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Regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo all' apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo
Gazzetta ufficiale n. L 354 del 29/12/1980 pag. 0001 - 0081
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 11 pag. 0194
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3320/80 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1980
relativo all ' apertura , alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via sviluppo
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che , in conformità dell ' offerta presentata nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo ( UNCTAD ) , la Comunità economica europea ha concesso , dal 1971 , preferenze tariffarie generalizzate , in particolare per prodotti industriali finiti e semilavorati di paesi in via di sviluppo ; che il periodo iniziale di dieci anni di applicazione del sistema di tali preferenze scade nel 1980 ;
considerando che il ruolo positivo svolto dagli schemi delle preferenze generalizzate nel miglioramento dell ' accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze è stato riconosciuto nel corso della nona sessione del comitato speciale delle preferenze dell ' UNCTAD ; che , in questa stessa sede , è stato previsto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero stati pienamente conseguiti entro la fine del 1980 e di prorogarne , in conseguenza , la durata oltre il periodo iniziale , che una revisione globale di detti schemi dovrebbe intervenire nel 1990 ;
considerando che è pertanto opportuno che la Comunità continui ad applicare preferenze tariffarie generalizzate , nel quadro delle conclusioni concordate in seno all ' UNCTAD conformemente all ' intenzione manifestata , in seno a detto comitato , specialmente dall ' insieme dei paesi che concedono preferenze ;
considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva , totale o parziale , con la possibilità di correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi in conseguenza della sua applicazione , comprese quelle che potrebbero verificarsi negli Stati dell ' Africa , dei Caraibi e del Pacifico ( Stati ACP ) ;
considerando tuttavia che la maggior parte dei paesi che concedono preferenze escludono dal trattamento preferenziale il settore dei prodotti tessili ; che nel quadro dello schema comunitario di preferenze generalizzate tali prodotti hanno sempre formato oggetto di un regime particolare secondo il quale , per i prodotti di cotone e assimilati , le preferenze erano originariamente concesse , sotto forma di massimali in franchigia di dazi , ai soli paesi beneficiari di preferenze generalizzate che fossero firmatari dell ' accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone ( ALT ) o che assumessero nei confronti della Comunità impegni analoghi a quelli esistenti nel quadro di detto accordo ;
considerando che , poiché l ' accordo ALT è stato sostituito da un accordo sul commercio internazionale dei tessili ( AMF ) , a partire dal 1980 la Comunità riservato , per i prodotti contemplati da quest ' ultimo accordo , il beneficio delle preferenze , concesse sotto forma di massimali in franchigia doganale , unicamente ai prodotti originari dei paesi e territori che hanno firmato , nel quadro dell ' AMF , accordi bilaterali nei quali è prevista una limitazione quantitativa delle loro esportazioni di taluni prodotti tessili verso la Comunità , o eventualmente di quei paesi che assumessero nei confronti della Comunità impegni analoghi ; che , per questi prodotti , è opportuno pertanto che la Comunità continui ad applicare le preferenze tariffarie generalizzate sulla base stessi principi , fino alla scadenza dell ' accordo AMF e degli accordi bilaterali conclusi con certi paesi fornitori ; che , considerato il carattere particolare che può rivestire il commercio dei prodotti in questione , sembra opportuno stabilire i volumi delle importazioni preferenziali in tonnellate , in pezzi o in paia , secondo una ripartizione dei prodotti in categorie e sulla base di una percentuale uniforme , per ciascuna di queste categorie , delle importazioni complessive nella Comunità nel 1977 ; che , per garantire a ciascuno dei suddetti paesi e territori l ' accesso categoria di prodotti , massimali tariffari distinti per beneficiario , ripartiti o meno tra gli Stati membri ;
considerando che , per i prodotti non contemplati dall ' AMF , sembra possibile concedere il beneficio delle preferenze ai paesi e territori normalmente beneficiari negli altri settori industriali ;
