24.1.87 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N . C 18/5
II
(Atti preparatori)
COMMISSIONE
Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad azioni comunitarie per l'ambiente (ACA)
COM(86) 729 de/
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 30 dicembre 1986)
(87/C 18/05)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 235 (*),
visto la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che, a norma dell'articolo 2 del trattato, la
Comunità ha, tra l'altro, il compito di promuovere uno
sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme
della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata ed
una stabilità accresciuta;
considerando che l'Atto unico dichiara che l'azione della
Comunità in materia ambientale ha l'obiettivo di salva-
guardare, proteggere e migliorare la qualità dell'am-
biente, nonché di contribuire alla protezione della salute
umana e di garantire un'utilizazzione accorta e razionale
delle risorse naturali;
considerando che il Consiglio, con dichiarazione del 22
novembre 1973 ('), ha adottato un programma d'azione
delle Comunità europee in materia ambientale, integrato
e proseguito il 17 maggio 1977 (2), che nella risoluzione
del 7 febbraio 1983, il Consiglio ed i rappresentanti dei
governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio,
hanno approvato gli orientamenti generali di un pro-
gramma d'azione delle Comunità europee in materia am-
bientale (1982-1986) (3);
considerando che ai fini della completa concretizzazione
degli obiettivi formulati in tale programma d'azione è
opportuno che la Comunità contribuisca finanziaria-
mente alla realizzazione di talune azioni specifiche;
(*) Se il regolamento è adottato dopo l'entrata in vigore del-
l'Atto unico, la base giuridica deve essere sostituita dall'arti-
colo 130 S.
(1) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.
(2) GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.
(3) GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.
considerando che lo sviluppo di tecnologie «pulite» costi-
tuisce un mezzo particolarmente idoneo per ridurre in
via preventiva l'inquinamento nel modo più economica-
mente razionale e per risparmiare le risorse naturali;
considerando che l'elaborazione di tecniche di riciclaggio
e di riutilizzazione dei rifiuti è indispensabile ad una mi-
gliore gestione di questi ultimi e/o delle risorse naturali;
considerando che è opportuno contribuire all'elabora-
zione di tecniche di individuazione e di ripristino di siti
contaminati da sostanze e/o rifiuti pericolosi;
considerando che lo sviluppo di tecnologie pulite e di
tecniche perfezionate per il riciclaggio dei rifiuti e il ri-
pristino dei siti contaminati, può ripercuotersi positiva-
mente sulla innovazione industriale e l'occupazione e co-
stituisce un fattore particolarmente importante per le
piccole e medie imprese;
considerando che l'esperienza ha dimostrato la necessità
di incoraggiare la messa a punto di tecniche e metodi
nuovi di misurazione e di controllo della qualità dell'am-
biente naturale;
considerando che è opportuno sfruttare maggiormente
taluni risultati dei programmi comunitari di ricerca e di
sviluppo nei settori dell'ambiente e delle materie prime;
considerando che è importante che la Comunità contri-
buisca alla protezione, al mantenimento o al ristabili-
mento di zone d'importanza comunitaria per la prote-
zione della natura, in particolare di biotopi gravemente
minacciati che accolgono specie in pericolo;
considerando che è necessario che la Comunità partecipi
all'attuazione di programmi di protezione, particolar-
mente delle popolazioni di specie minacciate di estin-
zione nella Comunità;
considerando che è d'uopo che la Comunità, nei limiti
delle sue possibilità di bilancio, conceda un aiuto finan-
ziario a progetti relativi alle tecnologie pulite, alle tecni-
che di riciclaggio e di riutilizzazione dei rifiuti, all'indivi-
N. C 18/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 24.1. 87
duazione ed al ripristino di siti contaminati da sostanze
e/o rifiuti pericolosi, ai metodi di misurazione e di sor-
veglianza della qualità dell'ambiente naturale, nonché ad
azioni per la protezione della natura e la conservazione
di specie minacciate di estinzione nella Comunità;
considerando che occorre istituire un comitato consultivo
che assisterà la Commissione nell'attuazione del presente
regolamento, in particolare nel selezionare i progetti ai
quali può essere concesso un aiuto finanziario;
considerando che l'applicazione del regolamento (CEE)
n. 1872/84 del Consiglio ('), ha messo in luce l'opportu-
nità di un regime di aiuto comunitario ad azioni benefi-
che all'ambiente, nonché l'applicabilità delle procedure
instaurate in virtù di detto regolamento;
considerando che occore quindi sostituire il predetto re-
golamento tenendo conto delle nuove esigenze;
considerando che il trattato non prevede i poteri di
azione a tal uopo richiesti (*),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La Comunità può accordare un aiuto finanziario a
favore di:
a) progetti dimostrativi intesi allo sviluppo di nuove tec-
nologie «pulite», ossia poco o per nulla inquinanti e
tali da consumare meno risorse naturali,
b) progetti dimostrativi intesi ad elaborare tecniche di ri-
ciclaggio e di riutilizzazione dei rifiuti,
e) progetti dimostrativi intesi ad elaborare tecniche di
individuazione e di ripristino di siti contaminati da
sostanze e/o rifiuti pericolosi,
d) progetti dimostrativi per la messa a punto di tecniche
e metodi nuovi di misurazione e di sorveglianza della
qualità dell'ambiente naturale,
e) progetti a carattere incentivante, volti a contribuire
alla protezione, al mantenimento o al ristabilimento
di zone di importanza particolare per la Comunità, in
particolare di biotopi gravemente minacciati che ac-
colgono specie in pericolo e presentano particolare
importanza per la Comunità,
(') GU n. L 176 del 3. 7. 1984, pag. 1.
