26. 2. 87 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 50/59
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che adotta un programma di coordinamento della
ricerca e sviluppo della Comunità economica europea nel settore della ricerca medico-sanitaria
(1987-1989)
COM(86) 549 def.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 29 ottobre 1986)
(87/C 50/02)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro-
pea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che l'articolo 2 del trattato assegna tra l'altro
alla Comunità il compito di promuovere uno sviluppo
armonioso delle attività economiche nell'insieme della
Comunità, un'espansione continua ed equilibrata e un
miglioramento sempre più rapido del tenore di vita;
considerando che, con la decisione 78/167/CEE (*), modi-
ficata da ultimo con la decisione 81/21/CEE(2) e le
decisioni 78/168/CEE (3) e 78/169/CEE (4), il Consiglio
ha adottato tre progetti concertati a titolo di primo program-
ma nel settore della ricerca medico-sanitaria;
considerando che, con la decisione 80/344/CEE (5), il
Consiglio ha adottato un secondo programma di ricerca nel
settore della ricerca medico-sanitaria;
considerando che, con la decisione 82/616/CEE (6), il
Consiglio ha adottato un terzo programma di ricerca setto-
riale nel settore della ricerca medico-sanitaria;
considerando che il quarto programma di ricerca e sviluppo
oggetto del presente regolamento risulta necessario per
raggiungere nell'attuazione del mercato comune gli obiettivi
comunitari di uno sviluppo armonioso delle attività econo-
miche, di un'espansione continua ed equilibrata e di un
miglioramento sempre più rapido del tenore di vita con
particolare riferimento alle possibilità di sviluppo economico
ed industriale nel settore coperto dal campo della ricerca;
considerando che gli Stati membri, conformemente alle
norme e alle procedure applicabili ai loro programmi
i1) GU n. L 52 del 2 3 . 2 . 1978 , pag. 20 .
i2) GU n. L 43 del 1 3 . 2 . 1 9 8 1 , pag. 12.
;3) GU n . L 52 del 2 3 . 2 . 1978 , pag. 24 .
;4) GU n. L 52 del 2 3 . 2 . 1978 , pag. 2 8 .
;5) GU n. L 78 del 2 5 . 3 . 1980 , pag. 24 .
[6) GU n. L 248 del 24. 8. 1982, pag. 12.
nazionali intendono svolgere tutta o parte della ricerca di cui
all'allegato I e sono disposti a integrare tale ricerca in un
processo di coordinamento a livello comunitario entro il
31 dicembre 1989;
considerando che i costi della ricerca di cui all'allegato I
eseguita negli Stati membri sono valutati a oltre 1 miliardo di
ECU;
considerando che con risoluzione del 25 luglio 1983 il
Consiglio ha adottato un primo programma quadro per le
attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione della Comu-
nità (7);
considerando che la ricerca comunitaria nel settore medi-
co-sanitario ha contribuito in modo efficace all'obiettivo di
migliorare la sicurezza e la protezione sanitaria che rientrano
nelle finalità generali del miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro;
considerando che il Consiglio europeo di Milano del 28 e 29
giugno 1985 ha sottolineato l'importanza di varare un
programma d'azione europeo contro il cancro;
considerando che in seguito alle conclusioni degli altri
Consigli europei, la parte di ricerca rispettiva coperta dal
presente regolamento costituirebbe il contributo della ricerca
e sviluppo in campo medico a tale programma di azione;
considerando che l'AIDS (Acquired Immune Deficiency
Syndrome) è una malattia contagiosa che si diffonde sempre
più rapidamente e che è fonte di preoccupazione per le
autorità sanitarie degli Stati membri;
considerando che, nella sua risoluzione del 13 marzo
1986 (8), il Parlamento europeo ha invitato la Commissione
ad assegnare all'AIDS una priorità di ricerca nell'ambito del
nuovo programma di ricerca medica per il periodo
1987-1989; che i rappresentanti dei governi degli Stati
membri, riuniti in sede di Consiglio, nella loro risoluzione del
29 maggio 1986 sull'AIDS hanno riconosciuto l'importanza
particolare dell'impegno di ricerca e del coordinamento di
essa nella Comunità (9); che la corrispettiva parte di ricerca
coperta dal presente regolamento è una risposta concreta a
queste dichiarazioni;
(7) GU n. C 208 del 4. 8. 1983, pag. 1.
(8) GU n. C 88 del 14 .4 . 1986, pag.83.
(9) GU n. C 148 del 23. 7. 1986, pag. 21 .
