27.11.84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N . C 316/7
Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa ai congedi parentali e ai congedi
per motivi familiari (')
COM(84) 631 def.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio, conformemente all'articolo 149, secondo comma,
del trattato CEE il 15 novembre 1984)
(84/C 316/09)
(') GU n. C 333 del 9. 12. 1983, pag. 6.
TESTO PROPOSTO TESTO MODIFICATO
P r e a m b o l o i n v a r i a t o
considerando che la Commissione, nella comunica-
zione al Consiglio del 9 dicembre 1981, relativa ad un
nuovo programma d'azione volto a promuovere la
parità delle possibilità per le donne, 1982-1985 ('), ha
intrapreso un'azione per promuovere i congedi paren-
tali e i congedi per motivi familiari;
considerando che la Commissione, nella comunica-
zione al Consiglio del 9 dicembre 1981, relativa ad un
nuovo programma di azione della Comunità volto a
promuovere la parità delle possibilità per le donne,
1982-1985 (l) ha annunciato l'intenzione di intrapren-
dere un'azione per promuovere i congedi parentali e i
congedi per motivi familiari;
S e c o n d o c o n s i d e r a n d o i n v a r i a t o
considerando che l'I 1 febbraio 1981 il Parlamento eu-
ropeo ha adottato una risoluzione sulla condizione
della donna nella Comunità europea (2) in cui è stata
sottolineata la necessità di armonizzare le normative e
prassi degli Stati membri riguardanti i congedi paren-
tali e i congedi per ragioni familiari e, il 9 giugno
1983, una risoluzione sulla politica della famiglia nella
Comunità europea (3) in cui viene sottolineata la ne-
cessità di dare priorità allo sviluppo dei congedi paren-
tali;
Il t e r z o e q u a r t o c o n s i d e r a n d o r i m a n g o n o invar ia t i e d i v e n t a n o il q u a r t o e
q u i n t o c o n s i d e r a n d o
Articolo 1
Ai fini dell'applicazione della presente direttiva s'in-
tende per:
Congedo parentale: il diritto al congedo di durata de-
terminata concesso ai lavoratori dipendenti, padre o
madre, compresi i pubblici dipendenti, dopo la nascita
di un figlio e in un periodo successivo al congedo di
maternità, nonché ai lavoratori, sopra definiti, in oc-
casione dell'adozione di un figlio, in un periodo suc-
cessivo all'arrivo in famiglia del bambino adottato;
periodo di congedo durante il quale il beneficiario si
assume la responsabilità del bambino.
Articolo 1
Ai fini dell'applicazione della presente direttiva s'in-
tende per:
Congedo parentale: il diritto al congedo di durata de-
terminata per i lavoratori dipendenti compresi i pub-
blici dipendenti, dopo la nascita di un figlio e in un
periodo successivo ma non necessariamente consecu-
tivo al congedo di maternità, o al momento dell'arrivo
di un bambino nella famiglia di genitori che intendono
adottarlo, o al momento dell'adozione, a condizione
che durante il periodo di congedo parentale il benefi-
ciario si assuma la responsabilità di occuparsi effetti-
vamente del bambino.
(*) COM(81) 758 def.
(*) COM(81) 758 def.
O GU n. C 50 del 9. 3. 1981, pag. 35.
(5) GU n. C 184 dell'I 1. 7. 1983, pag. 116.
N . C 316/8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 27.11.84
TESTO PROPOSTO
Congedo per motivi familiari: il diritto ai congedi di
breve durata concessi per motivi familiari gravi ai
lavoratori con responsabilità familiari.
Articolo 4
1. Il congedo parentale è concesso per consentire a
un genitore che lavora di stare a casa per occuparsi,
da solo prevalentemente, del proprio figlio.
2. Il congedo parentale costituisce un diritto e non
un obbligo. È concesso, a richiesta, ad un genitore
che lavora, fatte salve le seguenti disposizioni:
— i lavoratori devono notificare al rispettivo datore
di lavoro, con sufficiente anticipo, la propria in-
tenzione di prendere un congedo parentale;
— i lavoratori devono notificare al rispettivo datore
di lavoro, con sufficiente anticipo, la loro inten-
zione di ritornare a lavorare dopo il congedo pa-
rentale;
— in nessun caso, i termini prescritti per la notifica
possono superare i due mesi.
