3.12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 312/5
II
(Atti preparatori)
COMMISSIONE
Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al coordinamento e alla
promozione della ricerca nel settore della pesca (')
COM(85) 590 de/.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, secondo comma del trattato
CEE il 18 novembre 1985)
(85/C 312/08)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica eu-
ropea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che, a norma del regolamento (CEE) n.
101/76 del Consiglio (2) ai fini del coordinamento delle
politiche delle strutture degli stati membri nel settore
della pesca, le misure necessarie per coordinare le politi-
che nazionali di ricerca e di assistenza scientifica e tec-
nica sono adottate secondo la procedura di cui all'arti-
colo 43, paragrafo 2, del trattato;
considerando che la recente evoluzione del settore della
pesca, in particolare dopo l'estensione delle zone di pe-
sca a 200 miglia, e l'istituzione di un regime comunitario
di conservazione e di gestione delle risorse della pesca
hanno reso imperativa la necessità di coordinare efficace-
mente la ricerca biologica, tecnologica ed economica nel
settore comunitario in causa, onde agevolare l'adegua-
mento delle flotte comunitarie alle nuove condizioni di
pesca;
considerando che l'attuazione di misure che consentano
l'efficace coordinamento della ricerca nel settore della
pesca della Comunità esigè che le disposizioni del rego-
lamento (CEE) n. 101/76 relative alla ricerca nel settore
stesso siano completate, prevedendo in particolare lo
scambio sistematico delle informazioni scientifiche, eco-
nomiche e finanziarie concernenti le azioni di ricerca
svolte in questo settore nella Comunità, nonché il coor-
dinamento di tali azioni nei campi che potrebbero in-
fluire sull'adeguamento nel settore della pesca comunita-
ria;
considerando che la risoluzione del Consiglio del 25 lu-
glio 1983, relativa a programmi quadro per attività co-
munitarie di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione e ad
un primo programma quadro 1984-1987 (3), prevede in
particolare l'attuazione di programmi di ricerca intesi a
sviluppare la produttività e a migliorare la qualità e la
trasformazione dei prodotti della pesca;
considerando che il coordinamento e la promozione
della ricerca presuppongono che la Comunità sostenga e
completi le azioni intraprese dagli stati membri, onde
meglio soddisfare le esigenze in materia di ricerca e ri-
spondere così a quelle della politica comune della pesca;
considerando che, a tale scopo, è opportuno prevedere
l'attuazione di programmi comunitari di ricerca e di
coordinamento della ricerca in settori particolarmente
importanti per il conseguimento degli obiettivi della poli-
tica comune della pesca;
considerando che il comitato permanente per le strutture
della pesca (CPSP) e il comitato scientifico e tecnico
della pesca (CSTP) costituiscono gli strumenti più indi-
cati per assistere e consigliare utilmente la Commissione
nell'espletamento dei compiti che le sono affidati per il
coordinamento e la produzione della ricerca nel settore
della pesca;
considerando che occorre garantire il coordinamento tra
i lavori di questi comitati e quelli del comitato della ri-
cerca scientifica e tecnica (Crest);
considerando che, per consentire l'utilizzazione dei risul-
tati delle ricerche a cui partecipa la Comunità, occorre
mettere tali risultati a disposizione degli interessati nella
Comunità;
(') GU n. C 243 del 22. 9. 1980, pag. 12.
O GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 19. (») GU n. C 208 del 4. 8. 1983, pag. 1.
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considerando che è necessario prevedere la partecipa-
zione finanziaria della Comunità ai programmi comuni-
tari di ricerca e di coordinamento della ricerca,
HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(immutato)
1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi
della politica comune della pesca, il coordinamento e la
promozione a livello comunitario delle attività di ricerca
intraprese negli stati membri nel settore della pesca sono
realizzati in conformità delle disposizioni del presente
regolamento.
2. Il presente regolamento si applica tenendo conto
delle linee generali della politica scientifica e tecnologica
adottata dalla Comunità.
