31.1.87 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 24/9
II
(Atti preparatori)
COMMISSIONE
Proposta dì regolamento (CEE) del Consiglio relativo al programma di ricerca e di sviluppo nel
settore della scienza e della tecnica al servizio dello sviluppo (1987-1990)
COM(86) 550 def.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 29 ottobre 1986)
(87/C 24/06)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica eu-
ropea, in particolare l'articolo 235,
visto la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che, a norma dell'articolo 2 del trattato, la
Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo ar-
monioso delle attività economiche ed un'espansione con-
tinua ed equilibrata nell'insieme della Comunità; che l'ar-
ticolo 3 prevede inoltre, fra le azioni delle Comunità da
svolgere ai sensi dell'articolo 2, di incrementare gli
scambi e di proseguire in comune nello sforzo di svi-
luppo economico e sociale dei paesi in via di sviluppo;
considerando che nella risoluzione adottata dal Consi-
glio nella rinuione del 18 novembre 1980 si sottolinea
l'importanza di sviluppare la capacità di ricerca orientata
sopratutto verso l'agricolutra dei prodotti alimentari dei
paesi in via di sviluppo e di rendere complementari le
attività dei centri di ricerca stabiliti nella Comunità con
l'impegno assunto in questo campo dei paesi in via di
sviluppo;
considerando che il comitato intergovernativo della
scienza e della tecnica al servizio dello sviluppo (CISTS)
nel corso della sua ottava sessione tenutasi dal 2 al 6 giu-
gno 1986 ha adottato la risoluzione, presentata dai Paesi
Bassi a nome degli Stati membri della Comunità europea,
che invita i paesi industrializzati ad intensificare gli sforzi
di ricerca e di sviluppo nel settore dell'agricoltura e nei
settori connessi includendo progetti congiunti con i paesi
in via di sviluppo;
considerando che i paesi in fase di sviluppo hanno preso
coscienza della funzione della scienza e della tecnica nel
processo di sviluppo economico e sociale e che è quindi
importante facilitare l'introduzione della dimensione
scientifica e tecnica nello sviluppo della Comunità;
considerando che le azioni di ricerca e di sviluppo che
formano oggetto del presente regolamento riguardano
due problemi particolarmente gravi ed urgenti, l'alimen-
tazione e la sanità, che si ricollegano alle esigenze fon-
damentali dei paesi in via di sviluppo;
considerando che è necessario stabilire una maggiore
concertazione fra scienziati dei vari Stati membri e dei
paesi in via di sviluppo per favorire la complementarità
delle ricerche e delle metodologie così come l'accesso
alle varie reti di rapporti scientifici stabiliti dagli Stati
membri con le contraparti del terzo mondo;
considerando che il 14 gennaio 1974 il Consiglio ha
adottato una risoluzione concernente un primo pro-
gramma d'azione delle Comunità europee nel settore
della scienza e della tecnologia (x);
considerando che la risoluzione del Consiglio del 25 lu-
glio 1983 relativa a programmi quadro per attività comu-
nitarie di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione e ad un
primo programma quadro 1984-1987 (2), elenca fra gli
obiettivi scientifici e tecnici il potenziamento dell'aiuto
allo sviluppo;
considerando che per gli scopi e la specificità del pre-
sente programma, eseguito nel'interesse dei paesi in via
di sviluppo, esso dovrebbe essere attuato in stretta colla-
borazione con tali paesi, prevedendo norme particolari
per la diffusione delle conoscenze acquisite con la sua
esecuzione;
0) GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 6.
(2) GU n. C 208 del 4. 8. 1983, pag. 1.
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considerando che il Consiglio, in applicazione dell'arti-
colo 235 del trattato che istituisce la CEE, ha adottato
un primo programma pluriennale di ricerca e di sviluppo
nel settore della scienza e della tecnica al servizio dello
sviluppo con la decisione 82/837/CEE ('), che detto pro-
gramma ha dato luogo a risultati positivi aprendo pro-
mettenti prospettive per quanto concerne le finalità per-
seguite;
considerando che, durante la sessione del 10 dicembre
1985 il Consiglio ha invitato la Commissione a riflettere
sulla possibilità di includere nell'ambito del presente pro-
gramma una sottosezione relativa allo sviluppo delle ca-
pacità endogene di ricerca scientifica e tecnica dei paesi
in via di sviluppo;
considerando il parere espresso dal comitato della ricerca
scientifica e tecnica (Crest);
considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'a-
zione all'uopo richiesti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per un periodo di quattro anni a partire dal 1° gennaio
1987 è adottato un programma di ricerca e di sviluppo
quale figura in allegato, per sostenere e potenziare le at-
tività scientifiche nel settore della scienza e della tecnica
al servizio dello sviluppo allo scopo di aiutare i paesi in
via di sviluppo.
