27 . 11 . 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 308/33
REGOLAMENTO (CEE) N. 3310/84 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 1984
che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate
zioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a
modificare i prelievi conformemente all'allegato del
presente regolamento,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 805/68 del Consiglio, del
27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine ('), modificato da
ultimo dall'atto di adesione della Grecia (2), in partico
lare l'articolo 12, paragrafo 8 ,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione
per le carni bovine congelate sono stati fissati dal rego
lamento (CEE) n . 2141 /84 (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 3001 /84 (4) ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui
al regolamento (CEE) n . 2141 /84 ai dati ed alle quota
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi all'importazione per le carni bovine conge
late sono fissati nell'allegato .
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre
1984.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag. 24.
(2) GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979, pag. 17 .
O GU n . L 196 del 26 . 7. 1984, pag. 33 .
(*) GU n . L 283 del 27. 10 . 1984, pag. 11 .
N. L 308/34 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 27. 11 . 84
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 26 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importa
zione per le carni bovine congelate (') per il periodo che inizia il 3 dicembre 1984
(ECU/ 100 kg)
Numero della tariffa doganale comune Importo
\ — Peso netto —
02.01 A II b) 1 187,683
02.01 Ali b) 2 150,146 (a)
02.01 A II b) 3 234,604
02.01 A II b) 4 aa) 281,524
02.01 AH b) 4 bb) 1 1 234,604 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 22 (b) 234,604 (a)
02.01 AH b) 4 bb) 33 322,8 15 (a)
(') In conformità del regolamento (CEE) n . 435/80 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari
degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei
dipartimenti francesi d'oltremare.
(a) II prelievo applicabile a questi prodotti , importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del rego
lamento (CEE) n . 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 , e dalle disposizioni prese in applica
zione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità- di tali disposizioni .
(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato
conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.
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