N. L 366 / 14 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 27 . 12 . 86
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Guatemala sul commercio dei
tessili , a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
da un lato , e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA ,
dall'altro ,
VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee , in data 1° gennaio
1986 ,
VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Guatemala sul commercio dei tessili ,
siglato il 27 luglio 1982 , in seguito denominato « accordo»,
HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all' accordo , a seguito dell'adesione
del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea , e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :
dotto in una regione della Comunità superino , rispetto
alle quantità stabilite conformemente ai paragrafi 2 e 2
bis , le percentuali regionali seguenti :
Articolo 1
Il testo dell'accordo modificato conformemente al presente
protocollo , compresi gli allegati e i protocolli che ne
costituiscono parte integrante , è redatto in portoghese e
spagnolo ed i testi portoghese e spagnolo fanno fede come i
testi originali .
Articolo 2
L'accordo è modificato come segue :
1 ) il paragrafo seguente è inserito nel protocollo C :
Germania
Benelux
Francia
Italia
Danimarca
Irlanda
Regno Unito
Grecia
Spagna
Portogallo
28,5%
10,5%
18,5%
15,0%
3,0%
1,0%
23,5%
2,0%
7,5%
1,5% »
«2 bis . Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 nel
1986 , le importazioni complessive della Comunità ,
effettuate nel corso dell'anno precedente in provenienza
da tutti i paesi terzi , vengono calcolate in base alle
importazioni della Comunità nella sua composizione al
31 dicembre 1985 ed alle importazioni della Spagna e del
Portogallo . Vengono esclusi da questo totale gli scambi
tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre
1985 e la Spagna ed il Portogallo , oppure tra la Spagna e
il Portogallo .»;
3 ) il paragrafo seguente è aggiunto al protocollo C :
«9 bis . Nel 1986 , per introdurre i limiti quantitativi a
livello comunitario oppure a livello di regioni comunita
rie , diverse da Spagna e Portogallo , se non sono dispo
nibili le cifre calcolate sulla base del paragrafo 2 bis
. oppure se esse sono inferiori a quelle calcolate sulla base
delle norme in vigore prima dell'ampliamento , si conti
nuerà eccezionalmente ad utilizzare queste ultime .
2 ) il paragrafo 6 del protocollo C è sostituito dal testo
seguente :
«Si può fissare un limite quantitativo su base regionale
quando le importazioni di un determinato pro
Alio scopo di introdurre i limiti regionali per la Spagna e
il Portogallo , se le cifre relative alle importazioni per il
1985 non sono disponibili , il totale delle importazioni
viene fissato conformemente al paragrafo 2 bis , ma sulla
base delle cifre relative alle importazioni del 1984».
27 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 366 / 15
Articolo 3
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accor
do .
2 . Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1986 e
rimane in vigore durante il periodo di validità dell'accordo
tra la Comunità economica europea e la Repubblica del
Guatemala sul commercio dei tessili .
Articolo 4
1 . Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno
del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si
notificano l'espletamento delle procedure necessarie a tal
fine .
Articolo 5
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua
danese , francese , greca , inglese , italiana , olandese , porto
ghese , spagnola e tedesca , ciascun testo facente ugualmente
fede .
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