TITOLO 1
Informazione e consultazione
Articolo 2
(immutato)
È istituita una procedura d'informazione e di consulta-
zione tra gli stati membri e la Commissione, alle condi-
zioni previste dagli articoli 3 e 4.
Articolo 3
(immutato)
1. Gli stati membri forniscono annualmente alla Com-
missione le informazioni scientifiche, economiche e fi-
nanziarie relative alle attività di ricerca nel settore della
pesca avviate o previste sotto la loro autorità o con il
loro contributo finanziario.
Essi forniscono inoltre alla Commissione, per quanto
possibile, le stesse informazioni concernenti le attività di
ricerca nel settore della pesca avviate o previste da altri
organismi.
2. La Commissione tiene un inventario permanente
delle attività di cui al paragrafo 1.
3. Previa consultazione del comitato permanente per
le strutture della pesca, la Commissione fissa le modalità
secondo cui le informazioni raccolte, in particolare i dati
risultanti dall'inventario permanente di cui al paragrafo
2, vengono messe a disposizione degli interessati.
Articolo 4
(modificato)
1. La Commissione studia in permanenza gli orienta-
menti e le tendenze della ricerca svolta nel settore della
pesca nella Comunità. A tal fine, essa procede a consul-
tazioni con gli stati membri in seno al comitato perma-
nente per le strutture della pesca.
2. La Commissione provvede al necessario coordina-
mento tra i lavori del comitato suddetto e quelli del co-
mitato della ricerca scientifica e tecnica della pesca
(CSTP) e del comitato della ricerca scientifica e tecnica
(Crest).
3. La Commissione raccomanda agli stati membri le
misure di politica di ricerca richieste dal progressivo svi-
luppo o dal funzionamento della politica comune della
pesca.
TITOLO II
Programmi comunitari di ricerca e di coordinamento
della ricerca
Articolo 5
(nuovo)
Il Consiglio che delibera su proposta della Commissione,
secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato,
decide in merito a:
a) i programmi comunitari di ricerca in settori partico-
larmente importanti per la Comunità;
b) i programmi comunitari di coordinamento della ri-
cerca che consentano un'organizzazione razionale dei
mezzi impiegati, un'utilizzazione efficace dei risultati
e un orientamento conforme agli obiettivi della poli-
tica comune della pesca.
Articolo 6
(ex articolo 7, modificato)
1. La Commissione provvede all'esecuzione dei pro-
grammi comunitari di ricerca mediante la conclusione di
contratti a spese ripartite con centri ed istituti di ricerca.
2. La Commissione provvede all'esecuzione dei pro-
grammi comunitari di coordinamento della ricerca me-
diante l'organizzazione di seminari, conferenze, visite di
studio, scambi di ricercatori e riunioni di lavoro di
esperti scientifici, nonché mediante la raccolta, l'analisi e
la pubblicazione dei risultati.
3. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, la Commis-
sione è coadiuvata dal comitato permanente per le strut-
ture della pesca. Essa può avvalersi di esperti altamente
qualificati.
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TITOLO III Articolo 8
Disposizioni generali (modificato)
Articolo 7
(ex articolo 6, paragrafo 3, modificato)
La Comunità partecipa finanziariamente alla realizza-
zione dei programmi comunitari di ricerca e di coordina-
mento della ricerca. L'importo previsionale dei fabbiso-
gni di finanziamento stimati necessari è deciso dal Consi-
glio secondo la procedura di cui all'articolo 5. Gli stan-
ziamenti opportuni sono fissati annualmente per ciascun
esercizio nel bilancio generale della Comunità.
La divulgazione delle conoscenze risultanti dall'esecu-
zione dei programmi comunitari di ricerca e di coordina-
mento della ricerca è effettuata in conformità del regola-
mento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio (').
Articolo 9
(ex articolo 12, immutato)
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi ele-
menti e direttamente applicabile in ciascuno degli stati
membri.
(*) GU n. L 255 del 20. 9. 1974, pag. 1.
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