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Regolamento (CEE) n. 3320/84 della Commissione del 23 novembre 1984 riguardante l' allegato VII del regolamento (CEE) n. 3588/82 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Iugoslavia
Gazzetta ufficiale n. L 310 del 28/11/1984 pag. 0012 - 0012
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3320/84 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 1984
riguardante l'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3588/82 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Iugoslavia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3588/85 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Iugoslavia (1) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/84 del 24 maggio 1984 (2), in particolare il suo allegato VII, paragrafi 2 e 4,
considerando che il paragrafo 4 del suddetto allegato prevede che il riporto di una parte dei limiti quantitativi specifici di un anno sull'altro può essere deciso conformemente alla procedura prevista all'articolo 14;
considerando che dei fabbisogni si sono manifestati per delle reimportazioni di prodotti della categoria 8 in Italia dopo perfezionamento in Iugoslavia secondo l'articolo 5, paragrafo 3, del suddetto regolamento;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile « Iugoslavia »,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Una quantità di 100 000 pezzi di prodotti tessili della categoria 8 (originari della Iugoslavia), che fanno l'oggetto di limiti quantitativi specifici per le reimportazioni in traffico di perfezionamento passivo previste per il 1983 all'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3588/82, è riportata sui limiti quantitativi corrispondenti previsti per il 1984 e attribuita all'Italia.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1984.
Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente
(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 47.
(2) GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 6.
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