dei vantaggi ricevuti, i beneficiari dovranno sotto-
scrivere impegni nei confronti della Comunità;
considerando che la Commissione ha proceduto alla
valutazione del programma stabilito ed iniziato nel
6.12.84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N . C 325/7
1974 nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3056/73,
tramite relazioni al Consiglio ed al Parlamento rela-
tive all'applicazione di detto regolamento; che da tale
esame è emersa l'opportunità di proseguire l'azione
adattandola in funzione dell'esperienza acquisita; che
tale adattamento riguarda essenzialmente la durata
del programma, il processo decisionale, la definizione
di obiettivi prioritari e la procedura di applicazione di
questo programma;
considerando che il trattato non ha previsto i poteri
d'azione a tal uopo richiesti;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 1
La Comunità può concedere un sostegno finanziario
alla realizzazione di progetti che rientrano nei settori
di cui all'articolo 2, quando presentino un interesse
fondamentale per la sicurezza del suo approvvigiona-
mento di idrocarburi.
Articolo 2
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono
per progetti di sviluppo tecnologico nel settore degli
idrocarburi (qui di seguito denominati progetti) i pro-
getti relativi ad attività di esplorazione, di sfrutta-
mento, di immagazzinamento o di trasporto nel set-
tore degli idrocarburi, che perseguono le seguenti
finalità :
— sviluppare tecniche, processi o prodotti di carat-
tere innovatore, oppure impiegare in una nuova
applicazione, tecniche, processi o prodotti per i
quali si è conclusa la fase di ricerca;
— offrire prospettive di redditività industriale e com-
merciale;
— presentare difficoltà di finanziamento a causa dei
forti rischi tecnici e commerciali previsti per cui la
loro realizzazione non sarebbe probabilmente pos-
sibile senza un sostegno finanziario comunitario.
2. I progetti possono essere realizzati sul territorio
della Comunità oppure al di fuori di essa.
3. Il sostegno finanziario può essere concesso per
un progetto nella sua totalità oppure fase per fase.
Articolo 3
La responsabilità di ogni progetto deve ricadere su di
una persona fisica o una persona giuridica costituita
conformemente alle disposizioni legislative vigenti
negli Stati membri.
Qualora la creazione di una persona giuridica per
l'esecuzione di un progetto, crei oneri supplementari
per le imprese partecipanti, il progetto può essere rea-
lizzato con una semplice cooperazione di persone fisi-
che o giuridiche. In questo caso la responsabilità degli
obblighi derivanti dal sostegno comunitario grava so-
lidalmente ed individualmente su tali persone.
Articolo 4
1. Il sostegno di un progetto può assumere la
forma di un contributo finanziario della Comunità,
attribuito secondo le condizioni previste all'articolo 4,
paragrafi 2 e 3, e agli articoli 5, 6 e 7.
2. Il sostegno non può superare il 49 % del costo
ammesso del progetto. La Commissione, fissando
l'importo del sostegno concesso, tiene conto di altri
interventi finanziari, comunitari, nazionali ecc. rice-
vuti o previsti, nonché della quota di rischio assunta
direttamente dai responsabili del progetto.
3. L'entità del sostegno è fissata separatamente per
ogni progetto, in conformità della procedura prevista
all'articolo 5.
