N . C 15/8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 21.1.87
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1514/76
relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria (1986/1987)
COM(86) 633 def./2
(Presentata dalla Commissione al Consiglio Vii dicembre 1986)
(87/C 15/09)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica eu-
ropea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che l'articolo 16 e l'allegato B dell'accordo
di cooperazione tra la Comunità economica europea e
l'Algeria (*) prevedono, all'importazione nella Comunità
d'olio d'oliva della sottovoce 15.07 A I della tariffa do-
ganale comune — a condizione che il suddetto paese ri-
scuota una tassa all'esportazione —, una riduzione for-
fettaria, pari a 0,60 ECU per 100 kg, del prelievo appli-
cabile a codesto olio, nonché una riduzione del prelievo
stesso corrispondente all'importo della tassa speciale, a
concorrenza di 12,09 ECU per 100 kg ai sensi della di-
minuzione contemplata all'articolo succitato e 12,09
ECU per 100 kg ai sensi dell'importo aggiuntivo previsto
all'allegato B sopra menzionato;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1514/76 (2),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
414/86 (5), ha dato applicazione all'accordo di cui sopra;
considerando che le parti contraenti hanno convenuto,
tramite scambi di lettere, di fissare l'importo aggiuntivo a
12,09 ECU per 100 kg per il periodo dal 1° novembre
1986 al 31 ottobre 1987;
considerando che occorre modificare in questo senso il
regolamento (CEE) n. 1514/76,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regola-
mento (CEE) n. 1514/76 è sostituito dal testo seguente:
«b) di un importo pari alla tassa speciale all'esportazione
riscossa dall'Algeria per tale olio nei limiti di 12,09
ECU per 100 kg; questo importo è maggiorato, dal
1° novembre 1986 al 31 ottobre 1987, di 12,09 ECU
per 100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno suces-
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Co-
munità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi ele-
menti e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
O GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 2.
(*) GU n. L 169 del 28. 6.1976, pag. 24.
C) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 2.
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