27 . 11 . 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 308/31
REGOLAMENTO (CEE) N. 3309/84 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 1984
che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse
da quelle congelate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 805/68 del Consiglio, del
27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine ('), modificato da
ultimo dall'atto di adesione della Grecia (2), in partico
lare l'articolo 12, paragrafo 8 ,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione
per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle
congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n .
2140/84 (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n . 3000/84 (4) ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui
al regolamento (CEE) n . 2140/84 ai dati ed alle quota
zioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a
modificare i prelievi attualmente in vigore conforme
mente all'allegato al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le
carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati
nell'allegato.
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre
1984.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 26 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24.
(2) GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979 , pag. 17 .
O GU n . L 196 del 26 . 7. 1984, pag. 29 .
(4) GU n . L 283 del 27 . 10 . 1984, pag. 9 .
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione , del 26 novembre 1984, che (issa i prelievi all'importa
zione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate (') per il periodo che
inizia il 3 dicembre 1984
(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale
comune
Iugoslavia (2)
Austria/Svezia/
Svizzera
Altri paesi terzi
— Peso vivo —
01.02 A II (a) 53,790 22,734 122,641
— Peso netto —
02.01 A II a) 1
02.01 A II a) 2
02.01 A II a) 3
02.01 Ali a) 4 aa)
02.01 A II a) 4 bb)
02.06 C I a) 1
02.06 C I a) 2
16.02 B III b) 1 aa)
102,201
81,761
122,641
43,195
34,556
51,834
64,792
74,113
64,792
74,113
74,113
233,018
186,415
279,621
349,527
399,811
349,527
399,811
399,811
(') In conformità del regolamento (CEE) n . 435/80, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari
degli Stati africani , dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei
dipartimenti francesi d'oltremare .
(2) Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regola
mento (CEE) n . 1725/80 (GU n . L 170 del 3 . 7. 1980, pag. 4).
(a) Il prelievo applicabile ai giovani bovini maschi destinati all' ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o
uguale a 300 kg, importati alle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n .
805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , e dalle disposizioni prese per la sua applicazione, è
totalmente o parzialmente sospeso in conformità a tali disposizioni .
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