ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (86) 071
Vol. 1986/0029
Disclaimer
Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit
règlement.
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5
der genannten Verordnung freigegeben.
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
C0MC86) 71 d e f .
B r u x e l l e s , 25 f e b b r a i o 1986
P r o p o s t a d i
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
ch e s t a b i l i s c e l e n o rm e g e n e r a l i d e l r e g i m e d e g l i i m p o r t i c o m p e n s a t i v i
a d e s i o n e n e l s e t t o r e d e l l e u o v a a s e g u i t o d e l l ' a d e s i o n e d e l l a Spagna
( p r e e s e n t a t a d a l l a C o m m is s i o n e a l C o n s i g l i o )
RELAZIONE
A norma dell'articolo 72 dell'atto di adesione, le differenze di livello dei
prezzi dei prodotti agricoli fra la Comunità nella sua composizione al 31
dicembre 1985 e la Spagna sono compensate da importi compensativi adesione.
Nel settore delle uova, tali importi devono essere calcolati conformemente
all'articolo 115 dell'atto, ossia per i prodotti di base (uova da consumo e
uova da cova) in funzione degli importi compensativi applicabili al
quantitativo di cereali foraggeri necessario alla Loro produzione nella
Comunità e per gli altri prodotti soggetti all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle uova derivandoli da quelli applicabili alle uova in
guscio mediante coefficienti da determinare.
Dato che gli importi compensativi nel settore delle uova dovrebbero riflettere
l'incidenza del divario dei prezzi dei cereali fissati dal Consiglio, è
opportuno fissarli per quanto riguarda i prodotti di base a un livello pari
agli importi compensativi applicabili a detta quantità di cereali foraggeri.
Per gli altri prodotti, è opportuno prendere in considerazione, quali
coefficienti di derivazione, i coefficienti utilizzati per il calcolo dei
prelievi. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. /86
relativo all'applicazione degli importi compensativi adesione negli scambi di
glucosio, lattosio, ovoalbumina e lattoalbumina (proposta), gli importi
compensativi per le albumine devono essere calcolati in modo analogo mediante
coefficienti utilizzati per il calcolo dell'onere all'importazione. Si propone
di fare adottare dalla Commissione, secondo la procedura del Comitato di
gestione, gli importi compensativi per tutti i prodotti del settore, comprese
le albumine.
Come nelle adesioni precedenti, è opportuno prevedere disposizioni per
garantire il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, in
particolare in caso di modifiche degli importi compensativi adesione
applicabili ai cereali foraggeri e nel caso in cui la restituzione sia
inferiore all'importo compensativo oppure se non viene fissata restituzione
alcuna.
Foiché l'adesione del Portogallo si effettua per il settore delle uova in due
tappe, il presente progetto è limitato agli importi compensativi applicabili
negli scambi con la Spagna.
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi
adesione nel settore delle uova a seguito dell'adesione della Spagna
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare
l'articolo 89, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, a norma dell'articolo 72 dell'atto, le differenze di livello
dei prezzi dei prodotti agricoli fra la Comunità nella sua composizione al 31
dicembre 1985 e la Spagna sono compensate da un regime di importi
compensativi; che nel settore delle uova tali importi compensativi devono
essere calcolati conformemente all'articolo 115 dell'atto;
considerando che l'importo compensativo applicabile per chilogrammo di uova in
guscio deve essere calcolato in base agli importi compensativi applicabili al
quantitativo di cereali foraggeri necessario alia produzione nella Comunità di
un chilogrammo di uova in guscio; che detto quantitativo di cereali foraggeri
è stato fissato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2773/75 del
Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del
•prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova (1);
considerando che l'importo compensativo applicabile per uovo da cova è
calcolato secondo gli stessi criteri;
considerando che gli importi compensativi applicabili ai cereali foraggeri
sono stati fissati conformemente al regolamento (CEE) n. / del
Consiglio, del 1986, che stabilisce le norme generali del
regime degli importi compensativi adesione nel settore del cereali (2);
(1) GU n. L 282 del 1°. 11.1975, pag. 64
(2) GU n. L del , pag.
