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Regolamento (CEE) n. 3157/86 della Commissione del 16 ottobre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato
Gazzetta ufficiale n. L 294 del 17/10/1986 pag. 0008 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0016
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0016
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3157/86 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2889/86 (4), ha introdotto un regime di vendita a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato;
considerando che, per rendere possibile un maggiore smaltimento di burro concentrato, occorre aumentare la riduzione del prezzo del burro quale è determinato all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3143/85 ed adeguare in conformità l'importo della garanzia di trasformazione di cui al paragrafo 4;
considerando che dall'esperienza acquisita è risultato che è opportuno chiarire talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3143/85 in materia di controllo per precisare che l'insieme del commercio al dettaglio, indipendentemente dalla sua struttura, è escluso dal campo d'applicazione dei controlli; che occorre pertanto estendere alle centrali d'acquisto delle imprese di distribuzione al dettaglio l'articolo 7, paragrafo 3 del suddetto regolamento, con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1152/86 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2385/86 (6), ha previsto azioni di pubblicità e di promozione a favore del burro concentrato destinato al consumo diretto; che dall'esperienza acquisita è risultato che è necessario rafforzare tali azioni per migliorare la diffusione di questo prodotto; che a tale scopo è preferibile lasciare agli operatori interessati la possibilità di promuovere il loro prodotto invece di prevedere la ripercussione integrale dell'incidenza della riduzione del prezzo di vendita del burro d'intervento sino alla fase del commercio al dettaglio; che è pertanto necessario sopprimere l'esigenza enunciata nell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3143/85, prevedendo che gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione i prezzi di vendita al dettaglio del burro concentrato effettivamente praticati;
che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, primo comma del regolamento (CEE) n. 3143/85, le prove necessarie per lo svincolo della garanzia di trasformazione devono essere fornite entro 12 mesi dalla conclusione del contratto; che è opportuno, per far fronte a difficoltà di natura amministrativa, portare tale periodo a diciotto mesi;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 3143/85 è modificato come segue:
1. Nell'articolo 2, paragrafo 1 i termini « 243 ECU » sono sostituiti da « 263 ECU ».
2. Nell'articolo 2, paragrafo 4 i termini « 253 ECU » sono sostituiti da « 273 ECU ».
3. All'articolo 7, paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente:
« e quelli effettuati dalle centrali d'acquisto delle imprese di distribuzione al dettaglio ».
4. L'articolo 8 è soppresso.
5. Nell'articolo 9, paragrafo 5, primo comma, i termini « dodici mesi » sono sostituiti da « diciotto mesi ».
6. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 10
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
- il martedì di ogni settimana i quantitativi di burro venduti, distinguendo quelli per i quali è prevista la trasformazione in un altro Stato membro;
- all'inizio di ogni trimestre, i prezzi di vendita al dettaglio del burro concentrato constatati nel trimestre precedente ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il punto 3 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 25 novembre 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.
(3) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.
(4) GU n. L 267 del 19. 9. 1986, pag. 13.
(5) GU n. L 105 del 22. 4. 1986, pag. 15.
(6) GU n. L 206 del 30. 7. 1986, pag. 23.
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