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Regolamento (CEE) n. 3287/84 della Commissione del 23 novembre 1984 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito
Gazzetta ufficiale n. L 307 del 24/11/1984 pag. 0033 - 0033
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3287/84 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 1984
relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitata dai pescherecci degli Stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 320/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984 e la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3175/84 (4), prevede dei contingenti di sogliola per il 1984;
considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque, delle zone CIEM V b (zona CE) e VI, da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate del Regno Unito, hanno esaurito il contingente assegnato per il 1984; che il Regno Unito ha proibito la pesca di questa popolazione a partire del 15 novembre 1984; che è quindi necessario di riferirsi a tale data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle zone CIEM V b (zona CE) e VI, eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito, hanno esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1984.
La pesca della sogliola nelle acque delle zone CIEM V b (zona CE) e VI, eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrata nel Regno Unito, è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile dal 15 novembre 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1984.
Per la Commissione
Giorgios CONTOGEORGIS
Membro della Commissione
(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.
(3) GU n. L 37 dell'8. 2. 1984, pag. 1.
(4) GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 1.
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