(*) Tale considerando deve essere soppresso se la base giuridica
è sostituita dall'articolo 130 S.
f) progetti a carattere incentivante volti ad attuare pro-
grammi di protezione o di ripristino di popolazioni di
specie minacciate di estinzione nella Comunità.
Sono esclusi i progetti di cui alle lettere a), b), e) e d)
che sono ammessi a beneficiare di un intervento finan-
ziario in base a altri strumenti comunitari a finalità strut-
turale.
2. I fondi necessari sono iscritti annualmente nelle
spese del bilancio delle Comunità europee.
3. L'aiuto finanziario può:
i) rappresentare una quota massima del 30 % del costo
dei progetti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) ed
una quota massima del 50 % del costo dei progetti di
cui alle lettere e) e d), e in linea generale una quota
massima del 50 % del costo dei progetti di cui alle
lettere e) e f);
ii) rappresentare una parte superiore al 50 % nel caso
eccezionale in cui un aiuto finanziario comunitario
sarebbe insufficiente, per progetti di cui al paragrafo
1, lettera e) e lettera f) relativi all'habitat o alla popo-
lazione di una specie minacciata di estinzione nella
Comunità; per i progetti di cui al paragrafo 1, lettera
e), l'aiuto finanziario comunitario non sarà superiore
al 75 o/o.
Articolo 2
1. Per poter fruire di un aiuto finanziario, ogni pro-
getto deve presentare un'interesse comunitario, nonché ai
fini della protezione dell'ambiente e/o della gestione
delle risorse naturali.
2. I progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere
a), b) e e) devono:
— applicare tecnologie o procedimenti aventi carattere
innovativo, nei quali la fase di ricerca può conside-
rarsi ultimata, ma che non sono stati ancora collau-
dati o non esistono ancora nella Comunità,
— grazie al loro carattere dimostrativo, essere tali da in-
coraggiare la creazione di altri impianti o l'applica-
zione di procedimenti del medesimo tipo, che ridu-
cono notevolmente i danni all'ambiente,
— interessare in via prioritaria impianti o procedimenti
che:
— per la quantità delle emissioni oppure per il parti-
colare pericolo che queste ultime rappresentano,
danneggiano gravemente l'ambiente, oppure
— consentano, mediante riciclaggio o riutilizza-
zione, di valorizzare rifiuti che per loro natura
pongono gravi problemi all'ambiente, o
— consentano di individuare e/o ripristinare siti con-
taminati da sostanze e/o rifiuti pericolosi per
l'uomo e per l'ambiente.
^ P ^ (Gazzetta unciale delle Comunità europee ^.cr^BB
^ Ip roge t t id i cui all'articolo Pparagra to P lettera
d^ devono riguardare anzitutto i più importanti fattori
inquinanti nell'atmosfera, nell 'acquae nel suolo, e c o n
tribuire all'armonizzazione dei metodi di misurazione ed
alla compatibilità dei risultati della misurazione all'in
terno della Comunità.
^. Rerquantor iguarda iproget t id icu ia l l ' a r t ico lo P
paragrafo t, lettera eP l ' a iu tohnanz ia r ioèaccorda to in
funzione dell'importanza della zona sul piano comunità
rio, nonché dell'urgenza dell'aiuto finanziario in que
stione.
^. Rerquantor iguarda iproget t id icu ia l l ' a r t ico lo P
paragrafo P le t tera^ , l ' a iu tohnanziar ioèaccordatoin
funzione dell'urgenza dell'attuazione dei programmi e
della necessità di un aiuto finanziario comunitario.
P Le domande di aiuto finanziario per i progetti di
cui all'articolo t ,paragra^ot , le t tere a p b p c ^ e d p con
seguentiagare d'appalto preparate dalla(Gommissionee
pubblicate n e l l a ^ z z ^ ^ ^ c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ,
vanno trasmesse allaCommissione, con copia alle auto
rità competenti dello ^tato membro interessato.
^. Le domande di aiuto finanziario per i progetti di
cui all'articolo P paragrafo t, lettera e^ devono essere
presentate allaC^ommissioneacura degli^tati memorie
dovranno contenere le informazioni menzionate nell'alien
ga to l .
