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Protocollo addizionale all' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare ungherese sul commercio dei tessili, a seguito dell' adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 366 del 27/12/1986 pag. 0002
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare ungherese sul commercio dei tessili, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
da un lato, e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE,
dall'altro,
VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, in data 1g gennaio 1986,
VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare ungherese sul commercio dei tessili, siglato il 23 luglio 1982, in seguito denominato «accordo»,
HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea, e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
Articolo 1
Il testo dell'accordo modificato conformemente al presente protocollo, compresi gli allegati, i protocolli, le dichiarazioni, il verbale approvato e lo scambio di lettere che ne costituiscono parte integrante, è redatto in portoghese e spagnolo ed i testi portoghese e spagnolo fanno fede come i testi originali.
Articolo 2
L'accordo è modificato come segue:
1) i limiti stabiliti nell'allegato II vengono aumentati fino a raggiungere i quantitativi indicati nell'allegato del presente protocollo;
2) il paragrafo seguente è inserito all'articolo 7:
«2 bis. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 nel 1986, le importazioni complessive della Comunità, effettuate nel corso dell'anno precedente in provenienza da tutti i paesi terzi, vengono calcolate in base alle importazioni della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ed alle importazioni della Spagna e del Portogallo. Vengono esclusi da questo totale gli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna ed il Portogallo, oppure tra la Spagna e il Portogallo.»;
3) il testo dell'articolo 7, paragrafo 6, è sostituito dal testo seguente:
«6. Secondo la procedura prevista ai paragrafi 2 e 4
si può fissare un limite quantitativo su base regionale
quando le importazioni di un determinato prodotto in una regione della Comunità superino le percentuali regionali seguenti delle quantità stabilite conformemente ai paragrafi 2 e 2 bis:
Germania28,5 %»
Benelux10,5 %»
Francia18,5 %»
Italia15,0 %»
Danimarca3,0 %»
Irlanda1,0 %»
Regno Unito23,5 %»
Grecia2,0 %»
Spagna7,5 %»
Portogallo1,5 %»
4) il paragrafo seguente è aggiunto all'articolo 7:
«12. Nel 1986, per introdurre i limiti quantitativi a livello comunitario oppure a livello di regioni comunitarie, diverse da Spagna e Portogallo, se non sono disponibili le cifre calcolate sulla base del paragrafo 2 bis oppure se esse sono inferiori a quelle calcolate sulla base delle norme in vigore prima dell'ampliamento, si continuerà eccezionalmente ad utilizzare queste ultime.
Allo scopo di introdurre i limiti regionali per la Spagna e il Portogallo, se le cifre relative alle importazioni per il 1985 non sono disponibili, il totale delle importazioni viene fissato conformemente al paragrafo 2 bis, ma sulla base delle cifre relative alle importazioni del 1984».
Articolo 3
L'allegato al presente protocollo costituisce parte integrante del medesimo. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Articolo 4
1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. Esso è applicabile a decorrere dal 1g gennaio 1986 e rimane in vigore durante il periodo di validità dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare ungherese sul commercio dei tessili.
Articolo 5
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
EWG:L777UMBI01.95
FF: 7UIT; SETUP: 01; Hoehe: 676 mm; 88 Zeilen; 4094 Zeichen;
Bediener: HELM Pr.: C;
Kunde: 38086 Montan Italien
ALLEGATO
>SPAZIO PER TABELLA>
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare ungherese sul commercio dei tessili, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
da un lato, e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE,
dall'altro,
VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, in data 1g gennaio 1986,
VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare ungherese sul commercio dei tessili, siglato il 23 luglio 1982, in seguito denominato «accordo»,
HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea, e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
Articolo 1
Il testo dell'accordo modificato conformemente al presente protocollo, compresi gli allegati, i protocolli, le dichiarazioni, il verbale approvato e lo scambio di lettere che ne costituiscono parte integrante, è redatto in portoghese e spagnolo ed i testi portoghese e spagnolo fanno fede come i testi originali.
Articolo 2
L'accordo è modificato come segue:
1) i limiti stabiliti nell'allegato II vengono aumentati fino a raggiungere i quantitativi indicati nell'allegato del presente protocollo;
2) il paragrafo seguente è inserito all'articolo 7:
«2 bis. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 nel 1986, le importazioni complessive della Comunità, effettuate nel corso dell'anno precedente in provenienza da tutti i paesi terzi, vengono calcolate in base alle importazioni della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ed alle importazioni della Spagna e del Portogallo. Vengono esclusi da questo totale gli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna ed il Portogallo, oppure tra la Spagna e il Portogallo.»;
3) il testo dell'articolo 7, paragrafo 6, è sostituito dal testo seguente:
«6. Secondo la procedura prevista ai paragrafi 2 e 4
si può fissare un limite quantitativo su base regionale
quando le importazioni di un determinato prodotto in una regione della Comunità superino le percentuali regionali seguenti delle quantità stabilite conformemente ai paragrafi 2 e 2 bis:
Germania28,5 %»
Benelux10,5 %»
Francia18,5 %»
Italia15,0 %»
Danimarca3,0 %»
Irlanda1,0 %»
Regno Unito23,5 %»
Grecia2,0 %»
Spagna7,5 %»
Portogallo1,5 %»
4) il paragrafo seguente è aggiunto all'articolo 7:
«12. Nel 1986, per introdurre i limiti quantitativi a livello comunitario oppure a livello di regioni comunitarie, diverse da Spagna e Portogallo, se non sono disponibili le cifre calcolate sulla base del paragrafo 2 bis oppure se esse sono inferiori a quelle calcolate sulla base delle norme in vigore prima dell'ampliamento, si continuerà eccezionalmente ad utilizzare queste ultime.
Allo scopo di introdurre i limiti regionali per la Spagna e il Portogallo, se le cifre relative alle importazioni per il 1985 non sono disponibili, il totale delle importazioni viene fissato conformemente al paragrafo 2 bis, ma sulla base delle cifre relative alle importazioni del 1984».
Articolo 3
L'allegato al presente protocollo costituisce parte integrante del medesimo. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Articolo 4
1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. Esso è applicabile a decorrere dal 1g gennaio 1986 e rimane in vigore durante il periodo di validità dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare ungherese sul commercio dei tessili.
Articolo 5
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
EWG:L777UMBI01.95
FF: 7UIT; SETUP: 01; Hoehe: 676 mm; 88 Zeilen; 4094 Zeichen;
Bediener: HELM Pr.: C;
Kunde: 38086 Montan Italien
ALLEGATO
>SPAZIO PER TABELLA>
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