23. 11 . 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 305/ 1
I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
REGOLAMENTO (CEE) N» 3255/84 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 1984
che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e
ai semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune ilei mercati nel settore dei cereali ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
1018/84 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al
valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da
applicare nel quadro della politica agricola comune (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
2543/73 (*), in particolare l'articolo 3,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione
dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle
semole e semolini di grano sono stati fissati dal
regolamento (CEE) n. 3131 /84 (*) e dai successivi
regolamenti modificativi ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi, occorre
applicare per il calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto
dall articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n. 974/71 (6), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 855/84 Q,
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete, constatati
durante un periodo determinato, in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino
precedente e del predetto coefficiente ;
che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21
novembre 1984 ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui
al regolamento (CEE) n . 3131 /84 ai prezzi d'offerta e ai
corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza,
conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore
conformemente all'allegato al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di
cui all'articolo 1 , lettere a), b), e c), del regolamento
(CEE) n . 2727/75 sono fissati nell'allegato.
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 23 novembre
1984.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n. L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 1 .
0 GU n. L 107 del 19 . 4. 1984, pag. 1 .
(3) GU n. 106 del 30. 10 . 1962, pag. 2553/62.
O GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973, pag. 1 .
O GU n . L 293 del 10 . 11 . 1984, pag. 1 .
(') GU n. L 106 del 12. 5. 1971 , pag. 1 .
O GU n . L 90 dell' I . 4. 1984, pag. 1 .
N. L 305/2 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 23 . 11 . 84
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 22 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importa
zione applicabili ai cereali , alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
(ECU/t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Prelievi
10.01 B I Frumento tenero e frumento sega
lato 58,17
10.01 B II Frumento duro 109,2400
10.02 Segala 71,91 0
10.03 Orzo 71,60
10.04 Avena 55,85
10.05 B Granturco, diverso dal granturco
ibrido destinato alla semina 67,88 00
10.07 A Grano saraceno 0
10.07 B Miglio o o
10.07 C Sorgo 80,90 0
10.07 DI Triticale 0
10.07 D II Altri cereali o o
11.01 A Farine di frumento o di frumento
segalato 95,28
11.01 B Farine di segala 114,52
11.02 A la) Semole e semolini di frumento duro 182,66
1 1 .02 A I b) Semole e semolini di frumento
tenero 101,97
(') Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente
da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
0 Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono appli
cati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei diparti
menti francesi d'oltremare.
(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importa
zione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo
all' importazione nella Comunità è diminuito di 50 % .
0 Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati
direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito
di 0,60 ECU/t.
(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e
trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei
regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della
Commissione.
0 All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale),
viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.
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