N. L 305/8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 23 . 11 . 84
REGOLAMENTO (CEE) N. 3258/84 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 1984
che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771 /75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle uova ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3643/81 (2), in
particolare l'articolo 8, paragrafo 4,
considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta
franco frontiera di un prodotto, in appresso denomi
nato prezzo d'offerta, scenda ad disotto del prezzo
limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve
essere aumentato di un importo supplementare pari
alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta ;
che il prezzo d'offerta è determinato conformemente
all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della
Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo
supplementare applicabile alle importazioni di
prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi (3), modi
ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1 527/73 (4) ;
considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito
per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi ; che,
tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi
terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, infe
riori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere
stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esporta
zioni da questi altri paesi ;
considerando che, a norma dei regolamenti nn . 54/65/
CEE (*), 1 83/66/CEE (6), 765/67/CEE 0, (CEE) n .
59/70 (8) e (CEE) n. 2164/72 (9), i prelievi ali importa
zione di uova in guscio di volatili da cortile originarie
e in provenienza da Polonia, Repubblica del Sudafrica,
Australia, Romania o Bulgaria non sono aumentati di
un importo supplementare per quanto concerne i
prodotti importati in conformità dell'articolo 4 bis del
regolamento n . 163/67/CEE ;
considerando che dal controllo regolare dei dati sui
quali è basata la determinazione del prezzo medio
d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 ,
lettera a), del regolamento (CEE) n . 2771 /75 risulta che
per le importazioni elencate nell'allegato devono essere
fissati importi supplementari nella misura ivi indicata ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per il pollame e le uova,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Gli importi supplementari , previsti dall'articolo 8 del
regolamento (CEE) n . 2771 /75 per i prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento stesso,
menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente
all'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre
1984.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 282 dell' i . 11 . 1975, pag. 49.
0 GU n. L 364 del 19 . 12. 1981 , pag. 1 .
(3) GU n. 129 del 28 . 6. 1967, pag. 2577/67.
(*) GU n. L 154 del 9 . 6 . 1973, pag. 1 .
(5) GU n . 59 dell'8 . 4. 1965, pag. 848/65.
(6) GU n . 211 del 19. 11 . 1966, pag. 3602/66.
0 GU n . 260 del 27. 10 . 1967, pag. 24.
O GU n. L 11 del 16. 1 . 1970, pag. 1 .
O GU n . L 232 del 12. 10 . 1972, pag. 3 .
23 . 11 . 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 305/9
ALLEGATO
Importi supplementari per determinati prodotti elencati nell'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera
a), del regolamento (CEE) n. 2771/75
Numero
delta tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Importosupplementare Designazione dell'importazione
I ECU/100unitàI
04.05 Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altri
menti conservati, zuccherati o non :
A. Uova in guscio, fresche o conservate : l
I. Uova di volatili da cortile :
a) Uova da cova (a) \l
2. altre 2,00 origine : Svezia
ECU/ 100 kgl
b) altre 30,00 Tutte le importazioni (b)
(a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanio le uova di volatili che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti
delle Comunità europee.
(b) L'importo supplementare non si applica ai prodotti importati in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento n. 163/67/CEE.
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