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Regolamento (CEE) n. 3276/84 del Consiglio del 22 novembre 1984 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 307 del 24/11/1984 pag. 0004 - 0005
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3276/84 DEL CONSIGLIO
del 22 novembre 1984
recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,
visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,
considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;
considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria, e che, negli altri casi, siano sospesi totalmente;
considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica dei settori interessati, è opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti menzionati in allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.
Le sospensioni sono applicabili dal 1o gennaio al 30 giugno 1985.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1984.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BRUTON
ALLEGATO
1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Aliquota dei dazi autonomi % // // // // ex 03.01 B I e) 1 // Spinaroli (Squalus acanthias), freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi // 6 // ex 03.02 A I f) // Merluzzi carbonari (Pollachius virens), salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'affumicatura o all'essiccamento (a) // 9 // ex 03.02 A II d) // Filetti di merluzzi carbonari (Pollachius virens), salati o in salamoia, destinati all'affumicatura o all'essiccamento (a) // 10 // ex 07.03 E // Funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione della sottovoce 07.01 Q I, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato // 0 // ex 07.04 B // Funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione della sottovoce 07.01 Q I, disseccati, disidratati o evaporati, interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto (a) (c) // 0 // ex 07.04 B // Peperoni dolci rossi o verdi, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi, con contenuto di umidità non superiore a 9,5 %, ma non altrimenti preparati // 10 // ex 15.07 D I b) 2 // Olio di soia purificato presentato in flaconi di vetro; ciascun flacone contiene 10 litri d'olio di soia purificato contenente in peso: // // // - al minimo 8,5 % e al massimo 12 % di esteri dell'acido palmitico, // // // - al minimo 2,5 % e al massimo 4,7 % di esteri dell'acido stearico, // // // - al minimo 22,4 % e al massimo 29 % di esteri dell'acido oleico, // // // - al minimo 46,6 % e al massimo 53,7 % di esteri dell'acido linoleico, // // // - al minimo 7,4 % ed al massimo 11 % di esteri dell'acido linolenico, // // // e d'un tenore: // // // - in acidi grassi liberi non superiore a 5 millimole per kg d'olio, // // // - in fosfalipidi corrispondente ad un tenore in azoto non superiore a 0,04 milligrammi per g d'olio // // // L'olio di soia sopra descritto è destinato alla fabbricazione di emulsioni iniettabili (a) // 8 con riscossione massima di 125 ECU per 100 kg peso netto + un importo di compensazione previsto in talune condizioni // ex 16.05 A // Granchi delle specie King (Paralithodes Camtchaticus), Hanasaki (Paralithodes brevipes), Kegani (Erimacrus isenbecki), Queen (Chionoecetes spp.), Geryon quinquedens, Neolithodes asperrimus e Lithodes antartica, semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più // 0 // ex 16.05 B // Gamberetti della specie Pandalus borealis, bolliti, sgusciati, anche congelati o seccati, destinati all'industria della trasformazione dei prodotti di cui alla voce 16.05 (a) (c) // 17,5 // ex 16.05 B // Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o salse (a) (c) // 10 // // //
(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
(c) La sospensione non è tuttavia ammessa quando la lavorazione è effettuata da imprese di vendita al minuto o da imprese di ristoro.
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