27 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 366 / 11
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay sul commercio
dei tessili , a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla
Comunità
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
da un lato , e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY ,
dall'altro ,
VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee , in data 1° gennaio
1986 ,
VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay sul commercio dei
tessili , siglato il 2 luglio 1982 , in seguito denominato « accordo»,
HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo , a seguito dell'adesione
del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea , e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :
«Conformemente all'articolo 8 , paragrafo 6 , dell'accor
do , si può fissare un limite quantitativo su base regionale
quando le importazioni di un determinato prodotto in
una regione della Comunità superino , rispetto alle
quantità stabilite conformemente al suddetto articolo 8 ,
paragrafi 2 e 2 bis , le percentuali regionali seguenti :
Articolo 1
Il testo dell'accordo modificato conformemente al presente
protocollo , compresi gli allegati e i protocolli che ne
costituiscono parte integrante , è redatto in portoghese e
spagnolo ed i testi portoghese e spagnolo fanno fede come i
testi originali .
Germania 28,5%
Benelux 10,5%
Francia 18,5%
Italia 15,0%
Danimarca 3,0%
Irlanda 1,0%
Regno Unito 23,5%
Grecia 2,0%
Spagna 7,5 %
Portogallo 1,5% »
Articolo 2
L'accordo è modificato come segue :
1 ) i limiti stabiliti nell'allegato II vengono aumentati fino a
raggiungere i quantitativi indicati nell'allegato del pre
sente protocollo ;
2 ) il paragrafo seguente è inserito all'articolo 8 :
«2 bis . Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 nel
1986 , le importazioni complessive della Comunità ,
effettuate nel corso dell'anno precedente in provenienza
da tutti i paesi terzi , vengono calcolate in base alle
importazioni della Comunità nella sua composizione al
31 dicembre 1985 ed alle importazioni della Spagna e del
Portogallo . Vengono esclusi da questo totale gli scambi
tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre
1985 e la Spagna ed il Portogallo , oppure tra la Spagna e
il Portogallo .»;
3 ) il testo del protocollo C è sostituito dal testo seguente :
4 ) il paragrafo seguente è aggiunto all'articolo 8 :
« 12 . Nel 1986 , per introdurre i limiti quantitativi a
livello comunitario oppure a livello di regioni comunita
rie , diverse da Spagna e Portogallo , se non sono dispo
nibili le cifre calcolate sulla base dell'articolo 8 , paragra
fo 2 bis oppure se esse sono inferiori a quelle calcolate
sulla base delle norme in vigore prima dell'ampliamento ,
si continuerà eccezionalmente ad utilizzare queste ulti
me .
Allo scopo di introdurre i limiti regionali per la Spagna e
il Portogallo , se le cifre relative alle importazioni per il
1985 non sono disponibili , il totale delle importazioni
viene fissato conformemente al paragrafo 2 bis , ma sulla
base delle cifre relative alle importazioni del 1984».
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2 . Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1986 e
rimane in vigore durante il periodo di validità dell'accordo
tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale
dell'Uruguay sul commercio dei tessili .
Articolo 3
L'allegato al presente protocollo costituisce parte integrante
del medesimo . Il presente protocollo costituisce parte inte
grante dell'accordo .
Articolo 4
1 . Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno
del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si
notificano l'espletamento delle procedure necessarie a tal
fine .
Articolo S
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua
danese , francese , greca , inglese , italiana , olandese , porto
ghese , spagnola e tedesca , ciascun testo facente ugualmente
fede .
ALLEGATO
Categoria Designazione delle merci Unità
Limiti
quantitativi
comunitari
nel 1986
50 Tessuti di lana o di peli fini tonnellate 1 403
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