- 2 -
rturbazioni
tiente
si debbano
n. 2771/75
considerando che gli importi compensativi sono intesi ad evitare pe
scambi che risultano da differenze di prezzi; che conseguente
l'applicazione di importi compensativi non è necessaria qualora non
temere tali perturbazioni;
considerando che per gli altri prodotti di cui al regolamento (CEE) ... ,
del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione cornine dei
mercati nel settore delle uova (3), l'importo compensativo deve essere
derivato dall importo applicabile alle uova in guscio mediante coefficienti da
determinare ;
considerando che a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. /8ò, la
riscossione o la concessione degli importi compensativi validi per i cereali
possono essere limitate per ovviare alla situazione di cui all'articolo 72,
paragrafo 5 dell'atto; che è necessario tener conto di detta limitazione per
prodotti del settore delle uova, in quanto prodotti derivati da cereali, per
garantire il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati·
considerando che è opportuno fissare le modalità concernenti la rise
la concessione degli importi compensativi, al fine di evitare deviazi
traffico;
ojssione e
ijoni di
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(3) GU n. L 282 del 1°. 11.1975, pag. 47
(4) GU n. L 282 del 1°. 11.1975, pag. 104
- 3 -
Articolo 1
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
- Comunità a Dieci, la Comunità nella sua composizione prima dell'adesione
del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese,
- importo compensativo adesione, gli importi compensativi applicabili negli
scambi fra:
la Comunità a Dieci e il Regno di Spagna,
- il Regno di Spagna e i paesi terzi.
Articolo 2
Gli importi compensativi adesione per le uova in guscio sono pari agli importi
compensativi adesione applicabili al quantitativo di cereali foraggeri
necessario alla produzione nella Comunità di un chilogrammo di uova in guscio
o di un uovo da cova.
Articolo 3
Gli importi compensativi adesione per i prodotti di cui all'articolo l,
paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2771/75 sono derivati
dall'importo compensativo adesione applicabile alle uova in guscio, diverse
dalle uova da cova, mediante coefficienti che esprimono il rapporto di cui
all'articolo 5, paragrafo 2 del suddetto regolamento.
Articolo b
Qualora, per uno o più giorni nel corso dei primi 75 giorni del trimestre
precedente il 1° agosto, il 1° novembre, il 1° febbraio o il 1° maggio, sia
applicato l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. /86, l'importo applicabile
il trimestre successivo a titolo di importo compensativo adesione per i
prodotti di cui agli articoli 2 e 3 è determinato trimestralmente in funzione
della media degli importi determinati nei primi 75 giorni del trimestre
precedente per i cereali che compongono il quantitativo di cereali foraggeri
di cui all'articolo l del regolamento (CEE) n. 2773/75.
Tuttavia, se l'importo accusa una variazione di meno del 5% rispetto
all'importo determinato per il trimestre precedente, quest'ultimo importo
resta immutato.
Articolo 5
1. Negli scambi fra la Comunità a Dieci e la Spagna, gli importi compensativi
adesione sono riscossi o concessi dallo Stato membro interessato i cui
prezzo del quantitativo di cereali foraggeri contemplati all'allegato I
del regolamento (CEE) n. 2773/75 raggiunge il livello più elevato.
2. Negli scambi fra la Spagna e i paesi terzi, gli importi compensativi
adesione sono detratti dai prelievi e dalle restituzioni.
Articolo 6
L'importo compensativo adesione applicabile è quello vigente il giorno
dell'importazione o dell'esportazione.
Articolo 7
Qualora per un prodotto venga fissato un importo compensativo adesione che
deve essere detratto dalla restituzione all'esportazione nei paesi terzi e la
restituzione sia inferiore a detto importo compensativo adesione oppure non
sia fissata, può essere prevista la riscossione, all’esportazione dalla Spagna
in un paese terzo del prodotto in questione, un importo al massimo pari alla
differenza fra l'importo compensativo adesione e la restituzione o, secondo il
caso, all'importo compensativo adesione.
Inoltre, nel caso di una differenziazione delle restituzioni secondo la
destinazione, se la restituzione applicabile per un'esportazione in uno o più
paesi terzi è inferiore all'importo compensativo adesione oppure non è
fissata, possono essere previste all'esportazione dalla Spagna misure
necessarie a garantire l'eventuale riscossione dell'importo di cui al comma
precedente.
Articolo 8
1. Secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE)
n. 2771/75, sono stabilite:
a) le modalità di concessione e di riscossione degli importi compensativi
adesione, al fine di prevenire eventuali deviazioni di traffico e
distorsioni di concorrenza;
b) le modalità d'applicazione del presente regolamento e, in particolare:
la fissazione degli importi compensativi adesione,
i casi d'applicazione dell'articolo 9Ì.
1
- 5 -
2. Gli importi compensativi adesione di cui all'articolo 5 sono fissati dalla
Commissione.
3. Le misure intese a prevenire eventuali deviazioni di traffico e
distorsioni di concorrenza si possono applicare, per il periodo ritenuto
necessario, dopo là soppressione degli importi compensativi adesione.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio
Il Presidente
SCHEDA FINANZIARIA
' AMPLIAMENTO
» %
Titolo di bilancioparte B, titoli 1 e 2 - FEAOG-garanzia
Il presente progetto di regolamento costituisce’una misura di applicazione
dell'atto di adesione.
Le conseguenze finanziarie si inseriscono nella valutazione relativa
all'ampliamento fatta dalla Commissione nell'ambito del bilancio 1986 (567
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