ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (86) 391
Vol. 1986/0167
Disclaimer
Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
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règlement.
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
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In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
C0M(86)391 def.
Bruxelles, 10 luglio 1986
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione
della peste suina africana in Spagna
C0MC86)391 def.
«
RELAZIONE C o M 3-^ 1
La presenza della peste suina africana in Spagna costituisce un rischio per il
resto della Comunità. Questa grave malattia contagiosa dei suini è comparsa
in Spagna da oltre vent'anni. Allo scopo di proteggere il proprio patrimonio
zootecnico, la Comunità aveva già deciso molto prima dell'adesione di questo
paese di aiutare finanziariamente le autorità spagnole ad eliminare questo
morbo (decisione 79/509/CEE del Consiglio del 24 maggio 1979). Il programma
quinquennale, approvato dalla Comunità (decisione 80/652/CEE) ed entrato in
vigore il 1® luglio 1980, ha permesso di ridurre in una certa misura il numero
dei focolai e di stabilizzare l'incidenza della malattia.
Dopo l’entrata della Spagna nella Comunità, risulta necessario proseguire e
potenziare l’azione intrapresa. Questa azione rinforzata dovrebbe consentire,
conformemente alla domanda del governo spagnolo di eliminare definitivamente
la malattia che rappresenta un pericolo permanente per il patrimonio
zootecnico comunitario. L'eliminazione della peste suina africana costituirà
per la Spagna la base necessaria per realizzare il mercato interno nel settore
suino.
proposta
di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per 1'eradicazione
della peste suina africana in Spagna
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ’ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la peste suina africana infierisce in Spagna da molti anni;
considerando che, per premunirsi da una possibile propagazione della malattia nel
proprio territorio, la Comunità ha già concesso un concorso finanziario per un periodo
di cinQue anni con la decisione 79/509/CEE del Consiglio, del 24 maggio 1979,
che istituisce un concorso finanziario della Comunità per 1'eradicazione della
peste suina africana in Spagna (1); modificata da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 3768/85 (2);
considerando che gli sforzi già intrapresi hanno permesso di stabilizzare
l’incidenza della malattia; che i mezzi impiegati devono essere mantenuti e
potenziati per poter eliminare la peste suina africana dall'intero territorio della
Spagna e contribuire cosi’ a realizzarvi il mercato interno;
considerando che le autorità spagnole hanno fatto appello alla Comunità per
ottenere un contributo alle spese connesse con il proseguimento e il potenziamento
del programma di eradicazione intrapreso nel 1980;
considerando che, per poter fruire dei risultati conseguiti, è opportuno accogliere
tale richiesta in modo da mantenere e rafforzare l’azione sistematica già
intrapresa;
(1) GU n. L 133 del 31.5.1979, pag. 27.
(2) GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8.
- 2 -
considerando che il piano potenziato di eradicazione deve comprendere misure che
garantiscano l'efficacia dell'azione intrapresa; che tali misure devono poter essere
decise e adattate all'evoluzione della situazione mediante una procedura che associ
strettamente gli Stati membri e la Commissione;
considerando che occorre garantire la regolare informazione degli Stati membri in merito
allo svolgimento dell'azione intrapresa;
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
La Spagna stabilisce un piano potenziato di eradicazione della peste suina africana e di
ristrutturazione degli allevamenti suini per garantirne la protezione sanitaria.
Articolo 2
Il piano di cui all’articolo 1 deve prevedere :
1. misure di eliminazione dei focolai di peste suina africana, in particolare :
a) l’abbattimento immediato e la distruzione di tutti gli animali della specie suina
delle aziende in cui si constata un caso di peste suina africana e delle aziende
che dall'indagine epizootologica risultano contagiate. L'abbattimento e la
distruzione vanno effettuati evitando qualsiasi rischio di diffusione del virus;
b) la pulizia, la disinfezione, la lotta contro gli insetti e la derattizazione delle
aziende dopo l’eliminazione dei suini;
c) l ’immediato e congruo indennizzo dei proprietari dei suini abbattuti conformemente
al disposto della lettera a);
d) il rispetto, prima di procedere al ripopolamento degli allevamenti, di un vuoto
biologico di almeno un mese per gli allevamenti in ricoveri chiusi e di almeno tre
mesi per gli altri allevamenti, dopo l’abbattimento e la realizzazione delle
operazioni previste alla lettera b);
e) il ripopolamento progressivo delle aziende, previa introduzione di suini
"sentinella" nei quali sia stata controllata l’assenza di anticorpi della peste
suina africana prima dell'introduzione nell'allevamento e un mese dopo;
f) il mantenimento di un controllo sierologico negli allevamenti fino al loro
ripopolamento completo;
- 3 -
2. misure di controllo degli allevamenti suini e la creazione di allevamenti indenni
dalla peste suina africana, in particolare :
a) un controllo sierologico mediante campionamento rappresentativo in tutti gli
allevamenti suini di ciascuna regione di produzione.
