N . C 323/4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 16.12.86
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad un sostegno finanziario per progetti di
infrastrutture di trasporto
COM(86) 674 def.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 25 novembre 1986)
(86/C 323/04)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
visto il trattato che istituisce la Comunità economica eu-
ropea, in particolare gli articoli 75 e 84,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che il Consiglio, nel corso della sua riu-
nione dell'I 1 novembre 1986, ha adottato delle conclu-
sioni riguardanti gli obiettivi ed i criteri di un pro-
gramma a medio termine;
considerando che la prima tappa di un tale programma
dovrebbe essere realizzata in maniera da utilizzare la to-
talità dei crediti iscritti a tal fine nel bilancio 1985;
considerando che i limiti massimi del sostegno finanzia-
rio comunitario per ogni progetto ai sensi di tale regola-
mento dovrebbero essere fissati dalla Commissione;
considerando che i metodi e le procedure di esecuzione
di tale regolamento dovrebbero essere definiti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Nei limiti degli stanziamenti rimanenti dall'eserci-
zio 1985 ed alle condizioni previste agli articoli 2, 3 e 4
qui di seguito, la Comunità concede un sostegno finan-
ziario a dei progetti di infrastrutture di trasporto accor-
dando un contributo al finanziamento dei seguenti pro-
getti.
2. Assi di transito
— Brennero-Bolzano, miglioramento della linea ferro-
viaria (Italia).
— Accesso stradale al Monte Bianco. Costruzione del
tunnel di Chavants (Francia).
— Autostrada Aachen-Colonia. Aumento della capacità
nella regione di Colonia (Repubblica federale di Ger-
mania).
— Costruzione di una tangenziale di Braintree nella
strada A 120 a destinazione dei porti e della costa Est
(Gran Bretagna).
— Miglioramento della strada Tolosa-Barcellona se-
zione di Pensaguel-Le Vernet (Francia).
— Linea ferroviaria Bayonne-Hendaye. Aumento della
capacità e miglioramento della sicurezza (Francia).
3. Lavori nei corridoi più importanti
— Tra Paesi Bassi e Belgio. Lavori di completamento
dell'autostrada Bergen-op-Zoom-Anversa (Paesi
Bassi e Belgio).
— Accessi ai porti della Manica ed al tunnel previsto
sotto la Manica. Completamento dell'autostrada
M 20 tra Ashford e Maidstone (Gran Bretagna).
— Asse di transito in direzione ed in provenienza dalla
Svezia via Seeland. Elettrificazione e miglioramento
della linea ferroviaria Rinsted-Rungsted (Danimarca).
4. Lavori destinati a migliorare l'integrazione delle re-
gioni situate geograficamente alla periferia della Comunità
— Sulla strada principale Peloponneso-frontiera iugo-
slava :
— Inofita — Schimatari (Grecia),
— Ritsona — Thivai (Grecia),
— Solomos-Nemea (Grecia).
— Sulla linea ferroviaria principale Atene-Salonicco-I-
domeni:
— Sfinga—Aliartos (Grecia),
— Tithoria—Domokos—Larissa (Grecia),
— Salonicco—Idomeni (Grecia).
— Sulla strada principale Nord-Sud in Irlanda:
— tangenziale di Dunleer (Irlanda).
— Sul principale asse di transito nella penisola iberica:
— Iruni — Portogallo — strada N 620 (E 82) : tan-
genziale di Tordesillas (Spagna),
— Oporto — frontiera spagnola IP 4 (E 801) — Pa-
redes—Penafiel (Portogallo).
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5. Altri progetti
— Porto di Ostenda. Lavori connessi alla costruzione di
una nuova rampa di carico per veicoli (Belgio).
— Studi e lavori preparatori nel progetto di migliora-
mento dell'asse del Brennero tra la Repubblica fede-
rale di Germania e l'Italia via l'Austria (Italia).
Articolo 2
1. Il sostegno finanziario della Comunità accordato in
virtù del presente regolamento non deve superare il 25 %
del costo totale del progetto nella sua totalità o della
parte di progetto che beneficia del sostegno.
2. In nessun caso i contributi di tutte le fonti finanzia-
rie comunitarie non devono superare il 70 % del costo
totale del progetto o della parte di progetto che beneficia
del sostegno.
3. Un pagamento anticipato inferiore al 40 % del con-
tributo finanziario può essere accordato al fine di accele-
rare l'esecuzione del progetto.
4. La Commissione decide l'ammontare dei contributi
finanziari comunitari ai progetti previsti all'articolo 1.
Articolo 3
1. Qualora un progetto che ha ottenuto il sostegno fi-
nanziario non sia eseguito come previsto, o qualora le
condizioni prescritte non siano soddisfatte, il sostegno fi-
nanziario può essere ridotto o soppresso con decisione
adottata dalla Commissione.
Le somme indebitamente versate sono restituite alla Co-
munità dal beneficiario, entro dodici mesi dalla data di
notifica della predetta decisione.
2. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri
conformemente alle disposizioni legislative, regolamen-
tari e amministrative nazionali e fatte salve le disposi-
zioni dell'articolo 206 bis del trattato, nonché qualsiasi
cntrollo effettuato in base all'articolo 209, punto e), del
trattato, gli organismi competenti dello Stato membro in-
teressato e gli agenti della Commissione, oppure altre
persone da quest'ultima delegate, procedono a verifiche
in loco o ad indagini relative ai progetti che fruiscono
del sostegno finanziario. La Commissione stabilisce i ter-
mini di esecuzione delle verifiche e ne informa preventi-
vamente lo Stato membro, al fine di ottenere l'assistenza
necessaria.
3. Tali verifiche in loco o indagini relative alle opera-
zioni che fruiscono del sistema finanziario hanno lo
scopo di accertare:
a) la conformità delle prassi amministrative alle norme
comunitarie;
b) l'esitenza di documenti giustificativi e la loro concor-
danza con i progetti che fruiscono del sostegno finan-
ziario;
e) le condizioni di realizzazione e di verifica delle ope-
razioni;
d) la conformità delle realizzazioni con le condizioni di
concessione del sostegno finanziario.
4. La Commissione può sospendere il versamento del
contributo relativo ad un'operazione se un controllo
pone in luce irregolarità oppure una importante modi-
fica, che non sia stata sottoposta all'approvazione della
Commissione, della natura o delle condizioni dell'opera-
zione in esame.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità eu-
ropee.
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