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Regolamento (CEE) n. 3217/84 del Consiglio del 6 novembre 1984 che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta (1985)
Gazzetta ufficiale n. L 306 del 23/11/1984 pag. 0047 - 0049
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3217/84 DEL CONSIGLIO
del 6 novembre 1984
che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta ( 1985 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che le disposizioni del protocollo aggiuntivo all ' accordo che istituisce un ' associazione tra la Comunità economica europea e Malta ( 1 ) sono scadute ;
considerando che nell ' attesa dell ' entrata i vigore di un nuovo protocollo occorre prorogare per il 1985 il regime che la Comunità applica negli scambi commerciali con Malta nell ' ambito dell ' associazione con questo paese ;
considerando che , in mancanza di un protocollo previsto dall ' articolo 118 dell ' atto di adesione del 1979 , la Comunità deve prendere le misure di cui all ' articolo 119 di detto atto ; che la misura tariffaria in questione si applicherà quindi alla Comunità a nove ;
considerando che il protocollo aggiuntivo summenzionato prevede l ' abolizione totale dei dazi doganali per i prodotti ai quali esso si applica ; che , tuttavia , per un certo numero di prodotti il beneficio dell ' esenzione dai dazi è limitato a dei massimali oltre i quali possono essere ristabiliti dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi ; che occorre pertanto fissare i massimali da applicare nel 1985 ; che per l ' applicazione del regime dei massimali è necessario che la Comunità sia regolarmente informata dell ' evoluzione delle importazioni dei prodotti di cui trattasi originari di Malta ; che è pertanto opportuno assoggettare l ' importazione di letti prodotti a un sistema di sorveglianza ;
considerando che questo obiettivo può essere raggiunto avvalendosi di un tipo di gestione basato sull ' imputazione , su scala comunitaria , delle importazioni dei prodotti considerati ai massimali man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in consumo ; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena i dette massimali siano stati raggiunti a livello comunitario ;
considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve in particolare seguire lo stato d ' imputazione nei confronti dei massimali ed informarne gli Stati membri ; che questa collaborazione dev ' essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le misure idonee a ristabilire i dazi delle tariffe doganali allorchù uno dei detti massimali sia stato raggiunto ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985 le importazioni nella Comunità a nove dei prodotti originari di Malta , enumerati nell ' allegato , sono sottoposte a massimali annui ed a sorveglianza comunitaria .
La designazione dei prodotti di cui al primo comma , le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali sono indicati in allegato .
2 . Le imputazioni ai massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di messa in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme contenute nel protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa , allegato al protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all ' accordo che istituisce un ' associazione tra la Comunità economica europea e Malta ( 2 ) .
Una merce può essere imputata al massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali .
Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato , a livello comunitario , in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite dai commi precedenti .
Con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 4 , gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite . 3 . Non appena i massimali sono raggiunti , la Commissione ha facoltà di ristabilire , mediante regolamento e sino alla fine dell ' anno civile , la riscossione dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi .
4 . Gli Stati membri trasmettono alla Commissione , entro il quindicesimo giorno di ogni mese , i prospetti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente . Su richiesta della Commissione , essi comunicano tale prospetto ogni dieci giorni entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade .
Articolo 2
Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento la Commissione prende tutte le misure idonee in stretta collaborazione con gli Stati membri .
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 6 novembre 1984 .
Per il Consiglio
Il Presidente
J . O'KEEFFE
( 1 ) GU n . L 304 del 29 . 11 . 1977 , pag . 2 .
( 2 ) GU n . L 111 del 28 . 4 . 1976 , pag . 3 .
ALLEGATO
Elenco dei prodotti la cui importazione è sottoposta a massimali nel 1985
Numero d ' origine * Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Codice Nimexe * Volume del massimale in tonnellate *
1 * 2 * 3 * 4 * 5 *
I M 1 * 55.05 * Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto * 55.05 - tutti i numeri * massimale sospeso *
I M 2 * Altri tessuti di cotone * 55.09 - tutti i numeri * massimale sospeso *
I M 3 * 56.04 * Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ( continue o in fiocco ) , cardati , pettinati o altrimenti preparati per la filature * 56.04 - tutti i numeri * massimale sospeso *
I M 4 * 60.05 * Indumenti esterni , accessori di abbigliamento ed altri manufatti , a maglia non elastica nù gommata * 60.05 - tutti i numeri * massimale sospeso *
I M 5 * 61.01 * Indumenti esterni per uomo e per ragazzo * 61.01 - tutti i numeri * 1 203
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