3. Il periodo di congedo parentale di cui possono
beneficiare i lavoratori è di almeno 3 mesi.
4. La durata del congedo parentale può essere
prolungata per il genitore solo, nel caso di famiglie
monoparentali, e per entrambi nel caso di un figlio
minorato e convivente.
TESTO MODIFICATO
A queste condizioni il congedo parentale è concesso a:
— padri e madri
— padri e madri adottivi
— patrigni e matrigne
— persone che fungono da genitori in circostanze
quali malattia grave o morte di questi ultimi.
Congedi per motivi familiari: il diritto a congedi di
durata limitata concesso per motivi familiari gravi e
importanti ai lavoratori succitati con responsabilità
familiari.
Articolo 4
1. Il congedo parentale è concesso per consentire
ad ogni persona che ne ha diritto a norma dell'articolo
1 di stare a casa per occuparsi del bambino in que-
stione.
2. Il congedo parentale è concesso affinché il bene-
ficiario possa occuparsi da solo o prevalentemente di
un bambino. Il congedo parentale non può essere
concesso simultaneamente, per lo stesso bambino,
a entrambi i genitori, o alle altre persone di cui
all'articolo 1.
3. Il congedo parentale costituisce un diritto e non
un obbligo. È concesso, a richiesta, ad un genitore
che lavora, fatte salve le seguenti disposizioni:
— i lavoratori devono notificare al rispettivo datore
di lavoro, con sufficiente anticipo, la propria in-
tenzione di prendere un congedo parentale;
— i lavoratori devono notificare al rispettivo datore
di lavoro, con sufficiente anticipo, la loro inten-
zione di ritornare a lavorare dopo il congedo
parentale;
— in nessun caso, i termini ivi prescritti per la noti-
fica possono superare i due mesi.
4. Il periodo di congedo parentale al quale i lavo-
ratori hanno diritto è di almeno tre mesi dopo ogni
nascita o adozione.
5. La durata del congedo parentale può essere pro-
lungata nel caso di famiglie monoparentali o nel caso
di un bambino minorato e convivente.
A r t i c o l o 2 i n v a r i a t o
A r t i c o l o 3 i n v a r i a t o
27.11.84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N . C 316/9
TESTO PROPOSTO TESTO MODIFICATO
5. Il diritto al congedo parentale cessa quando il
figlio compie due anni, o cinque nel caso di un figlio
minorato che vive nella famiglia del genitore avente
diritto, o di un figlio adottato.
6. Il diritto di un lavoratore al congedo parentale
non è trasferibile.
6. Il diritto al congedo parentale cessa quando il
bambino compie due anni, ad eccezione dei casi
seguenti:
— nel caso di adozione di un bambino di meno di cin-
que anni, cessa due anni dopo l'adozione, e
— nel caso di un bambino minorato che vive nella fa-
miglia del genitore avente diritto o una delle per-
sone di cui all'articolo 1, cessa quando il bambino
compie i cinque anni.
7. Il diritto di un lavoratore al congedo parentale
non è trasferibile.
A r t i c o l o 5 i n v a r i a t o
A r t i c o l o 6 i n v a r i a t o
A r t i c o l o 7 i n v a r i a t o
A r t i c o l o 8, pa r ag ra f i 1 e 2 invar i a t i
3. I congedi di cui al paragrafo 1 possono essere
prolungati quando:
— il beneficiario è responsabile di una famiglia
monoparentale;
— il beneficiario ha tre o più figli conviventi che non
hanno ancora raggiunto un'età da stabilire.
3. I congedi di cui al paragrafo 1 possono essere
prolungati quando:
— il beneficiario è responsabile di una famiglia
monoparentale;
— il beneficiario ha tre o più figli conviventi i quali
non hanno ancora raggiunto un limite d'età che
dovrà essere stabilito dallo Stato membro interes-
sato;
— il beneficiario è responsabile dell'assistenza di una
persona minorata convivente nella stessa famiglia.
A r t i c o l o 9 i n v a r i a t o
A r t i c o l o 10 i n v a r i a t o
A r t i c o l o 11 i n v a r i a t o
A r t i c o l o 12 i n v a r i a t o
A r t i c o l o 13 i n v a r i a t o
A r t i c o l o 14 i n v a r i a t o
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