Tuttavia, nei casi specifici sotto indicati si applicano le regole seguenti :
- negli allevamenti da riproduzione, da moltiplicazione o negli allevamenti misti
a circuito chiuso, tutte le scrofe riproduttrici e le scrofe destinate alla
riproduzione devono essere sottoposte ad una ricerca sierologica,
- negli allevamenti misti che ricevono suini dall'esterno, qualora non esista
alcuna separazione netta tra il settore di riproduzione e il settore d'ingrasso,
tutti i suini dell'azienda devono essere sottoposti ad una ricerca sierologica;
b) la ricerca sierologica sistematica in tutti gli allevamenti in cui uno o più
animali abbiano reagito positivamente al controllo sierologico di cui alla lettera
a) e al proseguimento di tale ricerca fino all'eliminazione di tutti gli animali
positivi ;
c) un’indagine epizootologica volta ad individuare gli allevamenti d'origine dei
suini che presentino reazioni sierologiche positive ed una ricerca sierologica
sistematica in questi allevamenti;
d) l'eliminazione, mediante abbattimento e distruzione, di tutti gli animali che
presentino una reazione sierologica positiva in esito alle azioni di cui alle
lettere a), b) e c);
e) l’immediato e congruo indennizzo dei proprietari dei suini abbattuti e distrutti
conformemente al disposto della lettera d);
f) la protezione sanitaria degli allevamenti in cui tutti i suini presentino una
sierologia negativa. Tale protezione deve comprendere segnatamente :
- l'applicazione di misure sanitarie a tutte le persone che entrano
nell’allevamento ;
- disposizioni per la disinfezione di qualsiasi veicolo che debba entrare
nell'allevamento ;
- l’installazione di posti separati per la consegna di alimenti e forniture varie;
- l'installazione di posti separati per l’uscita dei suini;
- 4 -
g) l’applicazione di misure sanitarie a tutti gli animali che vengono introdotti
nell’allevamento a fini di riproduzione o d ’ingrasso. Queste misure devono
prevedere tra l'altro :
- l’obbligo che gli animali provengano da un'azienda che fornisca le stesse
garanzie;
- una ricerca sierologica per tutti i suini da riproduzione;
- l'assoggettamento a sorveglianza dei suini da riproduzione prima che siano
immessi nel ciclo di produzione;
h) la definizione di criteri per il riconoscimento delle aziende indenni dalla peste
suina africana. Tali criteri devono comprendere per lo meno :
- l’assenza da almeno un anno di forme cliniche di malattia nell'azienda;
- l’assenza da almeno un anno di forme cliniche di malattia in una zona del raggio
di 2 km dall’azienda;
- l'attuazione delle operazioni sierologiche previste alle lettere a), b) e c);
i) una marcatura che consenta di distinguere facilmente tutti i suini delle aziende
riconosciute indenni dalla peste suina africana;
3. misure destinate a creare regioni indenni dalla peste suina africana, in particolare .