N . C 5 0 / 6 0 Gazzetta ufficiale delle Comuni tà europee 26 . 2. 87
considerando che la Comunità ha la facoltà di concludere
accordi con Stati non membri nei settori coperti dal presente
regolamento;
considerando che può rivelarsi oppor tuno associare gli Stati
non membri che partecipano alla cooperazione europea nel
settore della ricerca scientifico-tecnica (COST) totalmente o
parzialmente al programma del presente regolamento;
considerando che con le decisioni 8 2 / 1 7 8 / C E E ( J), 8 3 /
2 2 4 / C E E (2), 8 3 / 2 2 5 / C E E (3), 8 5 / 1 5 0 / C E E (4), 8 6 / 7 1 /
CEE (s) e 8 6 / 2 3 3 / C E E (6) il Consiglio ha concluso o
emendato tali accordi su progetti concertati nel settore della
ricerca medico-sanitaria;
considerando che il t ra t ta to non ha previsto i poteri d'azione
a tal uopo necessari;
considerando il parere emesso dal CREST,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Dal 1 ° gennaio 1987 è adot tato per un periodo di tre anni un
programma di coordinamento della ricerca e sviluppo della
Comunità economica europea nel settore della ricerca medi-
co-sanitaria.
Il p rogramma si svolge sulla base di azioni concertate.
Il p rogramma consiste in un coordinamento a livello comu-
nitario nel campo dei settori di ricerca descritti all'allegato I
dei lavori facenti parte dei programmi di ricerca degli Stati
membri .
Articolo 2
La Commissione garantisce l'esecuzione del programma di
coordinamento.
Articolo 3
L'importo ri tenuto necessario per il contributo comunitario
al coordinamento è di 37 ,0 milioni di ECU e comprende le
spese relative ad un organico di dodici agenti.
La ripartizione interna indicativa di tale importo figura
all'allegato II.
Articolo 4
1. Nell'esecuzione dei suoi compiti la Commissione è
assistita da un comitato consultivo per la ricerca medica e
(») G U n . L 83 del 29. 3. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 126 del 13. 5. 1983, pag. 1.
(3) GU n. L 126 del 13. 5. 1983, pag. 7.
(4) GU n. L 58 del 26. 2. 1985, pag. 26.
(5) GU n. L 75 del 20. 3. 1986, pag. 31.
(6) GU n. L 158 del 13. 6. 1986, pag. 58.
sanitaria, qui di seguito chiamato «il comitato», il quale
sostituisce il comitato consultivo di gestione e di coordina-
mento «Ricerca medica e sanitaria» istituito con la decisione
8 4 / 3 3 8 / E u r a t o m , CECA, CEE del Consiglio (7).
Il comitato è composto di rappresentanti , responsabili in
materia scientifica e tecnologica nel settore della ricerca
medica e sanitaria, con particolare r iguardo al coordinamen-
to dei contributi nazionali al p rogramma, con un massimo di
due per Stato membro .
I membri del comitato possono farsi assistere da esperti o
consulenti, a seconda della natura dei problemi da trat-
tare.
II comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
Il comitato può essere affiancato da «comitati d'azione
concertata» (COMAC) composti di esperti designati dalle
autorità competenti degli Stati membri . Può inoltre essere
assistito da gruppi di lavoro ai quali vengono affidati compiti
specifici.
La Commissione assume la segreteria del comitato .
2. Il comitato discute le domande di parere formulate
dalla Commissione. Quest 'ul t ima, nel chiedere il parere del
comitato, può fissare un termine da osservare. Le discussioni
del comitato non si concludono mai passando ai voti.
Tuttavia ogni membro del comitato può chiedere che la sua
opinione sia verbalizzata.
Articolo 5
L'esecuzione ed il coordinamento dei contributi nazionali al
programma sono affidati agli enti nazionali elencati nell'al-
legato IH a titolo orientativo.
Articolo 6
Conformemente ad una procedura che sarà definita dalla
Commissione previa consultazione del comita to , gli Stati
membri partecipanti e la Commissione si scambieranno
regolarmente ogni informazione utile sull'esecuzione della
ricerca oggetto del presente regolamento. Gli Stati membri
partecipanti forniranno alla Commissione ogni informazione
utile ai fini del coordinamento e informeranno anche la
Commissione su ricerche analoghe previste o svolte da
organismi al di fuori delle loro competenze. Ogni informa-
zione sarà trat tata in modo riservato se lo Stato membro che
la fornisce lo richiede espressamente.
(7) GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 25.
26. 2. 87 Gazzetta ufficiale delle Comuni tà europee N. C 50/61
Al termine del programma, la Commissione, di concerto con
il comitato invierà agli Stati membri e al Parlamento europeo
un rapporto di sintesi sulla realizzazione e sui risultati del
programma al fine, in particolare, che i risultati ottenuti
divengano disponibili il più rapidamente possibile per le
imprese, le istituzioni e le altre parti interessate, soprattutto
nel settore sociale.
Articolo 8
Gli importi autorizzati per le corrispondenti voci di bilancio
del 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 e che alla data
del 1° gennaio 1987 sono stati impegnati ma non liquidati,
saranno adoperati per attuare il presente regolamento.