considerando che , per i prodotti di iuta e di cocco , è stato convenuto che le preferenze sarebbero state concesse unicamente nel quadro di misure particolari da stabilire con i paesi in via di sviluppo esportatori ; che tali misure hanno fino ad oggi riguardato l ' India e lo Sri Lanka per i prodotti di cocco , nonché l ' India , la Tailandia e il Bangladesh per i prodotti di iuta ; che , per questi ultimi prodotti , il Nepal si trova in una situazione comparabile a quella della Tailandia , per cui sembra opportuno estendere il beneficio preferenziale a questo paese , nonché , per quanto riguarda i prodotti di iuta e di cocco , agli altri paesi in via di sviluppo meno progrediti ;
considerando che , per il settore dei tessili , nel 1980 è stato possibile constatare un sostanziale miglioramento del regime , tenuto conto del rinnovo dell ' AMF e della conclusione di accordi bilaterali con taluni paesi e territori fornitori ; che si è potuto realizzare tale notevole miglioramento soltanto adoperandosi per mantenere la sua compatibilità con la situazione del settore comunitario interessato e per garantire una ripartizione più equilibrata dei vantaggi concessi ai paesi e territori beneficiari ;
considerando che , nei negoziati commerciali multilaterali , conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio , la Comunità ha ribadito che per i paesi in via di sviluppo meno progrediti , figuranti nell ' elenco ripreso nell ' allegato G , dovrebbe essere previsto un trattamento speciale ogni qualvolta ciò si riveli possibile a loro favore ;
considerando che è opportuno riservare il beneficio del regime tariffario preferenziale ai prodotti originari dei paesi e territori considerati ; che la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista dall ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ( 4 ) ;
considerando che il 1° gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica il sistema comunitario delle preferenze generalizzate , conformemente al ' articolo 117 dell ' atto di adesione del 1979 ; che è quindi opportuno maggiorare di una percentuale forfettaria del 2 % i limiti preferenziali comunitari applicati nel 1980 ;
considerando che il regime preferenziale comunitario applicabile alla Iugoslavia per i prodotti tessili risulta esclusivamente dalle disposizioni dell ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ( 5 ) ; che , pertanto , l ' inserimento della Iugoslavia nella lista dei paesi beneficiari si effettua nel quadro della dichiarazione comune relativa al protocollo n . 1 e agli articoli 8 , 9 e 10 ;
considerando che , per i prodotti contemplati dall ' AMF , sembra opportuno applicare una certa percentuale uniforme ai dati relativi alle importazioni totali per categoria di prodotti , realizzate dai beneficiari nel 1977 nella Comunità , per determinare il volume preferenziale a dazio nullo spettante a questi ultimi ;
considerando che per i prodotti non contemplati dall ' AMF , gli obiettivi predetti possono essere raggiunti mediante l ' istituzione , per ciascuna categoria di prodotti , di massimali tariffari ripartiti o meno tra gli Stati membri ( non distinti per beneficiario ) , di un volume corrispondente , in generale , al 55 ù del totale delle importazioni della categoria dei prodotti in oggetto effettuate nella Comunità nel 1977 dall ' insieme dei beneficiari ;
considerando che è pertanto opportuno che la Comunità apra nel 1981 :
- per ciascuna categoria di prodotti contemplati dall 'AMF che formano oggetto degli allegati A e B , massimali tariffari comunitari a dazio nullo , distinti per beneficiario , rispettivamente ripartiti o meno tra gli Stati membri , entro il limite dei quantitativi indicati in ciascuna delle colonne ( 6 ) degli allegati suddetti , a fianco di ogni paese o territorio di origine ;
- per ciascuna categoria di prodotti non contemplati dall ' AMF , originari dei paesi e territori enumerati nell ' allegato F , massimali tariffari comunitari a dazio nullo , ripartiti o meno tra gli Stati membri , non distinti per beneficiario , entro il limite dei quantitativi indicati nella colonna ( 5 ) dell ' allegato C oppure , per ciascuna categoria di prodotti riportati nell ' allegato D , di un volume corrispondente , in generale , al 55 % del totale delle importazioni della categoria di prodotti in oggetto effettuate nella Comunità nel 1977 dall ' insieme dei beneficiari ; che le imputazioni , nel quadro di ciascun massimale inerente ai prodotti degli allegati C e D , debbono generalmente essere contenute nel limite di un importo massim comunitario rispettivamente di 30 e 50 % per i prodotti originari di uno dei paesi e territori predetti ;
- per i manufatti di iuta e di cocco di cui all ' allegato E , una sospensione totale dei dazi doganali a favore dei paesi beneficiari indicati nella colonna ( 3 ) a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti contenuti nella colonna ( 2 ) ;
considerando che , per quanto riguarda i massimali tariffari comunitari relativi ai prodotti degli allegati A e C :
- è necessario garantire tra l ' altro l ' uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori a detti massimali e l ' applicazione senza discontinuità dei tassi previsti per questi ultimi tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri sino all ' esaurimento dei massimali ;
