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Regolamento (CEE) n. 2889/86 della Commissione del 18 settembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato
Gazzetta ufficiale n. L 267 del 19/09/1986 pag. 0013 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 21 pag. 0273
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 21 pag. 0273
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2889/86 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/86 (4), ha istituito un regime di vendita a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato;
considerando che l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3143/85 fissa il termine per la trasformazione del burro in burro concentrato e per il suo imballaggio; che il regolamento (CEE) n. 1325/86 della Commissione (5) ha disposto una deroga a detto termine per i contratti conclusi anteriormente al 1o maggio 1986, tenuto conto del fatto che l'andamento sfavorevole delle vendite di burro concentrato non permetteva agli operatori di rispettare il termine prescritto senza incorrere in considerevoli rischi commerciali connessi alla data limite di utilizzazione indicata sull'imballaggio del burro concentrato in virtù di disposizioni nazionali; che la campagna pubblicitaria recentemente lanciata allo scopo di promuovere la vendita di tale prodotto produrrà risultati soltanto dopo un certo periodo di tempo; che è quindi opportuno prorogare ulteriormente il termine per i contratti conclusi anteriormente al 1o maggio 1986, affinché gli operatori possano approfittare di tale promozione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3143/85, la data del 1o settembre 1986 è sostituita da quella del 1o novembre 1986.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.
(3) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.
(4) GU n. L 151 del 5. 6. 1986, pag. 20.
(5) GU n. L 117 del 6. 5. 1986, pag. 14.
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