a) l’istituzione di un sistema di identificazione di tutti i suini sul territorio
nazionale che consenta di risalire in qualsiasi momento alla regione e all'azienda
d’origine;
b) la registrazione di tutte le aziende che allevano suini, con l’indicazione del
tipo di produzione, della loro situazione riguardo alla peste suina africana e del
numero di capi;
c) il controllo del numero di suini presenti nelle aziende mediante l’introduzione di
un registro o di uno schedario suinicolo in cui si devono iscrivere, tra l'altro,
l'introduzione dei suini nell’azienda e la loro origine, l’uscita dei suini
dall’azienda e la loro destinazione, la mortalità dei suini e le relative cause;
d) il controllo degli spostamenti dei suini all’interno di una regione o tra le
regioni, qualunque sia la loro origine e destinazione, mediante la costituzione di
organismi regionali responsabili;
- 5 -
e) il divieto di introduzione per qualsiasi suino vivo proveniente da una
regione che non abbia lo stesso stato sanitario;
f) la promozione di associazioni regionali di allevatori per la lotta contro le
peste suina africana allo scopo di favorire una più efficace collaborazione
con i servizi tecnici ed amministrativi, nonché un controllo volontario
dell'applicazione del piano;
g) il controllo sierologico per sondaggio dei suini alla macellazione;
h) il controllo sierologico per sondaggio di suini selvatici abbattuti;
4. misure di ristrutturazione degli allevamenti suini intese a garantire una
migliore protezione sanitaria e ad evitare il rischio di diffusione della
malattia, in particolare :
a) la sistemazione delle strutture esistenti di ricovero dei suini allo scopo di
garantire una protezione sanitaria efficace, prevedendo in particolare :
- dispositivi di protezione per l'entrata dei veicoli e delle persone, luoghi
separati per la consegna di alimenti e forniture varie;
- luoghi separati per l'introduzione o l'uscita di suini vivi;
b) l'incentivo a sostituire gli allevamenti tradizionali con allevamenti a
circuito chiuso, provvisti di una separazione netta ed effettiva tra il
settore di riproduzione e il settore d'ingrasso;
c) negli allevamenti da ingrasso, la messa in opera di sistemi di fornitura di
suinetti che richiedano il trasporto diretto degli animali dagli allevamenti
di moltiplicazione riconosciuti all'azienda da ingrasso;
d) negli allevamenti che continuano ad utilizzare l'allevamento brado o
semibrado in determinate regioni dove tale pratica non può essere
abbandonata :
- l’allestimento di ricoveri chiusi e protetti per i riproduttori e i
suinetti;
- l’allestimento di un recinto chiuso e protetto per le scrofe e i suinetti
da ingrasso fino alla immissione di questi ultimi nell'allevamento allo
stato brado o semibrado;
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- il divieto di ricondurre i suini da ingrasso dall’allevamento brado o
semibrado all’azienda di riproduzione;
- l'obbligo di trasportare direttamente i suini verso il macello una
volta ultimato l'ingrasso;
- la ricerca sierologica prima dell’ammissione all'allevamento brado o
semibrado e alla macellazione per tutti i suini ingrassati allo stato
brado o semibrado;
- qualora sia constatato un esito sierologico positivo, il sequestro e
la distruzione delle carcasse in causa nonché il divieto di utilizzare
il pascolo d'origine per l’ingrasso dei suini;
- la ricerca sierologica su tutti i suini selvatici abbattuti nella
regione interessata;
5. misure nazionali e regionali di protezione, in particolare :
a) il controllo e la distruzione di tutti i rifiuti provenienti da mezzi di
trasporto internazionali;
b) il controllo di tutti i rifiuti solidi e liquidi della cucina e delle
industrie che utilizzano carni suine;
c) il divieto di impiegare per l'alimentazione dei suini i rifiuti solidi e
liquidi della cucina e delle industrie delle carni suine;
d) tuttavia, le autorità competenti possono autorizzare l’impiego di
rifiuti per l'alimentazione negli allevamenti specialmente designati e
comprendenti solamente suini da ingrasso, a condizione che i rifiuti
siano convogliati e trattati in stabilimenti specializzati sotto
controllo ufficiale;
e) l'obbligo di macellare i suini in macelli sottoposti a controllo
veterinario ufficiale.
- 7 - VI/1072/86-IT
Articolo 3
La Commissione, dopo aver esaminato il piano proposto dalle autorità spagnole
e le sue evetuali modifiche, delibera in merito all’approvazione del piano
secondo la procedura di cui all'articolo 9.
Il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia è
consultato sugli aspetti finanziari, il comitato permanente delle strutture
sugli aspetti strutturali.
Articolo 4
L'azione prevista dalla presente decisione beneficia del concorso finanziario
della Comunità.
Articolo 5
1. La durata della partecipazione finanziaria della Comunità è di cinque anni a
decorrere dalla data fissata dalla Commissione nella sua decisione di
approvazione del piano di cui all'articolo 1.
2. Il contributo a carico del bilancio della Comunità sotto il capitolo di
spesa concernente il settore agricolo è stimato a 42 milioni di ECU per la
durata dell’azione di cui al paragrafo 1.
Articolo 6
1. Sernpreché tutte le azioni previste siano . applicate e siano
conformi al piano approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 3,
possono beneficiare del concorso finanziario della Comunità, entro i limiti
fissati dall'articolo 3, le spese sostenute dalla Spagna :
- a titolo dell’articolo 2, punto 1, lettere a), b), c), e), f), punto 2,
lettere a), b), c), d), e), punto 3, lettere d), f), g), h), punto 4,
lettera d) ultimi tre trattini;
- a titolo dell'articolo 2, punto 3, lettera b) e punto 4, lettere a), b),
c), d) ultimi due trattini.
