ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (86) 367
Vol. 1986/0164
Disclaimer
Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit
règlement.
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5
der genannten Verordnung freigegeben.
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
C0MC86) 36? def.
Bruxelles, 24 luglio 1986
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
Difesa della Comunità e dei suoi Stati membri
nella crisi del Consiglio Internazionele dello Stagno
(presentata dalla Commissione al Consiglio)
C0MC86) 367 def.
£ O H - 3 6'?"
Raccomandazione della Commissione al Consiglio
Oggetto : Difesa della Comunità e dei suoi Stati membri nella crisi del Consiglio
Internazionale dello Stagno -
1- Il Consiglio Internazionale dello Stagno (ITC), istituito in applicazione dei
precedenti accordi internazionali sullo stagno, è stato riconfermato dal sesto
Accordo con la composizione, i poteri e le funzioni da questo previsti. Esso
ha la personalità giuridica di diritto internazionale e gli sono accordati sul
territorio dello Stato ospite - il Regno Unito - i privilegi e le immunità
previste da una convenzione di sede e dall' "International Tin Council
(Immunities and Pivileges) Order 1972".
2. Il sesto Accordo internazionale sullo stagno è stato firmato da 22 Stati (fra i
quali i dieci Stati membri della CEE al 31 dicembre 1985) e dalla CEE.
Questa è membro dell'ITC a tutti gli effetti in virtù* dell'articolo 56
dell'Accordo, che la designa espressamente attribuendole il diritto di voto su
tutti i problemi che rilevano dalla sua competenza. Le decisioni in materia di
gestione dello stock regolatore, in quanto strumenti di politica commerciale,
rientrano in questa competenza che la Comunità ha esecitato regolarmente.
3. Il finanziamento dell'ITC è a carico dei suoi membri. Sul piano intraco-
munitario è stato convenuto che esso restava a carico dei soli Stati membri.
Questi hanno sistematicamente versato all1 ITC l'insieme dei contributi della
parte comunitaria che - in pratica - veniva loro richiesta direttamente.
Questo accordo sembra essere contestato dai creditori dell'ITC. A questo
proposito occore rilevare che l'allegato B dell'Accordo - che fissa la chiave
- 2 -
di ripartizione - fa risultare a carico della Comunità una determinata
precentuale di partecipazione alle spese, in seguito suddivisa fra i suoi dieci
Stati membri.
4. Dal 24 ottobre 1985 l'ITC ha sospeso i pagamenti per le operazioni dello
stock regolatore, avendo praticamente esaurito le proprie disponibilità
finanziarie. I suoi debiti verso le banche e gli agenti del London Metal
Exchange ammontano a parecchi milioni di sterline. Un creditore (la Standard
Chartered Bank) ha aperto una procedura giudiziaria davanti alla High Court
of Justice per far condannare a titolo solidale con l'ITC l'insieme dei suoi
membri, ivi compresa la CEE. Questo creditore ha potuto essere tacitato
grazie ad una transazione che ha messo a sua disposizione le ultime quantità
di stagno di cui disponeva l'ITC. Altri creditori hanno aperto procedure tanto
giudiziarie che arbitrali contro l'ITC.
Essendo chiaro che questi non sarà più in misura di far fronte a nessun
debito, le banche da un lato e gli agenti di cambio dall'altro si sono riuniti
in consorzi per tentare di mettere in causa la responsabilità finanziaria dei
membri dell'ITC per i debiti di quest'ultimo.
5. E' inevitabile, tanto a causa della posizione giuridica della CEE in seno
all'ITC che stante il vantaggio per i creditori di agire contro un responsabile
in più in un affare di tale importanza, che i consorzi, se decideranno di agire
davanti alla magistratura britannica contro i membri dell'ITC, seguiranno il
precedente della Standard Chartered Bank e citeranno tanto gli Stati membri
che la CEE.
6. Un'azione del genere mette in causa le misure di politica commerciale
realizzate attraverso gli interventi dell'ITC tanto sul mercato dello stagno che
su quello dei capitali legati al finanziamento di questo mercato; misure che -
secondo le pretese dei creditori - sono state decise dall'insieme dei membri
responsabili della politica commerciale condotta dall' ITC.
Spetta quindi alla Comunità, sul piano delle relazioni intracomunitarie,
assumere le responsabilità che le sono proprie per far fronte alle conseguenze
delle misure di politica commerciale messe in causa. Stanti le intese
- 3 -
politiche che reggono gli accordi sui prodotti di base, questa responsabilità
dovrà essere affrontata esprimendo con una soia voce una posizione comune
della Comunità e dei suoi Stati membri. La stessa soluzione s'impone,
d'altronde per il fatto che l'azione giudiziaria metterebbe in causa allo stesso
modo, nel quadro d'un accordo sui prodotti di base, tanto le finanze
comunitarie che quelle degli Stati membri.
7. Oltre a questo aspetto giuridico e politico - che è fondamentale in materia
di relazioni intracomunitarie negli accordi sui prodotti di base - sussiste un
interesse concreto innegabile ad organizzare un'azione comune nei confronti
delle pretese dei creditori dell'ITC. Questi, in effetti, si preparano a mettere
in causa un certo numero di principi fondamentali che devono inevitabilmente
essere difesi secondo una linea comune. Essi sono :
l'immunità sovrana o funzionale degli Stati;
l'immunità sovrana o funzionale della Comunità;
la responsabilità finanziaria limitata o illimitata dei membri di
organizzioni internazionali;
il diritto dei creditori a surrogarsi all'organizzazione internazionale per
pretendere dai membri di questa le risosrse che sono ad essa in
dispensabili per perseguire i suoi scopi.
Se anche una sola delle parti convenute dovesse soccombere su uno di questi
punti le conseguenze pregiudicherebbero l'insieme della Comunità e dei suoi
Stati membri.
Ad esempio, una decisione che non riconoscesse l'immunità sovrana della
Comunità potrebbe comportare, in definitiva, un pregiudizio per il bilancio
comunitario.
8. Onde esprimere in maniera efficace e rapida la posizione comune della
Comunità e dei suoi Stati membri nei termini relativamente brevi (15 giorni
per la Comunità) che sono imposti dalla procedura, la Commissione rac
comanda al Consiglio di decidere il principio della designazione di un solo
difensore (un solicitor assistito da un barrister) che rappresenti la Comunità
e i suoi Stati membri.
- 4 -
In applicazione dell'intesa politica che regge gli accordi sui prodotti di base,
gli Stati membri che lo desiderano potranno inoltre farsi rappresentare da un
secondo difensore i cui interventi - che riguarderanno eventuali aspetti
particolari propri allo Stato membro in questione - si situeranno rigoro
samente nel quadro della posizione comune, avranno per scopo di sostenere e
sviluppare questa posizione e verranno effettuati di concerto con il difensore
della Comunità e dell'insieme dei suoi Stati membri.
f t * * * * « * « *
La Commissione chiede pertanto al Consiglio di decidere
che un solo solicitor assistito da un barrister rappresenti e difenda la
Comunità e l'insieme dei suoi Stati membri, sulla base di una posizione
comune, nelle azioni giudiziarie che verranno intentate nei loro
confronti da creditori del Consiglio Internazionale dello Stagno;
che gli Stati membri che lo desiderano possano farsi assistere e
rappresentare, per gli aspetti che sono loro particolari, da un secondo
difensore i cui interventi si situeranno rigorosamente nel quadro della
posizione comune, avranno per obiettivo di sostenere e sviluppare questa
posizione e verranno effettuati di concerto con il difensore della
Comunità e dell'insieme degli Stati membri.
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