^. Le domande di aiuto finanziario per i progetti di
cuiall'articolo p l e t t e r a t ) , d e v o n o esseretrasmessealla
C^ommissioneacuradegli^tat imembriedevono contea
nere le informazioni menzionate nell'allegatolP
qualora tosse indispensabile avviare un'azione urgente
persalvaguardare specie minacciate,laCommissione può
esaminaredi propria iniziativadeiprogetti, aisensi del
l 'ar t icoloPparagratoPlet teranD
t. È istituito un comitato consultivo composto dei
rappresentanti degli ^tatimembriepresieduto da un rap
presentante della Commissione. 11 comitato stabilisce il
proprio regolamento interno.
z5 LaCommissione consulta ilcomitato consultivo, in
particolare^
i^ sulle condizioni generali per la presentazione delle
domande di aiuto hnanziario di cui al l 'art icolo^
ii^ sulla preparazione delle gare d'appalto di cui all'arti
colo^paragrat^ot^
iii^ sugli eventuali criteri supplementari da prendere in
considerazione per la selezione dei progetti per i
qualièpresentata una domanda di aiuto finanziario^
iv^ sulla scelta dei progetti per iqua l i un aiuto finanzia
rio va accordato conformemente all'articolo^^
v^ sullaconsistenza dell'aiuto finanziario da accordare
ai vari progetti^
vi^ sulle condizioni di divulgazione dei risultati.
^. HComitato delibera in merito alle domande d ipa
rere formulate dalla Commissione.
l^el richiedere il parere del Comitato, la Commissione
p u ò h s s a r e i l t e r m i n e e n t r o i l q u a l e i l p a r e r e va emesso.
Le deliberazioni del comitato non sono seguite davota
zione. Tuttavia, ogni membro del comitato può richie
dere che il proprio parere hguri nel processo verbale.
P LaCommissionedecidedi accordareodirir^iutare
un aiutohnanziarioaiprogett i ,previa consultazione del
comitato consultivo ai sensi dell'articolo^.
^. Essa svolge le trattativeese del caso stipulaineces
sari contratti.
Rossono benehciare di un aiuto finanziario, conforme
mente al presente regolamento, le persone tisiche o le
persone giuridiche costituite in conformità del diritto deD
gli ^tati membri, e che assumono la responsabilità del
progetto.
^e la costituzione di una persona giuridica abilitata all'è
secuzione di unprogetto causaoneri supplementari alle
imprese partecipanti, il progetto può essere realizzato
semplicementedauna cooperazione di persone hsicheo
giuridiche, in tal caso, la responsabilità dell'osservanza
degli impegni derivanti dall'aiuto comunitario va preci
sata nel contratto da stipulare con la commissione.
11 benehciario di un aiuto finanziario della Comunità tra
smette alla Commissione, annualmente o su richiesta di
quest'ultima, unarelazionesullarealizzazione degli imD
pegni inpart icolaresul lostadiodi esecuzionedei lavori
inerenti al progettoesulle spese sostenute per attuarlo.
Ivantaggi accordati dallaC^omunità non devono alterare
le condizioni di concorrenza in modo incompatibile coni
principi enunciati in materia nelle disposizioni del trat
tato.
N . C 18/8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 24.1.87
Articolo 9 Articolo 11
In caso di sfruttamento commerciale dei risultati di un Ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento
progetto, la Comunità può richiedere il rimborso del europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione
proprio contributo finanziario, secondo modalità da sta- del presente regolamento.
bilire nel contratto. » • i ^
Articolo 12
Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes-
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Co-
munità europee. Articolo 10
L'elenco delle azioni che hanno beneficiato dell'aiuto fi- Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi ele-
nanziario è pubblicato annualmente nella Gazzetta uffi- menti e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
ciale delle Comunità europee. membri.
ALLEGATO I
Elenco delle informazioni da fornire a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino
ubicazione della zona in questione ed una cartina geografica, eventualmente comprendente la delimita-
zione della zona del progetto,
importanza della zona sul piano comunitario ed entità del pericolo che grava su di essa e le specie
interessate,
tipo e portata dei problemi che il progetto intende risolvere, in particolare: tipo ed intensità della
minaccia,
descrizione particolareggiata del progetto, in particolare: organizzazione della gestione e risultati attesi,
tempi di realizzazione del progetto,
costo del progetto, sua vitalità e modalità di finanziamento previste,
importo dell'aiuto finanziario comunitario che è necessario ed urgente ai fini della realizzazione del
progetto,
qualsiasi altro elemento atto a giustificare la richiesta,
protezione in atto e protezione prevista nella zona in questione,
previsto modo di divulgazione dei risultati del progetto.
ALLEGATO II
Elenco delle informazioni da fornire a norma dell'articolo 3, paragrafo 3
attuale protezione della specie minacciata e in particolare il grado di minaccia di estinzione,
descrizione particolareggiata del progetto, fra l'altro; l'organizzazione della sua gestione e dei risultati
attesi,
termini di esecuzione del progetto,
costo del progetto e modalità di finanziamento previste,
importo dell'aiuto finanziario comunitario che è necessario ed urgente ai fini della realizzazione del
progetto,
qualsiasi altro elemento atto a giustificare la richiesta,
previsto modo di divulgazione dei risultati del progetto.
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