28. 12.82 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 340/5
II
(Atti preparatori)
COMMISSIONE
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente la determinazione delle
persone tenute all'adempimento di un'obbligazione doganale
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 13 dicembre 1982)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare gli articoli 43 e 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la direttiva 79/623/CEE del Consi-
glio, del 25 giugno 1979, relativa all'armonizzazione
delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammi-
nistrative riguardanti l'obbligazione doganale (') ha
definito, tra l'altro, le differenti situazioni che danno
luogo all'insorgere di un'obbligazione doganale al-
l'importazione o all'esportazione;
considerando che affinché le disposizioni della succi-
tata direttiva possano garantire effetti giuridici ed
economici identici nell'intera Comunità, occorre de-
terminare, in ciascun caso in cui insorge un'obbli-
gazione doganale, la persona o le persone tenute
all'adempimento di detta obbligazione;
considerando che in questo settore occorre stabilire
regole semplici che consentano alle autorità incaricate
della constatazione e della riscossione delle obbliga-
zioni doganali di agire con la massima efficacia; che
inoltre è opportuno fissare gli stessi principi per
quanto concerne le obbligazioni doganali sia all'im-
portazione che all'esportazione;
considerando che, nel caso di un'obbligazione doga-
nale derivante dall'accettazione da parte dell'autorità
competente di una dichiarazione in dogana di immis-
sione in libera pratica o di esportazione, è opportuno
considerare come tenuta all'adempimento di detta ob-
bligazione la persona in nome della quale è stata ef-
fettuata la dichiarazione; che, in particolare, tale
principio consente di tener conto delle varie modalità
di rappresentanza cui è possibile ricorrere per l'esple-
tamento delle formalità doganali; che, qualora il di-
chiarante abbia indicato di agire in proprio nome, ma
per conto di un'altra persona, è tuttavia giustificato
considerare quest'ultima come tenuta anch'essa all'
(') GU n. L 179 del 17. 7. 1979, pag. 31.
adempimento dell'obbligazione doganale purché la
persona che ha effettuato la dichiarazione ne abbia
ricevuto relativo mandato; che quanto sopra vale
ugualmente in caso di applicazione dei regimi partico-
lari di cui agli articoli 19 e 20 della direttiva 79/695/
CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all'ar-
monizzazione delle procedure d'immissione in libera
pratica delle merci (2) e agli articoli 18 e 19 della di-
rettiva 81/177/CEE del Consiglio, del 24 febbraio
1981, relativa all'armonizzazione delle procedure di
esportazione delle merci comunitarie (J), qualora il ti-
tolare della relativa autorizzazione sia diverso dalla
persona in nome della quale è stata effettuata la di-
chiarazione;
considerando che nel caso di un'obbligazione doga-
nale sorta dall'introduzione irregolare di una merce
nel territorio doganale della Comunità o dalla sua
sottrazione al controllo doganale oppure dall'uscita
irregolare di una merce dal territorio doganale della
Comunità, occorre considerare come tenute all'adem-
pimento di detta obbligazione non soltanto la persona
che ha compiuto l'atto che ha comportato l'insorgere
della obbligazione doganale, ma anche tutte le per-
sone che, con piena cognizione di causa, vi hanno
partecipato o ne hanno tratto un vantaggio;
considerando che, nel caso di un'obbligazione doga-
nale sorta dall'inadempienza di un obbligo particolare
derivante dall'applicazione delle disposizioni relative
ad una procedura o regime doganale particolare, oc-
corre considerare come tenuta all'adempimento di
detta obbligazione doganale la persona che, in virtù
delle disposizioni della procedura o del regime doga-
nale in questione, era personalmente responsabile del-
l'esecuzione dell'obbligo che non è stato soddisfatto;
considerando che, in tutti i casi in cui una stessa si-
tuazione giuridica dà luogo all'insorgere di un'obbli-
gazione doganale a carico di più persone, occore che
queste ultime siano tenute, affinché le autorità com-
petenti possano garantire la riscossione delle obbliga-
zioni doganali nelle migliori condizioni, all'adempi-
mento di detta obbligazione a titolo solidale;
O GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19.
(') GU n. L 83 del 30. 3. 1981, pag. 40.
