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Regolamento (CEE) n. 1325/86 della Commissione del 5 maggio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro di intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato
Gazzetta ufficiale n. L 117 del 06/05/1986 pag. 0014 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0202
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0202
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1325/86 DELLA COMMISSIONE
del 5 maggio 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro di intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 715/86 (4), ha istituito un regime di vendita a prezzo ridotto del burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato;
considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3143/85, nel contratto di vendita è indicata, tra l'altro, l'azienda in cui il burro concentrato sarà imballato per essere commercializzato; che, dall'esperienza acquisita, è risultato che gli operatori hanno difficoltà a rispettare tale obbligo contrattuale; che tale disposizione determina una rigidità che non è indispensabile ai fini dei controlli previsti; che è pertanto opportuno renderla più elastica;
considerando che nell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3143/85 è fissato il termine per la trasformazione del burro in burro concentrato e il suo imballaggio; che, dato che le vendite di burro concentrato hanno registrato recentemente un andamento sfavorevole, gli operatori non possono più rispettare il termine fissato senza andare incontro a notevoli rischi commerciali connessi alla data limite per l'utilizzazione indicata sull'imballaggio del burro concentrato in virtù di disposizioni nazionali; che tale situazione congiunturale è tale da compromettere l'avvenire del regime; che è pertanto opportuno derogare temporaneamente al termine quale è stato fissato;
considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3143/85, gli imballaggi hanno un contenuto netto massimo di 3 kg; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, e segnatamente della domanda dei ristoranti e degli enti, occorre portare il contenuto netto massimo degli imballaggi a 10 kg;
considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3143/85, il burro concentrato può essere oggetto, entro certi limiti, dell'incorporazione di azoto; che dall'esperienza acquisita è risultato che, per il burro concentrato al 99,8 % al minimo, è opportuno maggiorare il limite dell'aumento del volume risultante dal trattamento di cui al suddetto articolo; che è altresì opportuno rendere più elastica la disposizione dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, del suddetto regolamento, concernente la chiusura dell'imballaggio;
considerando che le disposizioni del presente regolamento sono vantaggiose per gli operatori e sono pertanto applicabili ai contratti in corso di esecuzione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e per i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 3143/85 è modificato come segue:
1. All'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, è aggiunto il testo seguente:
« Tuttavia, la totalità del burro concentrato può, previo accordo dell'organismo competente, essere imballata per essere commercializzata in un'azienda diversa da quella indicata nel contratto di vendita ».
2. All'articolo 4, paragrafo 4, è aggiunto il testo seguente:
« Tuttavia, per i contratti conclusi anteriormente al 1o maggio 1986, il predetto termine scade il 1o settembre 1986 ».
3. L'articolo 5 è modificato come segue:
a) Al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
« Tuttavia, per il burro concentrato avente un tenore di materia grassa butirrica minima di 99,8 %, l'aumento di volume risultante da tale trattamento è limitato al 20 % del volume del burro concentrato prima del trattamento ».
b) Nel paragrafo 4, secondo comma i termini « imballaggi ermeticamente chiusi » sono sostituiti dai termini « imballaggi chiusi ».
c) Nel paragrafo 5 i termini « massimo di 3 kg » sono sostituiti da « massimo di 10 kg ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.
(4) GU n. L 65 del 7. 3. 1966, pag. 18.
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