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Regolamento (CE) n. 2573/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa, per la campagna di pesca 2002, i prezzi di vendita dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 344 del 28/12/2001 pag. 0055 - 0056
Regolamento (CE) n. 2573/2001 della Commissione
del 20 dicembre 2001
che fissa, per la campagna di pesca 2002, i prezzi di vendita dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(1), modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 6,
considerando quanto segue:
(1) Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario pari almeno al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo di orientamento.
(2) I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2002 sono stati fissati per l'insieme dei prodotti considerati dal regolamento (CE) n. 2563/2001 del Consiglio(3).
(3) I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli.
(4) Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d'intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di adeguamento per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nella Comunità.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi di vendita comunitari dei prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, nonché le presentazioni e i coefficienti ai quali essi si riferiscono, validi per la campagna di pesca 2002, figurano nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2002.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.
Per la Commissione
Franz Fischler
Membro della Commissione
(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
(2) GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.
(3) Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
>SPAZIO PER TABELLA>
Forme di presentazione commerciale:
- Interi, non puliti: pesci che non hanno subito alcun trattamento.
- Puliti: prodotti almeno eviscerati.
- Eviscerati e decapitati: corpo di calamaro privo di viscere e capo.
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