N. C 340/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 28. 12.82
considerando che le disposizioni del presente regola-
mento non dovrebbero ostacolare l'applicazione di ta-
lune norme specifiche del diritto civile o del diritto
commerciale in vigore negli Stati membri, particolar-
mente in materia di trasmissione degli obblighi; che
inoltre esse non dovrebbero pregiudicare gli obblighi
particolari cui sono soggetti i garanti;
considerando che occorre garantire l'applicazione
uniforme delle disposizioni del presente regolamento
e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che
consenta di adottare, con scadenze adeguate, le rela-
tive modalità d'applicazione; che occorre ricorrere al
comitato per la regolamentazione doganale generale
istituito dall'articolo 24 della direttiva 79/695/CEE,
al fine di organizzare una stretta ed efficace collabo-
razione tra gli Stati membri e la Commissione in tale
settore;
considerando che il presente regolamento concerne la
determinazione delle persone tenute all'adempimento
di un'obbligazione doganale derivante dall'applica-
zione della politica agricola comune oppure dall'ap-
plicazione delle disposizioni del trattato relative alla
unione doganale; che tale azione è necessaria nel fun-
zionamento del mercato comune al fine di realizzare
uno degli obiettivi della Comunità; che per quanto
concerne l'unione doganale, il trattato non prevede i
poteri d'azione necessari a tal fine; che, pertanto, è
necessario fondare le disposizioni del presente regola-
mento anche sull'articolo 235 del trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il presente regolamento determina le persone te-
nute all'adempimento di un'obbligazione doganale.
2. Ai sensi del presente regolamento, si intende
per:
a) persona: tanto una persona fisica quanto una per-
sona giuridica;
b) obbligazione doganale: l'obbligo di una persona di
corrispondere l'importo dei dazi all'importazione
(obbligazione doganale all'importazione) o dei
dazi all'esportazione (obbligazione doganale all'
esportazione) applicabili, in virtù delle disposizioni
in vigore, alle merci soggette ai dazi medesimi;
e) dazi all'importazione: tanto i dazi doganali e le
tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agri-
coli e le altre imposizioni all'importazione previste
nel quadro della politica agricola comune o in
quello dei regimi specifici applicabili a talune
merci che risultano della trasformazione di pro-
dotti agricoli;
d) dazi all'esportazione: i prelievi agricoli e le altre
imposizioni all'esportazione previsti nell'ambito
della politica agricola comune o in quello dei re-
gimi specifici applicabili a talune merci che risul-
tano dalla trasformazione di prodotti agricoli.
TITOLO I
Persone tenute all'adempimento dell'obbligazione
doganale all'importazione
Articolo 2
1. Quando un'obbligazione doganale sorge in virtù
delle disposizioni dell'articolo 2, lettera a) o lettera f),
della direttiva 79/623/CEE, la persona tenuta all'
adempimento di tale obbligazione è quella in nome
della quale è stata effettuata la dichiarazione.
Tuttavia :
a) qualora, conformemente alle disposizioni vigenti,
la persona che ha presentato la dichiarazione in
proprio nome abbia dichiarato di agire per conto
di un'altra persona, anche quest'ultima è tenuta, a
titolo solidale, all'adempimento della obbligazione
doganale;
b) qualora una merce sia immessa in libera pratica nel
quadro dei regimi particolari previsti dagli articoli
19 e 20 della direttiva 79/695/CEE, anche il tito-
lare dell'autorizzazione è tenuto, a titolo solidale,
all'adempimento dell'obbligazione doganale, nel
caso si tratti di una persona diversa da quella di
cui alla precedente lettera a) ;
e) qualora la dichiarazione in dogana sia stata effet-
tuata in nome altrui da una persona che non sia in
possesso di poteri a tal fine, questa persona è la
sola tenuta al pagamento dell'importo dell'obbliga-
zione doganale.
2. Qualora, conformemente alle disposizioni vi-
genti, le autorità doganali autorizzino l'immissione in
libera pratica di una merce che si trova già vincolata
ad un regime doganale senza esigere la presentazione
di una dichiarazione di immissione in libera pratica, la
persona tenuta all'adempimento dell'obbligazione do-
ganale sorta da tale situazione è la persona che, al
momento in cui si effettua l'immissione in libera pra-
tica, è tenuta all'osservanza degli obblighi relativi al
regime doganale in questione.
Le stesse norme sono d'applicazione, se necessario, ai
prodotti derivanti dalla trasformazione e ai rottami e
residui risultanti dalla distruzione della merce consi-
derata.
Articolo 3
Quando un'obbligazione doganale sorge in virtù delle
disposizioni dell'articolo 2, lettera b), della direttiva
79/623/CEE, la persona tenuta all'adempimento di
tale obbligazione è quella che ha introdotto irregolar-
mente la merce nel territorio doganale della Comu-
nità.
