N. C 15/14 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 21.1. 87
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1180/77
relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia
(1986/1987)
COM(86) 633 def./2
(Presentata dalla Commissione al Consiglio Vii dicembre 1986)
(87/C 15/13)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che, conformemente all'allegato IV della
decisione n. 1/77 del Consiglio di associazione CEE-
Turchia relativa alle nuove concessioni all'importazione
di prodotti agricoli turchi nella Comunità, l'importo ag-
giuntivo che deve essere eventualmente detratto dal pre-
lievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio
di oliva non trattato, di cui alla sottovoce 15.07 A I della
tariffa doganale comune e originario della Turchia, è fis-
sato, per ogni anno d'applicazione, tramite scambio di
lettere tra la Comunità e la Turchia;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1180/77 (1), mo-
dificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 415/86 (2)
definisce le modalità d'applicazione della decisione succi-
tata, in particolare per quanto riguarda l'olio d'oliva;
considerando che le parti contraenti hanno convenuto,
con uno scambio di lettere, per il periodo dal 1° novem-
bre 1986 al 31 ottobre 1987 di fissare l'importo aggiun-
tivo in questione a 10,88 ECU per 100 kg;
considerando che occorre modificare in questo senso
l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1180/77;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regola-
mento (CEE) n. 1180/77 è sostituito dal testo seguente:
«b) di un importo pari alla tassa speciale all'esportazione
riscossa dalla Turchia per tale olio nei limiti di 10,88
ECU per 100 kg, importo maggiorato, dal 1° no-
vembre 1986 al 31 ottobre 1987 di 10,88 ECU per
100 kg».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes-
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Co-
munità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi ele-
menti e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
(') GUn. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.
O GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 3.
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