- un sistema di utilizzazione di questi massimali , basato su una ripartizione tra Stati membri , sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti massimali , tenendo conto dei principi sopra enunciati ;
- le imputazioni effettive sui massimali possono effettuarsi soltanto per prodotti presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine ;
- a questo stadio , è opportuno ricorrere ad un criterio di ripartizione forfettaria dei massimali in oggetto tra gli Stati membri ; che , basandosi su criteri di ordine economico generale relativi al commercio estero nel settore tessile , ed in particolare all ' evoluzione delle importazioni tessili nella Comunità nel corso degli ultimi anni , le percentuali di partecipazione iniziale di ciascuno Stato membro ai massimali comunitari suddetti sono stabilite ai seguenti livelli per l ' esercizio contingentale considerato :
Germania : 28 % *
Benelux : 10 % *
Francia : 18 % *
Italia : 15 % *
Danimarca : 3 % *
Irlanda : 1 % *
Regno Unito : 23 % *
Grecia : 2 % *
- pur senza pregiudicare la loro natura comunitaria , sembra possibile prevedere , a questo stadio , un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione tra gli Stati membri ; che , allo stadio attuale , questa ripartizione sembra in generale attuabile secondo le percentuali indicate nella tabella di cui sopra ; che , nell ' ambito delle quote nazionali , il ripristino dei dazi doganali normali ha luogo non appena possibile quando viene raggiunto il livello di ciascuna quota ;
- il metodo di gestione di questi massimali deve prevedere il ripristino immediato dei dazi doganali non appena verranno raggiunti a livello comunitario i massimali suddetti e , del pari , per i prodotti dell ' allegato C , gli importi massimi comunitari ;
considerando che , quanto ai massimali tariffari comunitari inerenti ai prodotti degli allegati B e D , gli obiettivi perseguiti possono essere raggiunti con il ricorso ad un metodo di gestione basato sull ' importazione , su scala comunitaria , sui massimali e , per i prodotti dell ' allegato D , anche sugli importi massimi succitati , delle importazioni dei prodotti in oggetto a mano a mano che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e scortati da un certificato di origine ; che tale metodo di gestion deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi doganali non appena vengono raggiunti a livello comunitario i massimali o gli importi massimi in parola ;
considerando che le forme di gestione per i prodotti di cui allegati A , B , C e D richiedono una collaborazione stretta e molto rapida tra gli Stati membri e la Commissione , la quale , fra l ' altro , deve quanto riguarda i massimali ripartiti o non ripartiti e gli importi massimi ed informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commission possa adottare le opportune misure per ripristinare i dazi doganali in modo generale o particolare no appena viene raggiunto uno dei massimali o degli importi massimi ;
considerando che in questo contesto , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dell ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . A decorrere dal 1° gennaio e sino al 31 dicembre 1981 , i dazi della tariffa doganale comune sono :
- totalmente sospesi per i prodotti di iuta e di cocco di cui all ' allegato E ;
- totalmente sospesi nel quadro di massimali tariffari comunitari , ripartiti o meno tra gli Stati membri , per i prodotti di cui allegati A , B , C e D .
2 . Il beneficio del regime di cui al paragrafo 1 è riservato ai prodotti originari dei paesi o territori ;
- enumerati singolarmente nella colonna ( 5 ) degli allegati A e B o riportati nell ' allegato G ;
- enumerati nell ' allegato F , per i prodotti di cui agli allegati C e D ;
- indicati alla colonna ( 3 ) dell ' allegato E a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti contenuti nella colonna ( 2 ) .
3 . Le importazioni che fruiscono già dell ' esenzione doganale in virtù di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili sui massimali tariffari di cui al paragrafo 1 . L ' ammissione al beneficio del regime preferenziale istituito dal presente regolamento è subordinata al rispetto della nozione di prodotti originari che è definita secondo la procedura prevista all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 . Tuttavia il regime preferenziale comunitario applicabile alla Iugoslavia risulta esclusivamente dalle disposizioni dell ' accordo provvisorio tra la Comunità e la Iugoslavia .
4 . Per quanto riguarda i tappeti di lana o di peli fini della voce 58.01 della tariffa doganale comune , i certificati di origine ad essi inerenti devono indicare il numero di nodi per metro di catena .
5 . I massimali sono gestiti conformemente alle disposizioni che seguono .
