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Regolamento (CEE) n. 3308/84 della Commissione del 23 novembre 1984 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 308 del 27/11/1984 pag. 0030 - 0030
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3308/84 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 1984
relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi della Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 320/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984 e la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizone di dette parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3175/84 (4), fissa la parte del TAC disponibile per la Comunità durante il 1984 di merluzzo carbonaro nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, d (zona CE) e IV, conformemente agli obblighi della Comunità risultanti dall'accordo di pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (5);
considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta al TAC e degli obblighi della Comunità risultanti dal succitato accordo col Regno di Norvegia, è necessario che la Commissione fissi la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito la parte del TAC disponibile per la Comunità;
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di detta popolazione da parte di navi della Comunità hanno raggiunto la parte del TAC disponibile per la Comunità durante il 1984,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, d (zona CE) e IV, eseguite da parte, di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro, abbiano esaurito la parte del TAC disponibile per la Comunità durante il 1984.
La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, d (zona CE) e IV, eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrata in uno Stato membro, è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1984.
Per la Commissione
Giorgios CONTOGEORGIS
Membro della Commissione
(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.
(3) GU n. L 37 dell'8. 2. 1984, pag. 1.
(4) GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 1.
(5) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 14.
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