Nel quadro del programma, gli organismi competenti
stabiliti nella Comunità o nei paesi in via di sviluppo,
possono presentare le loro proposte per quanto concerne
le azioni di ricerca e di sviluppo. Possono essere presen-
tate anche proposte di cofinanziamento di attività di ri-
cerca svolte da altre organizzazioni internazionali com-
petenti.
Articolo 2
L'importo ritenuto necessario per l'esecuzione del pro-
gramma ammonta a 80 milioni di ECU, comprese le
spese relative ad un organico di sedici agenti.
Articolo 3
La Commissione garantisce l'esecuzione del programma.
Articolo 4
1. Nell'esecuzione dei suoi compiti la Commissione è
assistita da un comitato consultivo «Ricerca legata allo
sviluppo», qui di seguito denominato il comitato, che so-
stituisce il comitato consultivo di gestione e di coordina-
mento «Ricerca legata allo sviluppo» istituito con la deci-
sione del Consiglio 84/338/Euratom, CECA, CEE (2).
Il comitato è composto di rappresentanti degli Stati
membri responsabili per la scienza e la tecnologia nei set-
tori dell'agricoltura tropicale e subtropicale e della medi-
cina, sanità e alimentazione nelle zone tropicali e subtro-
picali, con un massimo di due rappresentanti per ogni
Stato membro.
Sono invitati a partecipare ai lavori del comitato consul-
tivo un rappresentante del comitato permanente della ri-
cerca agricola, del comitato «Ricerca nel campo della
medicina e della sanità» e del centro tecnico di coopera-
zione agricola e rurale nonché esperti dei paesi in fase di
sviluppo.
Per meglio garantire il coordinamento a livello interna-
zionale, possono essere invitati ad assistere alle riunioni
del comitato alcuni rappresentati degli organismi interna-
zionali interessati.
Il comitato fissa il proprio regolamento interno.
La Commissione assume le funzioni di segreteria del co-
mitato.
2. Il comitato delibera sulle domande di parere formu-
late dalla Commissione. Quest'ultima, chiedendo il pa-
rere del comitato, può fissare i termini in cui il parere
dovrà essere espresso. Le delibere del comitato non sono
seguite da alcuna votazione. Tuttavia, ogni membro del
comitato può chiedere che la sua opinione sia messa a
verbale.
Articolo 5
Durante il primo anno di funzionamento del pro-
gramma, la Commissione, dopo aver sentito il parere del
comitato, pubblica gli inviti a presentare le proposte ne-
cessarie per la progressiva attuazione del programma.
Durante il terzo anno di funzionamento del programma,
la Commissione, assistita da specialisti indipendenti com-
petenti, fra i quali deve figurare un numero sufficiente di
specialisti dei paesi in via di sviluppo, procede alla valu-
tazione del programma e può presentare proposte per
modificarlo di conseguenza.
Articolo 6
La diffusione delle conoscenze applicabili al programma
è garantita nelle seguenti condizioni:
1. Per quanto concerne le conoscenze e le invenzioni,
brevettabili o non brevettabili, derivanti dalla ricerche
o dai lavori svolti su base contrattuale, il regime di
proprietà e gli obblighi della Comunità ed eventual-
mente del contraente, sono definiti caso per caso nei
contratti;
(') GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 24. (2) GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 25.
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2. La Commissione comunica le conoscenze e le inven- hanno urgente bisogno e sono in grado di utilizzare
zioni di cui ha il diritto di disporre agli Stati membri tali conoscenze. Essa può anche subordinare tale co-
così come alle persone e alle imprese che esercitano municàzione alle condizioni da essa fissate,
sul territorio di uno Stato membro o in un paese in
via di sviluppo, un'attività di ricerca o di produzione
che giustifichi il loro accesso a dette conoscenze. La Articolo 7
Commissione deve anche comunicarle soprattuttuo ai
T] „ , „ „ • • l 1 0 • 1 0 0 7
. . . . . . . . ,1- • i-i Il presente regolamento entra in vigore il 1 genaio 1987.
paesi in via di sviluppo, non solo a quelli con ì quali la
Comunità ha stipulato accordi di associazione o di
cooperazione ed ai paesi in via di sviluppo non asso- Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi eie-
ciati che beneficiano di aiuti finanziari e tecnici della menti e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
Comunità, ma a tutti i paesi in via di sviluppo che ne membri.