SEZIONE I
Disposizioni riguardanti la gestione dei massimali tariffari comunitari inerenti ai prodotti degli allegati B e D
Articolo 2
1 . Fatti salvi gli articolo 3 e 4 , il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso , per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto degli allegati B e D , entro il limite di un massimale comunitario :
- pari al quantitativo stabilito nella colonna ( 6 ) dell ' allegato B a fianco di ciascuno dei paesi o territori di origine enumerati nella colonna ( 5 ) del medesimo allegato ;
- pari , per i prodotti riportati all ' allegato D , al 56,1 % del totale delle importazioni della categoria di prodotti in oggetto effettuate nella Comunità dall ' insieme dei beneficiari nel 1977 . In nessun caso , tuttavia , il massimale che risulta da questo calcolo potrà superare il 127,5 % del volume preferenziale dell ' esercizio 1978 .
2 . Fatti salvi gli articoli 3 e 4 , nel quadro di ciascun massimale inerente ai prodotti dell ' allegato D , le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori enumerati nell ' allegato F devono essere contenute in un importo massimo comunitario che costituisca il 50 % di detto massimale .
Articolo 3
1 . Non appena vengono raggiunti a livello comunitario i massimali stabiliti o calcolati in forza dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei paesi o territori beneficiari delle preferenze per i prodotti dell ' allegato B o dell ' insieme dei paesi o territori beneficiari delle preferenze per i prodotti dell ' allegato D , la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all ' importazione dei prodotti in causa da ciascuno o da tutti i paesi o territori in questione , fino a scadenza del periodo di cui all ' articolo 1 , paragrafo , .
2 . Non appena gli importi massimi calcolati in forza dell ' articolo 2 , paragrafo 2 , previsti per li importazioni nella Comunità dei prodotti originari di ciascuno dei paesi o territori beneficiari delle preferenze per i prodotti dell ' allegato D , vengono raggiunti a livello comunitario per uno di questi paesi o territori , la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all ' importazione dei prodotti in causa originari dal paese o territorio in questione , fino a scadenza del periodo di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 .
Articolo 4
La Commissione ripristina , mediante regolamento , l riscossione dei dazi doganali nei confronti di tutti i paesi e territori di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , oppure nei confronti di uno di essi alle condizioni di cui all ' articolo 3 .
SEZIONE II
Disposizioni riguardanti la ripartizione e la gestione dei massimali tariffari comunitari inerenti ai prodotti degli allegati A e C
Articolo 5
1 . La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro dei massimali tariffari comunitari ripartiti tra gli Stati membri , di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , riguarda le categorie di prodotti che formano oggetto degli allegati A e C , per le quali il volume del massimale è indicato ;
- nella colonna ( 6 ) dell ' allegato A , singolarmente , a fianco di ciascun paese o territorio di origine beneficiario , enumerati nella colonna ( 5 ) dello stesso allegato ;
- nella colonna ( 5 ) dell ' allegato C , collettivamente , per l ' insieme dei paesi e territori beneficiari , enumerati nell ' allegato F .
2 . Su ciascuno degli importi dei massimali tariffari inerenti ai prodotti dell ' allegato C , l ' imputazione è limitata , per ciascuno dei paesi e territori beneficiari enumerati nell ' allegato F , all ' importo massimo indicato nella colonna ( 6 ) del suddetto allegato C a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti .
Articolo 6
1 . I massimali tariffari comunitari inerenti ai prodotti degli allegati A e C sono ripartiti in quote secondo il seguente criterio :
Germania : 28 % *
Benelux : 10 % *
Francia : 18 % *
Italia : 15 % *
Danimarca : 3 % *
Irlanda : 1 % *
Regno Unito : 23 % *
Grecia : 2 % *
2 . Ciascuno Stato membro determina la propria quota applicando ai volumi indicati nella colonna ( 6 ) dell ' allegato A e nella colonna ( 5 ) dell ' allegato C la rispettiva percentuale , arrotondando eventualmente il risultato delle operazioni all ' unità superiore ( chilogrammo , pezzo o paio ) .
3 . Ferme restando le disposizioni dell ' articolo 8 , nell ' ambito delle quote nazionali il ripristino della riscossione dei dazio doganali normali interviene non appena possibile quando è raggiunto il livello di ciascuna quota .
Articolo 7
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte a garantire agli importatori dei prodotti in oggetto , stabilit nel loro territorio , la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate .
Articolo 8
La Commissione prende tutti i provvedimenti atti a far rispettare i massimali tariffari comunitari inerenti ai prodotti degli allegati A e C nonché l ' importo massimo di cui all ' articolo 5 , paragrafo 2 . Quando le imputazioni a livello comunitario dei prodotti originari :
- di ciascuno o dell ' insieme dei paesi e territori enumerati nell ' allegato F , oppure
- paesi i prodotti dell ' allegato A , di ciascuno dei paesi o territori enumerati nella colonna ( 5 ) dello stesso allegato ,
sull ' uno o l ' altro dei massimali tariffari comunitari raggiungono :
- il massimale di cui alla colonna ( 6 ) dell ' allegato A ,
- il massimale di cui alla colonna ( 5 ) dell ' allegato C ,
oppure
- l ' importo massimo di cui alla colonna ( 6 ) dell ' allegato C ,
la Commissione comunica senza indugio agli Stati membri la data alla quale , in considerazione di questo fatto , deve essere ripristinato il dazio normale nei confronti del paese o territorio o dei paesi e territori interessati . Questa informazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
SEZIONE III
Disposizioni generali
Articolo 9
Le disposizioni relative al ripristino della riscossione dei dazi doganali normali non si applicano ai paesi indicati nell ' allegato G .
Articolo 10
1 . L ' effettiva imputazione sulle quote nazionali e sui massimali ed importi massimi comunitari delle importazioni dei prodotti in oggetto avviene a mano a mano che i prodotti considerati sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e scortati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 .
2 . Una merce può essere imputata su un massimale o su un importo massimo o ammessa al beneficio di una quota nazionale soltanto se il certificato d ' origine di cui al paragrafo 1 è presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi .
3 . Il grado di esaurimento effettivo dei massimali e degli importi massimi è determinato a livello comunitario in base alle importazioni imputate nelle condizioni definite ai paragrafi 1 e 2 .
4 . Qualsiasi modifica all ' elenco dei beneficiari , in particolare con l ' aggiunta di nuovi paesi o territori , può comportare un corrispondente adeguamento del volume dei massimali o importi massimi comunitari .
Articolo 11
Su richiesta della Commissione , o almeno una volta al mese , gli Stati membri la informano in merito alle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle quote , sui massimali e sugli importi massimi comunitari .
Inoltre gli Stati membri comunicano trimestralmente queste informazioni all ' Istituto statistico delle Comuntà europee , secondo le disposizioni della Nomenclature delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri ( Nimexe ) .
Articolo 12
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni del presente regolamento .
Articolo 13
Fatte salve le disposizioni dell ' articolo 1 , lo schema preferenziale , caratterizzato dall ' esenzione dai dazi e dalla classificazione dei prodotti in base agli allegati A , B , C , D ed E quale risulta dalle disposizioni che precedono , è valido per un periodo che termina il 31 dicembre 1982 .
Articolo 14
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1980 .
Per il Consiglio
Il Presidente
Colette FLESCH
( 1 ) GU n . C 298 del 17 . 11 . 1980 , pag . 77 .
( 2 ) Parere emesso il 15 dicembre 1980 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .
( 3 ) GU n . C 331 del 17 . 12 . 1980 , pag . 11 .
( 4 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 1 .
( 5 ) GU n . L 130 del 27 . 5 . 1980 , pag . 92 .
Allegato A-E : vedi G.U .
