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Regolamento (CEE) n. 3291/84 della Commissione del 23 novembre 1984 che modifica per la quinta volta il regolamento (CEE) n. 1371/84 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 307 del 24/11/1984 pag. 0038 - 0038
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3291/84 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 1984
che modifica per la quinta volta il regolamento (CEE) n. 1371/84 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7,
visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84, in particolare l'arti- colo 13,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1371/84 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3201/84 (5), ha fissato le modalità di applicazione del prelievo supplementare;
considerando che l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1371/84 stabilisce che la prima riscossione del prelievo supplementare viene effetuata entro 55 giorni dalla fine del secondo trimestre; che, tenuto conto delle difficoltà di carattere amministrativo incontrate in molti Stati membri, occorre autorizzare un'ulteriore proroga del termine di riscossione del prelievo per i primi due trimestri di applicazione;
considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1371/84, il testo del paragrafo 1, lettera c) è sostituito dal seguente testo:
« c) gli Stati membri, ad eccezione della Grecia e dell'Italia, sono autorizzati a riscuotere, per i primi due trimestri di applicazione, il 50 % del prelievo dovuto per questo periodo entro i 75 giorni successivi al 30 settembre 1984 e a riscuotere il saldo entro i 45 giorni successivi alla fine del primo periodo di dodici mesi ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.
(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.
(4) GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11.
(5) GU n. L 299 del 17. 11. 1984, pag. 25.
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