- 8 -
2. La Comunità rimborsa il 50% delle spese di cui al paragrafo 1, primo trattino e
il 30% delle spese di cui al paragrafo 1, secondo trattino.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, se del caso,
secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
Articolo 7
1. Le domande di pagamento si riferiscono alle spese sostenute dalla Spagna nel
corso dell'anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1°
luglio dell'anno successivo.
2. Alle decisioni della Commissione concernenti il finanziamento comunitario del
provvedimento presente, si applica il disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, del
regolamento (CEE) n. 729/70.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la
procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
Articolo 8
Si applicano per quanto di ragione il regolamento (CEE) n. 129/78 e gli articoli 8 e 9
del regolamento (CEE) n. 729/70
Articolo 9
1. Qualora si ricorra alla procedura definita dal presente articolo, il comitato
veterinario permanente, istituito con decisione 68/361/CEE del Consiglio (3), in appresso
denominato "comitato", è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa
di quest’ultimo o su richiesta di un nuovo Stato membro.
2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di
cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa
alla votazione.
3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da
adottare. Il comitato formula il proprio parere su tali misure nel termine che
il presidente può stabilire in relazione all’urgenza dei problemi in esame. Il
comitato si pronuncia a maggioranza qualificata di 54 voti.
(3) GU n. L 255 del 18.10.1968, pag. 23.
- 9 -
4. La Commissione adotta le misure e le mette immediatamente in applicazione,
se sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al
parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza
indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il
Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.
Se alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è
stato adito il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le
misure proposte e le mette immediatamente in applicazione.
Articolo 10
1. La Commissione segue l’evoluzione della peste suina africana in Spagna e
l’applicazione del piano di eradicazione. Essa ne informa regolarmente gli
Stati membri almeno una volta all'anno, in seno al comitato, sulla base
delle informazioni fornite dalle autorità spagnole che inviano alla
Commissione una relazione circostanziata all'atto della presentazione delle
domande di pagamento ed eventualmente sulla base delle relazioni degli
esperti designati dalla Commissione che agiscono per conto della Comunità e
si sono recati sul posto.
2. Qualora si renda necessario modificare il piano di eradicazione durante il
corso della sua esecuzione, una nuova decisione di approvazione deve essere
presa secondo la procedura di cui all’articolo 9.
Articolo 11
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì
Per il Consiglio
S C H E D A F I N A N Z I A R I A riguardante:
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per
1'eradicaiione della peste suina africana in Spagna
1. Linea di bilancio : m b Voce : 331 Oenominazione : Programmi di eradicazione delle
(ex 3813) malattie nell'ambito della Comunità
2. Base giuridica : Articolo 43 del Trattato
3. Classificazione : Spesa obbligatoria
4. Obiettivo del provvedimento e descrizione dell'azione : Eradicazione della peste suina africana dal
territorio spagnolo - Abbattimento degli animali in fe tti e contaminati - abbattimento degli animali
con sierodiagnosi positiva - individuazione sistematica della malattia.
5. Metodo dì calcolo
5.1 Natura della spesa : Rimborso di una parte delle spese nazionali
5.2 Percentuale del finanziamento comunitario : - 30% delle spese imputabili per la ristrutturazione a
livello delle aziende e dei comuni; - 50% delle altre spese imputabili
5.3 Calcolo : (in milioni di ECU) Spese imputabili Aliquota a carico CE
- ristrutturazione 17,5 3K 5,25
- controlli sierologici 20,6 50% 10,30
- lotta sul terreno 9,8 50% 4,90
- associazioni 5,5 50% 2,75
- abbattimenti 35,8 50% 17,90
- informazione 0,9 50% 0,45
6. Incidenze finanziarie sugli stanziamenti operativi
6.1 Scadenziario degli stanziamenti . (in milioni dì ECU)
Esercizio
Î 9 S S — 8,1
1989 8 ,2
1990 8 ,0
1991 8,9
1992 8,3
Totale ^1/5______
6.2 Finanziamento durante l'esercizio in corso : Nessuno
Finanziamento da prevedere a decorrere dal bilancio 1988 per leazioni effettuate dal 1987.
7. Osservazioni :
Full & Egal Universal Law Academy