Articolo 5
1. Ogni progetto presentato da persone o imprese
della Comunità in seguito a un invito a presentare
progetti pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Co-
munita europee, è esaminato dalla Commissione sulla
base delle informazioni seguenti, che i richiedenti
sono tenuti a fornire :
— una descrizione particolareggiata del progetto,
compresa l'organizzazione della sua gestione,
— l'interesse del progetto per la sicurezza dell'ap-
provvigionamento di idrocarburi della Comunità,
— la natura e le dimensioni dei rischi tecnici ed eco-
nomici inerenti al progetto,
— il costo del progetto, la sua presumibile conve-
nienza economica e le modalità di finanziamento
previste,
— i termini di realizzazione del progetto,
— la situazione finanziaria e le capacità tecniche del
o dei responsabili del progetto,
— l'indicazione di ogni forma di collaborazione pre-
vista con altre imprese della Comunità o di paesi
terzi,
— l'indicazione di ogni aiuto finanziario di cui il
progetto avesse beneficiato da parte della Comu-
nità o degli Stati membri in uno stadio precedente
di ricerca e di sviluppo,
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— precisazioni su qualsiasi altra misura di sostegno
finanziario prevista o presumibile da parte degli
Stati membri o della Comunità,
— una stima delle eventuali conseguenze sulla sicu-
rezza delle persone e sull'ambiente,
— qualsiasi altro elemento che consenta di giustifi-
care il sostegno comunitario richiesto.
2. La Commissione decide di concedere un soste*-
gno ai progetti, previa consultazione di un comitato
consultivo, composto da rappresentanti degli Stati
membri.
Il comitato, presieduto da un rappresentante della
Commissione, fissa il proprio regolamento interno.
3. In generale, una preferenza verrà accordata ai
progetti che prevedono l'associazione di almeno due
imprese indipendenti, non ubicate nello stesso Stato
membro.
Articolo 6
Il sostegno concesso dalla Comunità non deve modi-
ficare le condizioni di concorrenza in modo incompa-
tibile con le disposizioni del trattato in materia.
Articolo 7
1. La Commissione svolge le trattative e conclude i
contratti necessari all'esecuzione dei progetti scelti in
conformità dell'articolo 5 paragrafo 2. A tal fine essa
elabora un contratto tipo nel quale sono definiti i di-
ritti e gli obblighi di ciascuna delle parti e in partico-
lare le modalità di un eventuale rimborso del sostegno
concesso nonché le modalità concernenti l'accesso
alle conoscenze, la loro diffusione e la loro valorizza-
zione.
2. Il o i responsabili dell'esecuzione di un progetto
che beneficia di un sostegno delle Comunità trasmet-
tono alla Commissione, semestralmente o su sua ri-
chiesta, una relazione sull'adempimento degli impegni
contrattuali verso la Commissione e in particolare
sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al pro-
getto e sulle spese sostenute per l'esecuzione dello
stesso.
3. La Commissione può far procedere a controlli in
loco e su documenti per seguire l'esecuzione del con-
tratto e in particolare lo stato di avanzamento e la
realizzazione del progetto.
Durante l'esecuzione dei lavori e nel corso dei cinque
anni che seguono la loro conclusione, la Commis-
sione e la Corte dei Conti, o i loro mandatari, hanno
libero accesso alla contabilità relativa al progetto per
il quale un sostegno è stato accordato.
Tutti i documenti riguardanti i progetti devono essere
conservati durante lo stesso periodo.
4. Quando l'entità del sostegno finanziario della
Comunità e l'importanza del progetto lo giustifichino,
la Commissione può partecipare quale osservatore alle
riunioni degli organi di gestione del progetto qualora
ciò sia previsto dal contratto.
Articolo 8
Le informazioni raccolte in applicazione del presente
regolamento hanno carattere riservato.
Articolo 9
La Commissione presenta al Consiglio e al Parla-
mento una relazione periodica sull'applicazione del
presente regolamento.
Articolo 10
Gli stanziamenti per il sostegno finanziario a norma
del presente regolamento sono iscritti nel bilancio
generale delle Comunità europee.
L'importo globale degli stanziamenti ritenuto necessa-
rio per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1989
ai fini dell'esecuzione del presente regolamento è di
200 milioni di ECU.
Articolo 11
Il regolamento (CHE) n. 3056/73 è abrogato.
Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 3056/73 rimane
applicabile per i progetti presentati in risposta ai bandi
di gara pubblicati in applicazione di tale regolamento.
Articolo 12
Il presente regolamento entra in vigore il giorno suc-
cessivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti in suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato
membro.
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