ALLEGATO F
Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate ( 1 )
I . PAESI INDIPENDENTI
660 Afganistan ( 2 ) * 464 Giamaica * 442 Panama *
208 Algeria * 338 Gibuti ( 2 ) * 801 Papuasia-Nuova Guinea *
236 Alto Volta ( 2 ) * 628 Giordania * 520 Paraguay *
330 Angola * 473 Grenada * 504 Perù *
632 Arabia Saudita * 416 Guatemala * 644 Qatar *
528 Argentina * 488 Guiana * 306 Repubblica Centrafricana ( 2 ) *
453 Bahamas * 260 Guinea ( 2 ) * 456 Repubblica dominicana *
640 Bahrein * 257 Guinea Bissau ( 2 ) * 247 Repubblica del Capo Verde ( 2 ) *
666 Bangladesh ( 2 ) * 310 Guinea equatoriale ( 2 ) * 066 Romania *
469 Barbados * 452 Haiti ( 2 ) * 324 Ruanda ( 2 ) *
284 Benin ( 2 ) * 424 Honduras * 806 Salomone , isole *
676 Birmania * 664 India * 819 Samoa occidentali ( 2 ) *
516 Bolivia * 700 Indonesia * 465 Santa Lucia *
391 Botswana ( 2 ) * 612 Irak * 467 San Vincenzo *
508 Brasile * 616 Iran * 311 São Tomé e Principe ( 2 ) *
328 Burundi ( 2 ) * 048 Iugoslavia * 355 Seicelle e dipendenze ( 2 ) *
675 Butan ( 2 ) * 346 Kenia * 248 Senegal *
696 Cambogia * 812 Kiribati * 264 Sierra Leone *
302 Camerun * 636 Kuwait * 706 Singapore *
244 Ciad ( 2 ) * 684 Laos ( 2 ) * 608 Siria *
512 Cile * 395 Lesotho ( 2 ) * 342 Somalia ( 2 ) *
$720 Cina * 604 Libano * 669 Sri Lanka *
600 * Cipro * 268 Liberia * 224 Sudan ( 2 ) *
480 Colombia * 216 Libia * 492 Suriname *
375 Comore ( 2 ) * 370 Madagascar * 393 Swaziland *
318 Congo * 386 Malawi ( 2 ) * 352 Tanzania ( 2 ) *
728 Corea del Sud * 701 Malaysia * 680 Tailandia *
436 Costarica * 667 Maldive ( 2 ) * 280 Togo *
272 Costa d ' Avorio * 232 Mali ( 2 ) * 817 Tonga ( 2 ) *
448 Cuba * 204 Marocco * 472 Trinidad e Tobago *
460 Dominica * 228 Mauritania * 212 Tunisia *
500 Ecuador * 373 Maurizio * 807 Tuvalu *
220 Egitto * 412 Messico * 350 Uganda ( 2 ) *
428 El Salvador * 336 Mozambico * 524 Uruguay *
647 Emirati arabi uniti * 803 Nauru * 816 Vanuatu *
334 Etiopia ( 2 ) * 672 Nepal ( 2 ) * 484 Venezuela *
815 Figi * 432 Nicaragua * 690 Vietnam *
708 Filipine * 240 Niger ( 2 ) * 652 Yemen del Nord ( 2 ) *
314 Gabon * 288 Nigeria * 656 Yemen del Sud ( 2 ) *
252 Gambia ( 2 ) * 649 Oman * 322 Zaire *
276 Gana * 662 Pakistan * 378 Zambia *
* * 382 Zimbabwe *
( 1 ) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura 1980 [ regolamento ( CEE ) n . 2566/79 , GU n . L 294 del 21 . 11 . 1979 , pag . 5 ] .
( 2 ) Questo paese è anche elencato nell ' allegato G .
II . PAESI E TERRITORI
dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi
476 Antille olandesi
421 Belize
413 Bermude
703 Brunei
044 Gibilterra
740 Hong Kong
451 Indie occidentali
463 Isole Cayman
529 Isole Falkland e dipendenze
813 Isole Petcairn
454 Isole Turks e Caicos
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
811 Isole Wallis e Futuna
743 Macao
377 Mayotte
809 Nuova Caledonia e dipendenze
808 Oceania americana ( 1 )
802 Oceania australiana ( isola Christmas , isole Cocos ( Keeling ) , isole Heard e McDonald , isola Norfolk )
814 Oceanie neozelandese ( isole Cook , isola di Niue , isole Tokelau )
822 Polinesia francese
890 Regioni polari Terre australi ed antartiche francesi
Territorio antartico australiano
329 Sant ' Elena e dipendenze
357 Territoi britannici dell ' Oceano Indiano
Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori .
( 1 ) L ' Oceania americana comprende : Guam , Samoa americane ( compresa l ' isola Swains ) , isole Midway , isole Johnston e Sand , isola Wake ; le isole tutela : Caroline , Marianne e Marshall .
ALLEGATO G
Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo
660 Afganistan * 386 Malawi *
236 Alto Volta * 667 Maldive *
666 Bangladesh * 232 Mali *
284 Benin * 672 Nepal *
391 Botswana * 240 Niger *
328 Burundi * 306 Repubblica Centrafricana *
675 Butan * 247 Repubblica del Capo Verde *
244 Ciad * 324 Ruanda *
373 Comore * 819 Samoa occidentali *
334 Etiopia * 311 São Tomé e Principe *
252 Gambia * 355 Seicelle e dipendenze *
338 Gibuti * 342 Somalia * 260 Guinea * 224 Sudan *
257 Guinea-Bissau * 352 Tanzania *
310 Guinea equatoriale * 817 Tonga *
452 Haiti * 350 Ugnada *
684 Laos * 652 Yemen del Nord *
395 Lesotho * 656 Yemen del Sud
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