16.12.86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N . C 323/3
II
(Atti preparatori)
COMMISSIONE
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante undicesima modifica del regolamento
(CEE) n. 1837/80, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e
caprine (Modulazione del premio per pecora)
COM(86) 670 def.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 24 novembre 1986)
(86/C 323/03)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
visto il trattato che istituisce la Comunità economica eu-
ropea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerado che in talune regioni della Comunità, e più
precisamente tra le varie zone che la compongono, esi-
stono, per quanto riguarda le carni di agnello, notevoli
differenze in materia di costi di produzione; che la varia-
zione stagionale di questi costi di produzione non corri-
sponde alla variazione stagionale dei prezzi di mercato
nella regione citata; che è quindi opportuno prevedere
anche per tale regione una modulazione del premio per
pecora, in favore dei produttori di carni ovine di cui al-
l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80 del Con-
siglio ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n ;
considerando che è d'uopo disporre che, per ogni benefi-
ciario, tale modulazione tenga conto:
— sia della differenza constatata settimanalmente tra il
prezzo di base stagionalizzato di cui all'articolo 3,
paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e il
prezzo di mercato rilevato per ogni regione confor-
memente all'articolo 4 dello stesso regolamento,
— sia della variazione stagionale delle vendite di agnelli;
(') GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80 è ag-
giunto il seguente paragrafo 3 bis :
«3 bis. Nella misura necessaria per compensare
sensibili variazioni stagionali dei costi di produzione
delle carni ovine, nelle regioni in cui l'evoluzione sta-
gionale dei costi di produzione corrisponde alla sta-
gionalizzazione del prezzo di base, può essere decisa,
secondo la procedura prevista dall'articolo 26, una
modulazione stagionale dell'importo del premio pa-
gabile per pecora:
— rispecchi la differenza tra il prezzo di base stagio-
nalizzato e il prezzo di mercato di cui all'articolo
4, rappresentativo di ogni Stato membro interes-
sato, V
— e tenga conto della variazione stagionale delle
vendite di agnelli.
Tuttavia, il totale delle spese sostenute per ogni cam-
pagna di commercializzazione in virtù della presente
disposizione, non deve superare quello risultante dal-
l'applicazione del paragrafo 3.
Inoltre, la suddetta modulazione può essere effet-
tuata unicamente sul 70 % dell'importo del premio
per pecora; in caso di applicazione del paragrafo 4,
essa può essere operata soltanto sull'importo corri-
spondente al saldo del premio versato nelle zone
agricole svantaggiate».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Esso si applica per la prima volta ai premi concessi per la
campagna di commercializzazione 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi ele-
menti e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
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