27 . 11 . 84 N. L 308/29Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
REGOLAMENTO (CEE) N. 3307/84 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 1984
relativo all'accettazione delle offerte di frumento tenero panificabile presentate
all'intervento nell'ottobre 1984 in applicazione del regolamento (CEE) n . 1810/84
considerando, che, per quanto concerne le offerte
presentate nel mese di ottobre gli Stati membri hanno
fornito le informazioni previste dal regolamento (CEE)
n . 1810/84 ; che da tali informazioni risulta che le
offerte presentate superano i quantitativi previsti ; che
è pertanto opportuno fissare le percentuali di ridu
zione ad esse applicabili,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 25 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1018/84 (2),
visto il regolamento (CEE) n . 1810/84 della Commis
sione, del 28 giugno 1984, relativo ad una misura
particolare d' intervento per il frumento tenero di
qualità panificabile minima all'inizio della campagna
1984/ 1985 (3), modificato dal regolamento (CEE) n .
2440/84 (4), in particolare l'articolo 3 , paragrafo 2,
considerando che , a norma dell'articolo 3 , paragrafo 2,
del regolamento (CEE) n . 1810/84, in base alle infor
mazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione
constata se le offerte presentate all' intervento per
ciascuno dei mesi di agosto, settembre e ottobre, supe
rano i quantitativi che possono essere ammessi all' in
tervento ai sensi dell'articolo 1 , paragrafo 1 , del regola
mento (CEE) n . 1810/84, e fissa, in caso affermativo, la
percentuale di riduzione da applicare alle offerte rice
vute ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Alle offerte di frumento tenero di qualità panificabile
minima, presentate agli organismi d' intervento a
norma del regolamento (CEE) n . 1810/84 durante
l'ottobre 1984, si applica una riduzione dell'89,73 % .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comu
nità europee.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 281 dell' 1 . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n . L 107 del 19 . 4. 1984, pag. 1 .
(3) GU n . L 170 del 29 . 6 . 1984, pag. 33 .
(
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