Articolo 7
Conformemente all'articolo 228 del trattato, la Comunità
può concludere accordi con gli Stati non membri che
partecipano alla cooperazione europea nel settore della
ricerca scientifica e tecnica (COST) al fine di associarli
interamente o parzialmente al presente programma.
Articlo 9
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
CONTENUTO SCIENTIFICO E TECNICO
(Programma di coordinamento 1987-1989)
Il programma di coordinamento per il quale sono previsti impegni di spesa per 37 milioni di ECU comprende i due
sottoprogrammi seguenti:
SOTTOPROGRAMMA I: GRANDI PROBLEMI SANITARI
Obiettivo 1.1: Cancro
Settore 1.1.1: Programma di formazione per la ricerca sul cancro
Settore 1.1.2: Ricerca sul trattamento clinico
Settore 1.1.3: Ricerca epidemiologica
Settore 1.1.4: Scoperta precoce e diagnosi
Settore 1.1.5: Sviluppo farmaceutico
Settore 1.1.6: Ricerca sperimentale (fondamentale)
Obiettivo 1.2: AIDS
Settore 1.2.1: Controllo e prevenzione della malattia
Settore 1.2.2: Ricerca viroìmmunologica
Settore 1.2.3: Ricerca clinica
Obiettivo 1.3: Problemi sanitari connessi con l'età
Settore 1.3.1: Riproduzione
Settore 1.3.2: Invecchiaménto e malattie
Settore 1.3.3: Menomazioni
Obiettivo 1.4: Problemi sanitari connessi con l'ambiente e con lo stile di vita
Settore 1.4.1: Difficoltà di adattamento
Settore 1.4.2: Alimentazione
Settore 1.4.3: Consumo di droghe illegali
Settore 1.4.4: Infezioni
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SOTTOPROGRAMMA II: RISORSE SANITARIE
Obiettivo ILI: Sviluppo della tecnologia medica
Settore II. 1.1
Settore II. 1.2
Settore II. 1.3
Metodi diagnostici e monitoring
Trattamento e riabilitazione
Analisi tecnica e clinica
Obiettivo II.2: Ricerca sui servizi sanitari
Settore II.2.1
Settore II.2.2
Settore II.2.3
Settore II.2.4
Prevenzione
Sistemi di prestazioni sanitarie
Organizzazione dei sistemi sanitari
Valutazione della tecnologia sanitaria
ALLEGATO II
DISTRIBUZIONE INTERNA INDICATIVA DEI FONDI
(1987-1989)
SOTTOPROGRAMMA I: PRINCIPALI PROBLEMI SANITARI
Obiettivo
Obiett ivo L I
Obiett ivo 1.2
Obiett ivo 1.3
Obiett ivo 1.4
Titolo
Cancro
AIDS
Problemi sanitari connessi con l'età
Problemi sanitari connessi con l 'ambiente e con lo stile di vita
Milioni
diECU
11,05
5,45
5,65
3 ,35
%
30
15
15
9
SOTTOPROGRAMMA IL RISORSE SANITARIE
Obiettivo
Obiett ivo ILI
Obiett ivo II.2
Titolo
Sviluppo della tecnologia medica
Ricerca sui servizi sanitari
Totale
Millioni
di ECU
6,95
4 ,55
37 ,00
%
19
12
100
ALLEGATO III
REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEI CONTRIBUTI NAZIONALI AL PROGRAMMA
Le autorità degli Stati membri partecipanti elencate qui di seguito a titolo orientativo cercheranno di assicurare la
realizzazione dei contributi nazionali ai rispettivi settori di ricerca indicati all'allegato I e il loro coordinamento a
livello nazionale:
Belgio: Ministère de la sante publique et de la famille, Bruxelles
Service de programmation de la politique scientifique, Bruxelles
Danimarca: Statens Lsegevidenskabelige Forskningsrad, Kobenhavn
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Francia: INSERM — Institut national de la sante et de la recherche medicale, Paris
Ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, Paris
Germania (Ri): Bundesminister fùr Forschung und Technologie, Bonn
Bundesminister fùr Jugend, Familie und Gesundheit, Bonn
Bundesminister fùr Arbeit und Sozialordnung, Bonn
Grecia: Ministero dell'enegia, della ricerca, della tecnologia, Atene Ministero della sanità,
dell'assistenza e della sicurezza sociale, Atene
Irlanda: Medicai Research Council of Ireland, Dublin
Department of Health, Dublin
Italia: CNR — Consiglio nazionale della ricerca, Roma
Istituto superiore di sanità, Roma
Lussemburgo: Ministère de la sante, Luxembourg
Paesi Bassi: Ministry of Welfare, Health and Culture, Leidschendam
TNO/MEDIGON: Stichting voor Medisch Onderzoek en
Gezondheidsonderzoek
Portogallo: Instituto Nacional de Saùde, Lisboa
Spagna: Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid
CSIC — Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid
Regno Unito: MRC — Medicai Research Council, London
DHSS — Department of Health and Social Security, London
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