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Regolamento (CEE) n. 2811/86 della Commissione dell'11 settembre 1986 che modifica i regolamenti (CEE) nn. 1665/72, 3083/73, 1546/75, 2514/78 e 1117/79 relativi al settore delle sementi
Gazzetta ufficiale n. L 260 del 12/09/1986 pag. 0008 - 0009
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2811/86 DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 1986
che modifica i regolamenti (CEE) nn. 1665/72, 3083/73, 1546/75, 2514/78 e 1117/79 relativi al settore delle sementi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 3 bis, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 5 e l'articolo 9,
visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agraria comune (3), in particolare l'articolo 5,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1355/86 del Consiglio ha modificato il regolamento (CEE) n. 2358/71 includendo il sorgo ibrido destinato alla semina nell'elenco dei prodotti sottoposti all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e assoggettandolo al sistema del prezzo di riferimento previsto per il granturco ibrido;
considerando che, in virtù degli articoli 106 e 300 dell'atto di adesione, l'aiuto previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 è concesso alle sementi prodotte in Spagna ed in Portogallo; che occorre determinare il fatto generatore del diritto all'aiuto basandosi sulla campagna di commercializzazione 1985/1986; che è opportuno prendere in considerazione il 1o marzo 1986 come la data in cui è intervenuto il fatto generatore; che il regolamento (CEE) n. 465/86 del Consiglio, del 25 febbrario 1986, che fissa, per le campagne 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988, gli importi dell'aiuto nel settore delle sementi applicabili in Spagna ed in Portogallo (4), non ha previsto aiuti per le sementi raccolte in Portogallo durante la campagna 1985/1986;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (5), è stato abrogato dal regolamento (CEE) n. 1676/85;
considerando che è quindi necessario modificare i regolamenti della Commissione seguenti:
- regolamento (CEE) n. 1665/72, del 28 luglio 1972, relativo alle modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera e la fissazione della tassa di compensazione per il granturco ibrido destinato alla semina (6),
- regolamento (CEE) n. 3083/73, del 14 novembre 1973, relativo alle comunicazioni dei dati necessari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1377/79 (8),
- regolamento (CEE) n. 1546/75, del 18 giugno 1975, che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi (9),
- regolamento (CEE) n. 2514/78, del 26 ottobre 1978, relativo alla registrazione negli Stati membri dei contratti di moltiplicazione delle sementi nei paesi terzi (10),
- regolamento (CEE) n. 1117/79, del 6 giugno 1979, che stabilisce i prodotti del settore delle sementi soggetti al regime dei titoli d'importazione (11);
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle sementi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il regolamento (CEE) n. 1665/72 è modificato come segue:
1.1. Nel titolo del regolamento, i termini « per il granturco ibrido destinato alla semina » sono sostituiti dai seguenti:
« per il granturco ibrido e per il sorgo ibrido destinati alla semina ».
1.2. Nell'articolo 4, dopo i termini « granturco ibrido » sono aggiunti i seguenti:
« e un sorgo ibrido ».
2. Il regolamento (CEE) n. 3083/73 è modificato come segue:
2.1. Nell'articolo unico, i termini « granturco ibrido destinato alla semina » sono sostituiti dai seguenti:
« granturco ibrido e sorgo ibrido destinati alla semina ».
2.2. Nell'allegato, ai punti 10 e 11 sono aggiunti, dopo i termini « granturco ibrido », rispettivamente « e il sorgo ibrido » e « e del sorgo ibrido ».
2.3. Nella nota (9), primo trattino, dopo i termini « granturco ibrido », sono aggiunti i termini:
« e il sorgo ibrido ».
3. Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1546/75 è sostituito dal seguente:
« Articolo 1
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85, il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi si considera intervenuto il 1o agosto successivo all'inizio di ogni campagna di commercializzazione. Tuttavia, per le sementi raccolte in Spagna e per quanto concerne la campagna 1985/1986, il fatto generatore si considera intervenuto il 1o marzo 1986 ».
4. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2514/78, al punto 7 sono aggiunti i termini seguenti:
« e sorgo ibrido ».
5. Nella tabella che figura all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/79, sono aggiunti i termini seguenti:
« 10.07 C. Sorgo:
I. Ibridi destinati alla semina ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 20.
(5) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.
(6) GU n. L 175 del 2. 8. 1972, pag. 40.
(7) GU n. L 314 del 15. 11. 1973, pag. 20.
(8) GU n. L 166 del 4. 7. 1979, pag. 6.
(9) GU n. L 157 del 19. 6. 1975, pag. 14.
(10) GU n. L 301 del 28. 10. 1978, pag. 10.
(11) GU n. L 139 del 7. 6. 1979, pag. 11.
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