ALLEGATO
AZIONE INDIRETTA
Programma dì ricerca e dì sviluppo nel settore della scienza e della tecnica al servizio dello sviluppo
(1987-1990)
Il programma, per il quale sono stati previsti impegni di spesa per 80 milioni di ECU comprende due
sottoprogrammi :
A. SOTTOPROGRAMMA «AGRICOLTURA TROPICALE E SUBTROPICALE»:
1. Miglioramento delle produzioni agricole:
— produzioni vegetali: colture alimentari; colture agroindustriali; genetica vegetale; protezione
delle colture;
— proteine di origine animale: sistemi di allevamento; genetica animale e riproduzione; medicina
veterinaria; pesca marittima; continentale ed acquacoltura;
— produzione forestale in zone umide ed aride.
2. Conservazione e valorizzazione dell'ambiente:
— valutazione delle risorse; risorse e utilizzazione dell'acqua; gestione e difesa dei suoli, disertifica-
zione e sfruttamento delle savane; risorse genetiche poco sfruttate; flora selvatica e fauna.
3. Ingegneria agricola e tecnologie postraccolto :
— Ingegneria agricola — meccanizzazione; conservazione dei prodotti; trasformazione dei prodotti.
4. Sistemi di produzione:
— Approccio multidisciplinare sui prodotti agricoli; colture associate; rapporti agricoltura-alleva-
mento; ambienti ecologicamente fragili.
B. SOTTOPROGRAMMA «MEDICINA, SANITÀ E ALIMENTAZIONE NELLE ZONE TROPICALI
E SUBTROPICALI»:
1. Medicina:
— malattie tropicali trasmissibili: parassitologia; batteriologia; virologia; micologia;
— malattie tropicali non trasmissibili: difetti genetici; malattie acquisite.
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3. Alimentazione:
— carenze nutritive; conseguenze delle strategie agroalimentari e socioeconomiche sullo stato nutri-
tivo;
— rapporti tra sistemi di produzione, immagazzinamento, abitudini alimentari e stato di salute;
— biodisponibilita degli alimenti e loro tossicità.
L'attuazione delle attività di ricerca previste nei due sottoprogrammi di cui sopra implica anche azioni di
formazione e di mobilità del personale scientifico, di aiuto all'attrezzatura a alla creazione di reti di ricerca.
Proposta di direttiva del Consiglio recante terza modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni pro-
dotti simili
COM(86) 688 def.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 30 dicembre 1986)
(87/C 24/07)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica eu-
ropea, in particolare gli articoli 43 e 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la direttiva 75/726/CEE del Consi-
glio (*), modificata da ultimo dalla direttiva 81/487/
CEE (2), non prevede la possibilità di produrre nettari di
frutta senza aggiunta di zuccheri che, vista l'evoluzione
delle abitudini alimentari, è opportuno autorizzare la
fabbricazione di tali prodotti;
impiegare contemporaneamente zuccheri e miele in ta-
luni nettari;
considerando che per prevenire le frodi è opportuno au-
torizzare l'aggiunta di zuccheri a taluni succhi di frutta
concentrati soltanto se destinati alla vendita diretta al
consumatore ed a condizione che nel prodotto finito non
vengano superati i limiti consentiti;
considerando che nella Comunità non si fa più ricorso,
ai sensi della legislazione nazionale, all'acido citrico per
correggere l'acidità naturale del succo di uva o del succo
di mela;
considerando che nell'allegato della suddetta direttiva
deve essere aggiunta la categoria di frutti poco acidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
considerando che, non essendo possibile separare il succo
di certi frutti esotici dalla polpa, si ritiene necessario con-
sentire nella fabbricazione di taluni succhi di frutta l'e-
ventuale impiego della purea del frutto;
considerando che è opportuno estendere a tutti i nettari
di frutta la possibilità di sostituire con il miele tutti gli
zuccheri nei limiti stabiliti e di sopprimere la facoltà di
O GU n. L 311 dell'I. 12. 1975, pag. 40.
O GU n. L 189 dell'I 1. 7. 1981, pag. 43.
Articolo 1
La direttiva 75/726/CEE è modificata come segue:
1. All'articolo 1, il testo del paragrafò 7 è sostituito dal
testo seguente:
«7. Nettare di frutta
il prodotto non fermentato ma fermentescibile,
ottenuto mediante aggiunta di acqua con o
senza aggiunta di zuccheri al succo di frutta, al
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