Sono egualmente tenute all'adempimento di detta ob-
bligazione, a titolo solidale:
a) le persone che hanno partecipato a tale introdu-
zione sapendo che essa era irregolare nonché
quelle che hanno acquistato o detenuto la merce in
causa essendo a conoscenza, al momento in cui
esse hanno acquistato o ricevuto la merce mede-
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sima che si trattava di una merce introdotta irrego-
larmente nel territorio doganale della Comunità;
b) qualsiasi altra persona la cui responsabilità, con-
formemente alle disposizioni in vigore negli Stati
membri, è coinvolta per l'introduzione irregolare
della merce nel territorio doganale della Comu-
nità.
Articolo 4
1. Quando un'obbligazione doganale sorge in virtù
delle disposizioni dell'articolo 2, lettera e), delle diret-
tiva 79/623/CEE, la persona tenuta all'adempimento
di tale obbligazione, fatto salvo il disposto del para-
grafo 2, è la persona che ha sottratto la merce al con-
trollo doganale.
Sono egualmente tenute all'adempimento di detta ob-
bligazione, a titolo solidale:
a) le persone che hanno partecipato a tale sottrazione
essendo a conoscenza che si trattava della sottra-
zione di una merce al controllo doganale nonché
le persone che hanno acquistato o detenuto la
merce in questione essendo a conoscenza, al mo-
mento in cui esse hanno acquistato o ricevuto la
merce medesima che si trattava di merce sottratta
al controllo doganale;
b) qualsiasi altra persona la cui responsabilità, con-
formemente alle disposizioni vigenti negli Stati
membri, è coinvolta per la sottrazione della merce
al controllo doganale.
2. Qualora la merce sottratta al controllo doganale
si trovasse:
a) in custodia temporanea o sotto il regime del depo-
sito doganale in un luogo gestito da una persona
che si è impegnata nei confronti del servizio doga-
nale a rispondere delle regolarità delle operazioni
effettuate nel luogo medesimo;
b) sotto il regime del deposito doganale in condizioni
diverse da quelle di cui alla lettera a) o sotto un
altro regime doganale,
la persona tenuta all'adempimento dell'obbliga-
zione doganale, è:
— nei casi di cui alla lettera a), quella che gestisce
la custodia provvisoria o il deposito doganale;
— nei casi di cui alla lettera b), il depositante o il
titolare dell'autorizzazione del regime doga-
nale di cui trattasi.
Articolo 5
Quando un'obbligazione doganale sorge in virtù delle
disposizioni dell'articolo 2, lettera d), della direttiva
79/623/CEE, la persona tenuta all'adempimento di
tale obbligazione è la persona che è tenuta, a seconda
del caso, all'adempimento degli obblighi che, per una
merce soggetta a dazi all'importazione, derivano dalla
custodia temporanea ovvero dall'utilizzazione del re-
gime doganale cui è stata vincolata, oppure all'osser-
vanza delle condizioni previste per poter beneficiare
di tale regime.
Articolo 6
Quando un'obbligazione doganale sorge in virtù delle
disposizioni dell'articolo 2, lettera e), della direttiva
79/623/CEE, la persona tenuta all'adempimento di
tale obbligazione è la persona che è tenuta, alle con-
dizioni previste dalle autorità competenti, ad utiliz-
zare la merce in questione per i fini previsti.
TITOLO II
Persone tenute all'adempimento dell'obbligazione
doganale all'esportazione
Articolo 7
1. Quando un'obbligazione doganale sorge in virtù
delle disposizioni dell'articolo 5, lettera a), della diret-
tiva 79/623/CEE, la persona tenuta all'adempimento
di tale obbligazione è:
a) qualora per la merce interessata sia stata effettuata
una dichiarazione di esportazione, la persona in
nome della quale è stata effettuata la dichiarazione
medesima;
tuttavia :
— qualora, conformemente alle disposizioni in vi-
gore, la persona che ha presentato la dichiara-
zione in proprio nome abbia dichiarato di agire
per conto di un'altra persona, anche quest'ul-
tima è tenuta, a titolo solidale, all'adempi-
mento dell'obbligazione doganale;
— qualora una merce sia esportata nel quadro
delle procedure semplificate di cui agli articoli
18 e 19 della direttiva 81/177/CEE, il titolare
dell'autorizzazione in questione è tenuto an-
ch'esso, a titolo solidale, all'adempimento del-
l'obbligazione doganale nel caso in cui si tratti
di una persona diversa da quella nel cui nome
è stata effettuata la dichiarazione;
— qualora la dichiarazione in dogana sia stata ef-
fettuata in nome altrui da una persona che non
sia in possesso di poteri a tal fine, questa per-
sona è la sola tenuta all'adempimento dell'ob-
bligazione doganale;
b) qualora per la merce in questione non sia stata ef-
fettuata una dichiarazione di esportazione, la per-
sona che ha fatto uscire irregolarmente la merce
dalla Comunità.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono
ugualmente tenute all'adempimento dell'obbligazione
doganale, a titolo solidale:
a) le persone che hanno partecipato all'operazione di
uscita della merce fuori della Comunità sapendo
che detta uscita era irregolare;
b) qualsiasi altra persona la cui responsabilità, con-
formemente alle disposizioni in vigore negli Stati
membri, è coinvolta per l'uscita irregolare della
merce fuori della Comunità.
