17.12.83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 340/3
II
(Atti preparatori)
COMMISSIONE
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'attuazione delle azioni
sostitutive delle forniture di aiuto alimentare nel campo dell'alimentazione
Doc. COM(83) 695 def.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 30 novembre 1983)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Articolo 2
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che nel quadro degli sforzi compiuti per
contribuire alla lotta contro la fame nel mondo, la
Comunità dovrebbe applicare ogni mezzo utile ad in-
citare i paesi in via di sviluppo ad impegnarsi risoluta-
mente in una strategia alimentare;
considerando che essa dovrebbe contribuire a detti
sforzi con un sostegno importante;
considerando che è possibile rafforzare questo soste-
gno con una maggiore flessibilità dell'aiuto alimen-
tare, permettendo in particolare di convertire le
azioni di aiuto alimentare in un sostegno finanziario
ad azioni nel campo dello sviluppo agricolo ed ali-
mentare;
considerando che è opportuno definire le azioni da
intraprendere per l'attuazione di tali azioni sostitu-
tive;
considerando che è opportuno prevedere una proce-
dura per la gestione di detti aiuti e che il regolamento
(CEE) n. 3331/82 del Consiglio (') prevede all'arti-
colo 8 una procedura che potrebbe essere adeguata a
questo scopo;
considerando che il trattato non ha previsto i poteri di
azione specifici richiesti a tal fine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La Comunità attua, a favore dei paesi in via di svi-
luppo, azioni sostitutive dell'aiuto alimentare sotto
forma di aiuto finanziario e tecnico, secondo i criteri
e le procedure previsti nel presente regolamento.
(') GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
Le azioni sostitutive possono essere attuate a vantag-
gio e su richiesta dei paesi in via di sviluppo, che pos-
sono beneficiare delle azioni di aiuto alimentare della
Comunità ai sensi del regolamento (CEE) n. 3331/82
per una parte o la totalità dei quantitativi dell'aiuto
alimentare, che siano o potrebbero essere loro asse-
gnati, tenendo conto in particolare dell'evoluzione
della produzione, del consumo e del livello delle ri-
serve nel paese, nonché della situazione alimentare
della popolazione.
Articolo 3
Le azioni sostitutive sono destinate a coprire il finan-
ziamento delle azioni nel campo dello sviluppo agri-
colo ed alimentare nei paesi in via di sviluppo, in par-
ticolare contribuendo al finanziamento:
— della fornitura di mezzi di produzione essenziali
alla produzione alimentare;
— di operazioni di credito rurale;
— di operazioni di immagazzinaggio a livello di
agricoltori, di villaggio, di zona, di regione o di
nazione;
— di operazioni di commercializzazione, trasporto,
distribuzione o trasformazione dei prodotti ali-
mentari locali;
— di attività di recerca applicata o di formazione
pratica «in loco»;
— di progetti di sviluppo della produzione alimen-
tare,
e di tutte le altre azioni intese ad un miglioramento
dell'autosufficienza alimentare.
Articolo 4
L'aiuto è concesso dalla Comunità in forma auto-
noma o sotto forma di cofinanziamento con Stati
membri o con organismi specializzati.
N. C 340/4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 17.12. 83
Articolo 5
L'aiuto della Comunità viene concesso a titolo di
aiuto non rimborsabile.
Articolo 6
1. L'aiuto può coprire le spese in valuta estera,
nonché le spese locali necessarie all'attuazione delle
azioni, ivi comprese le spese di manutenzione e di
funzionamento.
Le imposte, i dazi e le altre tasse sono esclusi dal fi-
nanziamento comunitario.
2. Gli eventuali fondi di contropartita, che potreb-
bero risultare dalle azioni previste all'articolo 3, sono
utilizzati conformemente agli obiettivi fissati dal pre-
sente regolamento e di comune accordo con la Co-
munità.
Articolo 7
La partecipazione a gare, appalti e contratti è aperta,
a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giu-
ridiche degli Stati membri e del paese beneficiario.
Questa partecipazione può essere estesa alla persone
fisiche e giuridiche di altri paesi in via di sviluppo be-
neficiari dell'aiuto comunitario, in particolare nel caso
di cofinanziamento o al fine di evitare un aumento
eccessivo del costo delle azioni,- a causa delle di-
stanze, delle difficoltà di trasporto o dei termini di
fornitura.
Tale partecipazione di altri paesi in via di sviluppo ri-
veste un carattere eccezionale ed è autorizzata caso
per caso, secondo la procedura prevista all'articolo 8.
Articolo 8
Le decisioni relative alla concessione di un aiuto sono
adottate dalla Commissione, previa consultazione del
comitato di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE)
n. 3331/82, e in conformità con la procedura prevista
all'articolo 8 del suddetto regolamento.
Tale comitato può esaminare qualsiasi altra questione
relativa all'attuazione delle azioni sostitutive delle
forniture di aiuto alimentare che venga ad esso sotto-
posta dal suo presidente, di sua iniziativa o a richiesta
di un rappresentante di uno Stato membro.
Articolo 9
Nei limiti delle decisioni adottate in virtù dell'arti-
colo 8, la Commissione decide le condizioni di forni-
tura dell'aiuto.
Articolo 10
La Commissione presenta al Consiglio ed al Parla-
mento europeo una relazione sull'applicazione del
presente regolamento.
Articolo 11
1. La Commissione adotta tutte le disposizioni ne-
cessarie per la buona esecuzione delle azioni sostitu-
tive delle forniture di aiuto alimentare.
2. Gli Stati membri prestano alla Commissione
tutta l'assistenza necessaria a tal fine, e forniscono in
particolare tutte le informazioni necessarie alla buona
esecuzione delle azioni.
Articolo 12
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri.
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce misure particolari di interesse
comunitario in materia di infrastrutture di trasporto
Doc. COM(83) 697 def.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 dicembre 1983)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il parere del Parlamento europeo,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, per l'economia di uno Stato mem-
bro che si trovi in una situazione particolare, il fatto
di sopportare un onere non adeguato nel finanzia-
mento del bilancio comunitario può dar luogo ad una
situazione incompatibile con il buon funzionamento
della Comunità;
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