N. C 324/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 17.12. 86
PROPOSTA ORIGINARIA NUOVA PROPOSTA
7. Se la maggioranza dei membri del comitato consul- Paragrafi 7 e 8 : soppressi
tivo si pronuncia contro il progetto di decisione, in appli-
cazione dell'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione
adotta una decisione soltanto alla scadenza del termine
di 20 giorni a decorrere dalla data in cui il comitato con-
sultivo è stato consultato.
8. Se prima della scadenza del termine di cui al para-
grafo precedente, uno Stato membro propone in sede di
Consiglio un obiettivo che a suo parere dovrebbe essere
considerato come prioritario ai sensi dell'articolo 1, pa-
ragrafo 3, il Consiglio si riunisce entro 30 giorni a de-
correre dalla data della domanda dello Stato membro in-
teressato. In questo caso, la Commissione decide dopo la
sessione del Consiglio e tiene conto degli orientamenti
emessi nel corso delle deliberazioni di quest'ultimo.
Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio che determina le modalità d'applica-
zione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (')
COM(86) 676 def.
(presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'articolo 149, secondo comma del trattato
CEE, il 2 dicembre 1986)
(86/C 324/06)
La proposta trasmessa al Consiglio il 16 ottobre 1981 è modificata come segue:
PROPOSTA ORIGINARIA NUOVA PROPOSTA
Articolo 14 Articolo 14
Collegamento con le autorità degli Stati membri Collegamento con le autorità degli Stati membri
1. La Commissione espleta le procedure previste nel Paragrafi da 1 a 4 : invariati
presente regolamento in collegamento stretto e costante
con le autorità competenti degli Stati membri che sono
abilitate a formulare osservazioni su tali procedure.
2. La Commissione trasmette immediatamente alle au-
torità competenti degli Stati membri copia delle denunce
o delle domande e dei documenti più importanti che ri-
ceve o trasmette nel quadro di tali procedure.
3. Un comitato consultivo in materia di intese e posi-
zioni dominanti nel settore dei trasporti dev'essere sentito
prima di ogni decisione conseguente ad una delle proce-
dure di cui all'articolo 9 e prima di ogni decisione emessa
in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, secondo
comma, e paragrafo 4, secondo comma. Del pari, il comi-
tato consultivo deve essere sentito prima dell'adozione
delle disposizioni d'applicazione di cui all'articolo 27.
O GU n. C 282 del 5. 11. 1981, pag. 4.
17.12.86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N . C 324/7
PROPOSTA ORIGINARIA
4. Il comitato consultivo è composto di funzionari
competenti nel settore dei trasporti marittimi e in materia
di intese e posizioni dominanti. Ogni Stato membro desi-
gna due funzionari che lo rappresentano e che, in caso di
impedimento, possono essere sostituiti da un altro fun-
zionario.
5. La consultazione viene effettuata nel corso di una
riunione, su invito della Commissione, e comunque non
prima di quattordici giorni dall'invio della convocazione.
6. Il comitato consultivo può dare il suo parere, anche
se alcuni dei membri sono assenti e si sono fatti rappre-
sentare. L'esito della consultazione è riportato in un ren-
diconto scritto che è unito al progetto di decisione e reso
pubblico.
Articolo 15
NUOVA PROPOSTA
5. La consultazione ha luogo nell'ambito di una riu-
nione comune su invito della Commissione. A quest'ul-
tima sono allegati un'esposizione della questione, con
l'indicazione dei documenti più importanti della pratica,
e un progetto preliminare di decisione per ogni caso da
esaminare. Nella domanda di parere la Commissione può
fissare il termine entro il quale dovrà essere reso il parere
del comitato consultivo.
6. Le deliberazioni del comitato consultivo non sono
seguite da votazione; tuttavia ogni membro del comitato
può esigere che il suo parere sia iscritto al verbale che è
unito al progetto di decisione e non è reso pubblico.
Articolo 15
Soppresso
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