21.1. 87 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 15/11
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 1521/76
relativi alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco (1986/1987)
COM(86) 633 def./2
(Presentata dalla Commissione al Consiglio Vii dicembre 1986)
(97/C 15/11)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituise la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che l'articolo 17, e l'allegato B dell'ac-
cordo di cooperazione tra la Comunità economica euro-
pea e il Marocco (') prevedono, all'importazione nella
Comunità d'olio d'oliva della sottovoce 15.07AI della
tariffa doganale comune — a condizione che il suddetto
paese riscuota una tassa all'esportazione — una ridu-
zione forfettaria, pari a 0,60 ECU per 100 kg, del pre-
lievo applicabile a codesto olio, nonché una riduzione
del prelievo stesso corrispondente all'importo della tassa
speciale, a concorrenza di 12,09 ECU per 100 kg ai sensi
della diminuzione contemplata all'articolo succitato e
12,09 ECU per 100 kg, ai sensi dell'importo aggiuntivo
previsto all' allegato B sopra menzionato,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1521/76 (2),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
413/86 (3) ha modificato le modalità di applicazione del-
l'accordo di cui sopra;
considerando che le parti contraenti hanno convenuto
tramite scambi di lettere, di fissare l'importo aggiuntivo a
12,09 ECU per 100 kg per il periodo dal 1° novembre
1986 al 31 ottobre 1987; considerando che occorre
modificare in questo senso il regolamento (CEE)
n. 1521/76,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
' Articolo 1
Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regola-
mento (CEE) n. 1521/76 è sostituito dal testo seguente:
«b) di un importo pari alla tassa speciale all'esportazione
riscossa dal Marocco per tale olio nei limiti di 12,09
ECU per 100 chilogrammi, importo maggiorato, dal
1° novembre 1986 al 31 ottobre 1987 di 12,09 ECU
per 100 kg».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno suc-
cessivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi ele-
menti e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
(') GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.
(2) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.
O GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.
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