27. 3. 87 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 80/7
II
(Atti preparatori)
COMMISSIONE
Proposta di decisione del Consiglio relativa al finanziamento di grandi infrastrutture d'interesse
europeo
COM(86) 722 def.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 23 dicembre 1986)
(87/C 80/14)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DECIDE:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica eu-
ropea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
Articolo 1
È prevista un'azione comunitaria specifica per grandi
progetti di infrastruttura di interesse europeo situati in
tutto o in parte nella Comunità. L'azione dovrà facilitare
l'elaborazione e la realizzazione di tali progetti mobili-
tando ed orientando verso il loro finanziamento nuove
fonti di capitali.
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che i grandi progetti di infrastruttura costi-
tuiscono un potente fattore d'integrazione e contribui-
scono all'unificazione del mercato interno e quindi a mi-
gliorare la competitività dell'industria europea;
considerando che l'elaborazione e la realizzazione di
questi progetti incontra vari ostacoli, in particolare finan-
ziari, dovuti alle loro caratteristiche e ai vari tipi di rischi
che presentano;
considerando che il loro finanziamento esigerà d'ora in
poi un maggior apporto di capitali privati, che non sono
necessariamente attirati da questo tipo di progetti;
Articolo 2
1. I grandi progetti d'infrastruttura d'interesse euro-
peo mirano a realizzare un collegamento mancante, op-
pure a migliorare sostanzialmente i servizi esistenti, o a
offrire nuovi servizi.
2. Questi grandi progetti possono riguardare vari set-
tori d'attività, soprattutto i trasporti, le telecomunica-
zioni, l'energia e l'ambiente.
3. I progetti e le modalità di realizzazione devono es-
sere conformi alle disposizioni del trattato e del diritto
derivato, in particolare in materia di concorrenza, non-
ché alle normative e politiche comunitarie applicabili ai
settori di cui trattasi.
considerando che l'interesse e la dimensione europea di
questi progetti giustificano un intervento comunitario;
considerando che questo intervento deve mobilitare e
orientare i capitali privati verso il finanziamento di
grandi progetti d'interesse europeo;
considerando che è quindi opportuna un'azione comuni-
taria specifica, che favorisca l'elaborazione e la realizza-
zione di progetti di infrastrutture di interesse europeo,
assicurando i necessari finanziamenti;
considerando che la Banca europea per gli investimenti si
è dichiarata disposta a partecipare a tale azione,
Articolo 3
Per contribuire al concepimento e alla realizzazione dei
grandi progetti d'infrastruttura di interesse europeo può
essere fatto ricorso ai seguenti mezzi di finanziamento:
— risorse specifiche di bilancio,
— risorse disponibili nel quadro delle politiche e delle
azioni comunitarie di cui mirano a realizzare gli ob-
biettivi,
— prestiti specifici della Banca europea per gli investi-
menti (BEI) sulle sue risorse proprie ed eventual-
mente su risorse raccolte dalla Comunità economica
europea (CEE) sui mercati finanziari.
N . C 80/8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 27.3.87
Articolo 4
1. I lavori e gli studi preparatori necessari per dimo-
strare che i progetti sono tecnicamente, finanziariamente
ed economicamente sani, possono beneficiare di un con-
tributo comunitario sotto forma di sovvenzioni od antici-
pazioni rimborsabili.
2. Queste spese sono finanziate sugli stanziamenti del-
l'articolo 581 del bilancio se si tratta di infrastrutture di
trasporto e dell'articolo 709 se si tratta di infrastrutture
energetiche. Negli altri casi esse sono finanziate con gli
stanziamenti d'una linea di bilancio specifica (articolo
798) e intitolata «studi e azioni preparatori relativi ai
progetti di grandi infrastrutture europee» del capitolo re-
lativo alle azioni nel campo dell'ingegneria finanziaria.
Questa linea è dotata a tal fine di stanziamenti dissociati
nel quadro della procedura annuale di bilancio.
Articolo 5
1. I grandi progetti di cui all'articolo 2 possono bene-
ficiare di una dichiarazione di utilità europea. A tal fine
essi sono sottoposti alla Commissione sia direttamente,
sia per il tramite di uno Stato membro.
Questi progetti devono fare ampiamente appello al
risparmio privato e rispondere agli obiettivi e ai criteri
definiti dai programmi comunitari relativi ai settori in cui
rientrano. La Commissione esamina:
— la loro conformità alla presente decisione;
— i loro vantaggi alla luce di criteri non solo tecnici e
finanziari ma anche socioeconomici, tenendo conto,
in particolare, dell'incidenza dei progetti sulla compe-
titività della Comunità e dei loro effetti sugli Stati e
sulle regioni più direttamente interessati, anche per
quanto riguarda l'occupazione e i redditi.
2. L'utilità europea è dichiarata dalla Commissione
previo accordo degli Stati membri direttamente interes-
sati ai progetti. La Commissione ne informa il Consiglio
e il Parlamento europeo.
I progetti relativi a settori per i quali non è stato predi-
sposto alcun programma comunitario possono tuttavia
essere dichiarati di utilità europea solo previo accordo
del Consiglio.
Le decisioni della Commissione che dichiarano l'utilità
europea sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Co-
munità europee.
3. I progetti di grandi infrastrutture dichiarati d'utilità
europea potranno beneficiare:
— secondo la loro natura, di provvedimenti intesi a faci-
litare la raccolta di risparmio privato, provvedimenti
che verranno di volta in volta sottoposti dalla Com-
missione al Consiglio previa consultazione del comi-
tato di politica economica;
— di un contributo del bilancio comunitario e della pos-
sibilità di fruire di prestiti previsti dall'articolo 3.
Articolo 6
1. • Il finanziamento necessario al decollo dei lavori in-
dispensabili per la realizzazione dei progetti dichiarati
d'utilità europea può beneficiare di un contributo comu-
nitario sotto forma di anticipazioni rimborsabili.
2. Nel quadro della procedura annuale di bilancio
viene dotata di stanziamenti dissociati una linea di bilan-
cio specifica intitolata «contributi ai progetti di grandi in-
frastrutture europee» del capitolo relativo alle azioni co-
munitarie nel settore dell'ingegneria finanziaria.
3. La data di rimborso di un'anticipazione rimborsa-
bile è fissata di comune accordo tra la Commissione e il
beneficiario:
— all'inizio dei lavori,
— al termine dei lavori,
— nel periodo di utilizzazione dell'opera purché, in tal
caso, sia prevista una clausola di cointeressenza.
Articolo 7
1. I prestiti che la BEI accorda sulle sue risorse pro-
prie ai progetti dichiarati di utilità europea possono otte-
nere una garanzia del bilancio comunitario.
La garanzia di bilancio può essere concessa ai prestiti
della BEI che non possono essere assistiti né dalla garan-
zia dello Stato o degli Stati membri interessati al pro-
getto, né da altre garanzie sufficienti.
2. La garanzia del bilancio comunitario è parziale e
condizionata. La Commissione decide caso per caso in
merito alla sua concessione e alle relative modalità. La
decisione figura in una convenzione conclusa con la BEI.
3. Le garanzie vengono concesse dalla Commissione
nei limiti di un massimale globale stabilito in un miliardo
di ECU. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualifi-
cata su proposta della Commissione e previa consulta-
zione del Parlamento, procede eventualmente all'au-
mento del massimale.
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