N. L 344/24 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 19. 12. 80
REGOLAMENTO (CEE) N. 3301/80 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1980
che modifica il regolamento (CEE) n . 1682/80 che fissa le tasse di compensazione
nel settore delle sementi
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per le sementi ,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2358/71 del Consiglio,
del 26 ottobre 1971 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle sementi ('), modi
ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1968/80 (2 ),
in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,
considerando che il regolamento (CEE) n . 1682/80
della Commissione (3), ha fissato le tasse di compensa
zione nel settore delle sementi per un determinato
tipo di granturco ibrido destinato alla semina ;
considerando che successivamente è stata constatata
una notevole variazione dei prezzi offerta franco fron
tiera che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del rego
lamento (CEE) n . 1665/72 della Commissione (4),
conduce a modificare tali tasse ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CEE) n . 1682/80 è sosti
tuito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta uffi
ciale delle Comunità europee.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1980 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
( i ) GU n . L 246 del 5 . 11 . 1971 , pag. 1 .
(2) GU n . L 192 del 26 . 7 . 1980 , pag . 1 .
(3 ) GU n . L 166 dell' i . 7 . 1980, pag. 43 .
(«) GU n . L 175 del 2. 8 . 1972, pag. 49 .
19 . 12. 80 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 344/25
ALLEGATO
Tassa di compensazione applicabile al granturco ibrido destinato alla semina
(ECU/100 kg)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Importo della
tassa di
compensazione (')
Paese d'origine
delle importazioni
ex 10.05 Granturco :
\ A. ibrido, destinato alla semina :
I I. ibrido doppi e ibridi top cross 3,6 Austria
\l 3,8 Ungheria
4,1 Iugoslavia
I 5,6 USA
10,9 Romania
\\l 14,7 Canada
14,7 Altri paesi
II . ibridi a tre vie 13,8 Ungheria
16,8 Romania
Il 16,8 Altri paesi (2 )
III. ibridi semplici 16,1 Ungheria
26,4 Canada
32,8 USA
II 32,8 Altri paesi (3 )
(') Questa tassa di compensazione non può superare il 4 % del valore in dogana.
(2) Ad eccezione dell'Austria, del Canada, della Iugoslavia e degli USA.
(3 ) Ad eccezione dell'Austria, della Romania, della Spagna e della Iugoslavia .
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