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Regolamento (CEE) n. 3306/84 della Commissione del 23 novembre 1984 relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili (categoria 86) originari di Hong Kong
Gazzetta ufficiale n. L 308 del 27/11/1984 pag. 0027 - 0028
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3306/84 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 1984
relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili (categoria 86) originari di Hong Kong
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3762/83 (2), in particolare l'articolo 11,
considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi; che le importazioni nel Regno Unito di prodotti della categoria 86, rispettivamente elencati in allegato e originari di Hong Kong, hanno superato i livelli di cui al paragrafo 3 di detto articolo;
considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82, è stata notificata a Hong Kong, il 22 ottobre 1984, una domanda di consultazioni; che, in seguito a tali consultazioni, si è deciso di sottoporre i prodotti tessili in esame a limiti quantitativi per gli anni dal 1984 al 1986;
considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82;
considerando che i prodotti in questione, esportati da Hong Kong tra il 1o gennaio 1984 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito per il 1984;
considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetta spediti da Hong Kong prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'importazione nel Regno Unito di prodotti originari di Hong Kong, delle categorie riportate in allegato, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.
Articolo 2
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti da Hong Kong verso il Regno Unito prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.
2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento da Hong Kong verso il Regno Unito sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82.
3. Tutti i prodotti spediti da Hong Kong a decorrere dal 1o gennaio 1984 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia, detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetta spediti da Hong Kong prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica fino al 31 dicembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1984.
Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente
(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 106.
(2) GU n. L 380 del 31. 12. 1983, pag. 1.
ALLEGATO
1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Cate- goria // Numero della tariffa doganale comune // Codice Nimexe (1984) // Designazione delle merci // Paese terzo // Stato membro // Unità // Limiti quantitativi dal 1o gennaio al 31 dicembre // // // // // // // // // 86 // 61.09 A B C E // 61.09-20, 30, 40, 80 // Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici: Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, diversi dai reggiseno, di tessuto o di maglia, anche elastici // Hong Kong // UK // 1 000 pezzi // 1984: 650 1985: 675 1986: 708 // // // // // // // //
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