N. C 340/8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 28. 12.82
Articolo 8
Quando un'obbligazione doganale sorge in virtù delle
disposizioni dell'articolo 5, lettera b), della direttiva
79/623/CEE, la persona tenuta all'adempimento di
tale obbligazione è determinata alle stesse condizioni
previste dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).
TITOLO III
Disposizioni particolari
Articolo 9
Le disposizioni dei titoli I e II sono d'applicazione:
a) fatte salve le disposizioni adottate negli Stati mem-
bri sulla base delle norme di diritto civile e com-
merciale dei medesimi, le quali, in talune circo-
stanze particolari, impongono l'adempimento di
un'obbligazione doganale a persone diverse da
quelle previste dalla presente direttiva;
b) fatti salvi gli obblighi ai quali sono soggetti i ga-
ranti per quanto riguarda l'adempimento dell'ob-
bligazione doganale per il quale essi hanno
prestato garanzia.
TITOLO IV
Disposizioni finali
Articolo 10
1. Il comitato per la regolamentazione doganale
generale istituito all'articolo 24 della direttiva
79/695/CEE può esaminare qualsiasi problema rela-
tivo all'applicazione del presente regolamento e pre-
sentato dal suo presidente, sia per iniziativa di
quest'ultimo, sia su richiesta di uno Stato membro.
2. Le disposizioni necessarie all'applicazione del
presente regolamento sono adottate secondo la proce-
dura definita all'articolo 26, paragrafi 2 e 3 della di-
rettiva 79/695/CEE.
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio
1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato
membro.
PARLAMENTO EUROPEO
Avviso di assunzione n. PE/83/LA
Segretariato generale
Divisione del Personale
Casella postale 1601
Lussemburgo
ATTO DI CANDIDATURA
Rispondere a tutte le domande. Scrivere eventualmente «nulla». Non lasciare risposte in bian-
co, né tracciare una linea (—) invece della risposta. Compilare a macchina o a stampatello
con inchiostro NERO.
1. Cognome: Nomi (sottolineare il nome usuale) : Eventualmente cognome da nubile:
2. Residenza o domicilio: Numero di telefono:
3. Indirizzo per la corrispondenza (se diverso dalla residenza o domicilio) :
4. Luogo di nascita: Data di nascita: Nazionalità alla nascita:
Nazionalità attuale (in caso di duplice nazionalità, indicarle entrambe) :
5. Sesso (segnare con una X la casella corrisp.):
6. Stato civile (segnare con una X la casella corrisp.):
7. Ha persone a carico?
In caso affermativo, fornire le indicazioni seguenti:
MASCHILE FEMMINILE
• •
CELIBE
(NUBILE) CONIUGATO/A VEDOVO/A DIVORZIATO/A SEPARATO/A
n a n n a
Nome Età Grado di parentela
NO
a
Nome Età Grado di parentela
8. Posizione militare (grado):
9. Indirizzo dei genitori:
10. Attività professionale del coniuge:
(Compilare a macchina o a stampatello con inchiostro NERO)
