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Regolamento (CEE) n. 3278/84 del Consiglio del 22 novembre 1984 relativo all' apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune (1985)
Gazzetta ufficiale n. L 307 del 24/11/1984 pag. 0009 - 0011
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3278/84 DEL CONSIGLIO
del 22 novembre 1984
relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune (1985)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che per il ferro-silicio della sottovoce 73.02 C la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuale di 20 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale; che questo volume deve, tuttavia, essere ridotto a 12 600 tonnellate al fine di tener conto delle importazioni abituali dai paesi dell'AELE che possono essere effettuate in esenzione da dazi doganali, in virtù degli accordi conclusi con tali paesi, nonché degli obblighi contratti nei confronti di un paese terzo che ha un diritto di negoziatore originario per tale volume contingentale; che pertanto è opportuno aprire, il 1o gennaio 1985, il contingente tariffario in questione ripartendolo tra gli Stati membri;
cconsiderando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingentale considerato;
considerando che negli ultimi tre anni, per i quali sono disponibili esaurienti dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni del prodotto in questione provenienti da paesi terzi che non beneficiano di un regime preferenziale equivalente, alle seguenti percentuali:
1.2.3.4 // // // // // Stati membri // 1981 // 1982 // 1983 // // // // // Benelux // 9,99 // 7,75 // 11,24 // Danimarca // 0 // 0 // 0 // Germania // 59,50 // 72,26 // 76,83 // Grecia // 0,06 // 0,01 // 0,04 // Francia // 2,96 // 1,31 // 0,30 // Irlanda // 0 // 0,01 // 0 // Italia // 14,48 // 13,62 // 2,63 // Regno Unito // 13,01 // 5,04 // 8,96 // // // //
considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato del ferrosilicio durante il 1985, la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue:
Benelux 9,53
Danimarca 0,01
Germania 68,59
Grecia 0,03
Francia 1,67
Irlanda 0,01
Italia 11,04
Regno Unito 9,12
considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima parte e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 95 % circa del volume contingentale;
considerando che le aliquote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente e informarne gli Stati membri; considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale in uno Stato membro si rende disponibile una forte rimanenza dell'aliquota, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;
considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1985, è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 12 600 tonnellate di ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune.
2. Le importazioni del prodotto in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali secondo un altro regime tariffario preferenziale non sono imputabili sul contingente tariffario suddetto.
3. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.
4. Nei limiti di questo contingente tariffario, la Grecia applica dazi calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1979.
Articolo 2
1. Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti.
2. Una prima parte di 12 000 tonnellate viene suddivisa tra gli Stati membri; le aliquote che, salvo l'articolo 5 sono valide dal 1o gennaio al 31 decembre 1985, ammontano per gli Stati membri a:
1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 1 144 // Danimarca // 1 // Germania // 8 215 // Grecia // 20 // Francia // 200 // Irlanda // 1 // Italia // 1 325 // Regno Unito // 1 094
3. La seconda parte, di 600 tonnellate, costituisce la riserva.
Articolo 3
1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro - quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2 - ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.
2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 2,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.
3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.
Articolo 4
Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 decembre 1985.
Articolo 5
Gli Stati membri trasferiscono alla riseva, al più tardi il 1o ottobre 1985, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, al 15 settembre 1985, ecceda del 20 % il volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il 1o ottobre 1985, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate al 15 settembre 1985 ed imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva. Articolo 6
Gli Stati membri possono limitare a determinate destinazioni la possibilità d'imputazione alle loro aliquote. In tal caso il controllo dell'utilizzazione per le particolari destinazioni prescritte si effettua applicando le disposizioni comunitarie in materia.
Articolo 7
La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.
Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1985, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.
Articolo 8
1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente comunitario.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.
3. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni del prodotto in questione, presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.
Articolo 9
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.
Articolo 10
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1984.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BRUTON
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