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Protocollo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau
Gazzetta ufficiale n. L 026 del 28/01/1983 pag. 0045
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PROTOCOLLO
tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau
LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, firmato il 27 febbraio 1980 a Bruxelles,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Il presente protocollo copre le attività di pesca per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nel 1983.
Per ciascun esercizio annuo di detto perido, i limiti di cui all'articolo 4 sono i sguenti:
1. Navi per la pesca demersale a strascico:
7 500 tsl. Durante ciascun esercizio annuo una parte di questo tonnellaggio può essere utilizzata in modo che la media annua del suo equivalente non superi 3 500 tsl;
2. 25 tonniere congelatrici (classe di 900 tsl in media).
3. 25 tonniere per la pesca con le canne, senza attrezzature di trasformazione (classe di 130 tsl in media).
Articolo 2
1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 9 dell'accordo è stabilita, per il periodo contemplato nell'articolo 1, a 4 275 000 ECU, vale a dire a 1 425 000 ECU per ciascuno esercizio annuo di applicazione del presente protocollo.
2. Detta compensazione copre anche le somme dovute a norma dei periodi di regime provvisorio concordati a partire dal 1o marzo 1982.
Articolo 3
La destinazione della compensazione di cui all'articolo 2 è di esclusiva competenza del governo della Guinea-Bissau.
Articolo 4
1. La compensazione è versata in tre rate annue di uguale importo.
2. I fondi di compensazione saranno versati in un conto aperto presso un organismo finanziario a scelta del governo della Guinea-Bissau.
Articolo 5
La Comunità parteciperà inoltre al finanziamento di un programma scientifico guineano destinato a migliorare la conoscenza delle risorse della pesca della zona di pesca della Repubblica di Guinea-Bissau, entro il limite di 250 000 ECU per il periodo di cui all'arti- colo 1.
Articolo 6
La mancata esecuzione da parte della Comunità dei versamenti previsti dal presente protocollo comporta la sospensione dell'accordo di pesca.
Articolo 7
Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
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