11. L'aspirante ha parenti o congiunti impiegati presso le istituzioni delle Comunità europee?
Sì D No n
In caso affermativo, indicare cognome, nome, grado di parentela e mansioni esplicate
12. Titolo di studio (fornire particolari esaurienti nelle caselle che seguono)
A. Scuole frequentate dopo l'età di 14 anni (ad esempio: scuola secondaria, scuola tecnica professionale o simile, da precisare nella
colonna «tipo di scuola») :
Nome e luogo della scuola Tipo di scuola
Anni di studio
dal al
Certificati e diplomi conseguiti
B. Istituti superiori d'insegnamento (università o insegnamento equipollente) :
Nome e luogo dell'istituto
Anni di studio
dal al
Diplomi e titoli universitari conseguiti Materie principali
C. Studi postuniversitari:
Università o istituto
Periodi di studio
dal al
Diplomi e titoli conseguiti
13. Pubblicazioni importanti (indicare soprattutto i lavori aventi un rapporto diretto con l'impiego cui si aspira; se necessario, allegare un foglio
supplementare) :
Conoscenze linguistiche:
Danese
Francese
Greco moderno
Inglese
Italiano
Olandese
Tedesco
Altre lingue
Lingua materna
LETTA
Motto s e . Discreta-
mente
SCRITTA
Molto Ben. Discreta-
mente
PARLATA
Molto
-
Discreta-
mente
Fotografia recente
formato tessera
(dimensioni massime
5cm x 5 c m )
Prova obbligatoria: / Prova(e) facoltativa(e) :
PARLAMENTO EUROPEO
Segretariato generale
Divisione del Personale
Botte postale 1601
Luxembourg Da compilare dal candidato
Cognome
Indirizzo
Avviso di ricevimento dell'atto di candidatura
all'avviso di assunzione n. PE/83/LA
RICHIAMO: Ricordiamo che le pezze giustificative relative ai diplomi o titoli di studio e
all'esperienza professionale che non ci sono state ancora trasmesse
dovranno pervenirci entro e non oltre il 15 febbraio 1983, preferibilmente
mediante plico raccomandato, con indicazione del numero del concorso.
(Compilare a macchina o a stampatello con inchiostro NERO)
15. Conoscenze stenodattilografiche (indicare la velocità al minuto, precisando se si tratta di parole, sillabe o battute) :
Dattilografia
Stenografia
Stenotipia
Danese Francese Greco moderno Inglese Italiano Olandese Tedesco
Tipo di macchina utilizzata: elettrica.
Tipo di tastiera abitualmente utilizzata: QZERTY - AZERTY — QWERTZ — QWERTY (sottolinearlo)
16. IMPIEGHI PRECEDENTI: Partendo dall'impiego attuale, indicare nell'ordine cronologico inverso tutti i posti occupati in maniera continuati-
va durante gli ultimi dieci anni, come pure ogni altra esperienza lavorativa di rilievo acquisita prima di tale periodo e che, a giudizio del
candidato, possa essere utile per la valutazione dello stato di servizio. Utilizzare una casella per ogni posto occupato, allegando se
necessario dei fogli supplementari.
Posto attuale od ultimo posto occupato
Stipendio annuo netto
Definizione esatta delie mansioni esplicate:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Descrizione del lavoro svolto:
Termine di preavviso:
Possiamo chiedere sin d'ora informazioni
al suo attuale datore di lavoro? Sì • No •
Motivi dell'abbandono dell'impiego:
Stipendio annuo netto
Definizione esatta delle mansioni esplicate:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Descrizione del lavoro svolto:
Motivi dell'abbandono dell'impiego:
(Compilare a macchina o a stampatello con inchiostro NERO)
3 dal al
Motivi dell'abbandono dell'impiego:
4 dal al
Motivi dell'abbandono dell'impiego:
17. Soggiorni importanti all'estero (anni, paesi visitati, motivo del soggiorno):
18. Il candidato ha già partecipato a concorsi banditi dalle Comunità europee? Sì • No D
19. Attività sociali e sportive:
20. Pregasi indicare in che modo si è avuto conoscenza del concorso:
— tramite la stampa:
— tramite la Gazzetta ufficiale:
— in altri modi:
21. Condanne penali e sanzioni amministrative:
lo sottoscritto (a) dichiaro sul mio onore che le informazioni sopra fornite sono, per quanto mi è noto, veridiche e complete.
Dichiaro sul mio onore di soddisfare alle seguenti condizioni:
1. di essere cittadino(a) di uno degli Stati membri e di godervi dei diritti civili,
2. di essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari.
Mi impegno a produrre, non appena mi saranno richiesti, gli atti di stato civile, i diplomi, certificati o documenti relativi alle dichiarazioni di
cui sopra.
Mi impegno a fornire, non appena richiesti, i documenti giustificativi relativi ai due punti precedenti.
Accetto di sottopormi alla prescritta visita medica cheprecede l'assunzione.
(Data) (Firma)
Full & Egal Universal Law Academy