N . C 15/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 21.1.87
II
(Atti preparatori)
COMMISSIONE
Raccomandazione di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo
sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democra-
tica popolare d'Algeria, che fissa, per il periodo 1° novembre 1986—31 ottobre 1987 l'importo
aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva
non trattato originario dell'Algeria
COM(86) 633 def/2
(Presentata dalla Commissione al Consiglio Vii dicembre 1986)
(87/C 15/08)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
visto il trattato che istituisce la Comunità economica eu-
ropea, in particolare l'articolo 43,
visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità econo-
mica europea e la Repubblica democratica popolare
d'Algeria (x), entrato in vigore in data 1 ° novembre
1978, in particolare l'allegato B di questo accordo,
vista la raccomandazione della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che occorre approvare l'accordo sotto
forma di scambio di lettere tra la Comunità economica
europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria,
che fissa, per il periodo 1° novembre 1986—31 ottobre
1987 l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo appli-
cabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva
non trattato, della sottovoce 15.07 A I della tariffa doga-
nale comune e originario dell'Algeria,
Articolo 1
L'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comu-
nità economica europea e la Repubblica democratica po-
polare d'Algeria, che fissa, per il periodo 1° novembre
1986—31 ottobre 1987 l'importo aggiuntivo da detrarre
dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità
di olio d'oliva non trattato, della sottovoce 15.07 A I
della tariffa doganale comune e originario dell'Algeria, è
approvato a nome della Comunità.
Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la
persona abilitata a firmare l'accordo al fine d'impegnare
la Comunità.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes-
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Co-
munità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi ele-
menti e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
(') GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 2.
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