17. 12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 324/5
Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio sul controllo delle concentrazioni (')
COM(86) 675 final
(presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'articolo 149, secondo comma del trattato
CEE, il 2 dicembre 1986)
(86/C 324/05)
La proposta trasmessa al Consiglio in data 20 luglio 1973, e modificata il 12 febbraio 1982 e il
23 febbraio 1984, è modificata come segue:
PROPOSTA ORIGINARIA NUOVA PROPOSTA
Articolo 19 Articolo 19
Collegamento con le autorità degli Stati membri Collegamento con le autorità degli Stati membri
1. La Commissione trasmette senza indugio alle auto- Paragrafi da 1 a 4: invariati
rità competenti degli Stati membri copia delle notifica-
zioni e dei documenti più importanti che le sono presen-
tati in applicazione del presente regolamento.
2. Essa svolge le procedure previste dal presente rego-
lamento in stretto e costante collegamento con le auto-
rità competenti degli Stati membri, le quali sono autoriz-
zate a formulare osservazioni su tali procedure e possono
in particolare chiedere alla Commissione di avviare la
procedura di cui all'articolo 6.
3. Il comitato consultivo in materia di intese e posi-
zioni dominanti deve essere sentito prima di ogni deci-
sione da prendersi a norma dell'articolo 3 o a norma
degli articoli 13 e 14.
4. Il comitato consultivo è composto di funzionari
competenti in materia di intese e posizioni dominanti.
Ogni Stato membro designa un funzionario che lo rap-
presenta e che, in caso di impedimento, può essere sosti-
tuito da un altro funzionario.
5. La consultazione ha luogo nell'ambito di una riu-
nione comune su invito della Commissione e comunque
non prima di quattordici giorni dall'invio dell'avviso di
convocazione. All'avviso devono essere allegati un espo-
sto della questione con l'indicazione dei documenti più
importanti e un progetto preliminare di decisione per cia-
scun caso sottoposto all'esame.
6. Il comitato consultivo può formulare un parere an-
che se alcuni membri sono assenti e non risultino rappre-
sentati. L'esito della consultazione è riportato in un ver-
bale scritto che è allegato al progetto di decisione e non
è reso pubblico.
5. La consultazione ha luogo nell'ambito di una riu-
nione comune su invito della Commissione. All'avviso di
convocazione devono essere allegati un esposto della
questione con l'indicazione dei documenti più importanti
e un progetto preliminare ^di decisione per ciascun caso
sottoposto all'esame. Nella domanda di parere la Com-
missione può fissare il termine entro il quale dovrà essere
reso il parere del comitato consultivo.
6. Le deliberazioni del comitato consultivo non sono
seguite da votazione; tuttavia ogni membro del comitato
può esigere che il suo parere sia iscritto al verbale che è
unito al progetto di decisione e non è reso pubblico.
(') GU n. C 92 del 31. 10. 1973, pag. 1.
N. C 324/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 17.12. 86
PROPOSTA ORIGINARIA NUOVA PROPOSTA
7. Se la maggioranza dei membri del comitato consul- Paragrafi 7 e 8 : soppressi
tivo si pronuncia contro il progetto di decisione, in appli-
cazione dell'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione
adotta una decisione soltanto alla scadenza del termine
di 20 giorni a decorrere dalla data in cui il comitato con-
sultivo è stato consultato.
8. Se prima della scadenza del termine di cui al para-
grafo precedente, uno Stato membro propone in sede di
Consiglio un obiettivo che a suo parere dovrebbe essere
considerato come prioritario ai sensi dell'articolo 1, pa-
ragrafo 3, il Consiglio si riunisce entro 30 giorni a de-
correre dalla data della domanda dello Stato membro in-
teressato. In questo caso, la Commissione decide dopo la
sessione del Consiglio e tiene conto degli orientamenti
emessi nel corso delle deliberazioni di quest'ultimo.
Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio che determina le modalità d'applica-
zione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (')
COM(86) 676 def.
(presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'articolo 149, secondo comma del trattato
CEE, il 2 dicembre 1986)
(86/C 324/06)
La proposta trasmessa al Consiglio il 16 ottobre 1981 è modificata come segue:
PROPOSTA ORIGINARIA NUOVA PROPOSTA
Articolo 14 Articolo 14
Collegamento con le autorità degli Stati membri Collegamento con le autorità degli Stati membri
1. La Commissione espleta le procedure previste nel Paragrafi da 1 a 4 : invariati
presente regolamento in collegamento stretto e costante
con le autorità competenti degli Stati membri che sono
abilitate a formulare osservazioni su tali procedure.
2. La Commissione trasmette immediatamente alle au-
torità competenti degli Stati membri copia delle denunce
o delle domande e dei documenti più importanti che ri-
ceve o trasmette nel quadro di tali procedure.
3. Un comitato consultivo in materia di intese e posi-
zioni dominanti nel settore dei trasporti dev'essere sentito
prima di ogni decisione conseguente ad una delle proce-
dure di cui all'articolo 9 e prima di ogni decisione emessa
in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, secondo
comma, e paragrafo 4, secondo comma. Del pari, il comi-
tato consultivo deve essere sentito prima dell'adozione
delle disposizioni d'applicazione di cui all'articolo 27.
O GU n. C 282 del 5. 11. 1981, pag. 4.
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