28 . 11 . 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 310/ 13
REGOLAMENTO (CEE) N. 3321/84 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 1984
che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di
cereali e di riso
base di cereali e di riso, nonché alla fissazione antici
pata di tale prelievo per detti prodotti e per gli
alimenti composti a base di cereali Q, modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 1740/78 (8), il prelievo
così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso,
valido in principio per un mese , è modificato quando
il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta
dalla media dei prelievi , computata nella maniera
sopra descritta , di più di 3,02 ECU per tonnellata ;
considerando che per taluni prodotti trasformati il
prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della
restituzione alla produzione accordata ai prodotti di
base in vista della loro trasformazione, conformemente
all'articolo 5 del regolamento (CEE) n . 2744/75 e
all'articolo 2 del regolamento (CEE) n . 1579/74 ; che il
regolamento (CEE) n . 1921 /75 (9), modificato dal rego
lamento (CEE) n . 241 5/75 (10), ha previsto alcune
misure transitorie per i prodotti amidacei ;
considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato
definito dal regolamento (CEE) n . 2744/75 ; che, in
virtù del regolamento (CEE) n . 2742/75 ("), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1026/84 ( 12), per
taluni prodotti trasformati , l'elemento mobile del
prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della
restituzione alla produzione concessa per i prodotti di
base ai fini della loro trasformazione ;
considerando che , al fine di tener conto degli interessi
degli Stati africani , dei Caraibi , del Pacifico nonché dei
paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro
riguardi deve essere diminuito dell' importo dell'ele
mento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di
cereali , nonché d'una parte dell'elemento mobile per
alcuni di essi ; che tale diminuzione deve essere effet
tuata conformemente all'articolo 12 del regolamento
(CEE) n . 706/76 del Consiglio, del 30 marzo 1976,
relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli
e a talune merci risultanti dalla trasformazione di
prodotti agricoli , originari degli Stati dell'Africa, dei
Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltrema
re (u), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
279/80 O ;
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1018/84 (2), in
particolare l'articolo 14, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n . 1418/76 del Consiglio ,
del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune
del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 1025/84 (4), in particolare l'articolo
12, paragrafo 4,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che le norme da applicare per il calcolo
dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui
prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono
contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regola
mento (CEE) n . 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1
a), del regolamento (CEE) n . 1418/76 ; che l' incidenza
sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi
applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in
virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n . 2744/75
del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime
di importazione e di esportazione dei prodotti trasfor
mati a base di cereali e di riso (■'), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n . 1027/84 (6), dalla media dei
prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25
giorni del mese precedente quello dell'importazione ;
che tale media, modificata in funzione del prezzo
d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel
mese dell' importazione è calcolata in funzione della
quantità di prodotti di base che si considera utilizzata
nella fabbricazione del prodotto trasformato o del
prodotto concorrente impiegato come riferimento per
i prodotti trasformati che non contengono cereali ;
considerando che, in applicazione del regolamento
(CEE) n . 1579/74 della Commissione, del 24 giugno
1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo
all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a
0 GU n . L 168 del 25 . 6 . 1974, pag. 7 .
(8) GU n . L 202 del 26 . 7 . 1978 , pag. 8 .
0 GU n . L 195 del 26. 7 . 1975, pag. 25 .
( I0) GU n . L 247 del 23 . 9 . 1975, pag. 22 .
(") GU n . L 281 dell' I . 11 . 1975, pag. 57 .
(u) GU n . L 107 del 19 . 4. 1984, pag. 14.
( 13) GU n . L 85 del 31 . 3 . 1976, pag. 2.
( 14 GU n . L 31 dell'8 . 2. 1980 , pag. 1 .
(') GU n . L 281 dell 1 . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n . L 107 del 19 . 4. 1984, pag . 1 .
O GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976, pag . 1 .
(4) GU n . L 107 del 19 . 4 . 1984, pag. 13 .
0 GU n. L 281 dell' I . 11 . 1975, pag. 65 .
6) GU n . L 107 del 19 . 4 . 1984, pag. 15 .
N. L 310/ 14 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 28 . 11 . 84
considerando che, per quanto concerne i prodotti della
sottovoce 07.06 A, il regolamento (CEE) n . 604/83 del
Consiglio, del 14 marzo 1983 , relativo al regime all'im
portazione applicabile dal 1983 al 1986 ai prodotti
della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune e
che modifica il regolamento (CEE) n . 950/68 relativo
alla tariffa doganale comune ('), ha fissato le condizioni
in base alle quali il prelievo può essere uguale al 6 %
ad valorem ed ha previsto a tale scopo la modifica
della tariffa doganale comune ;
considerando che , al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi , occorre appli
care per il calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all' interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale, cui applica il coefficiente previsto
dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n . 974/71 (2), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 855/84 (3),
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete di un determi
nato periodo in rapporto alle monete della Comu
nità di cui al trattino precedente e del predetto
coefficiente ;
considerando che, secondo l'articolo 18 , paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n . 2727/75, la nomenclatura
prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa
doganale comune,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei
prodotti di cui all'articolo 1 , lettera d), del regolamento
(CEE) n . 2727/75 e all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera c),
del regolamento (CEE) n . 1418/76 e soggetti al regola
mento (CEE) n . 2744/75, sono fissati nell'allegato .
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre
1984 .
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 72 del 18 . 3 . 1983 , pag. 3 .
(2) GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag . 1 .
(3) GU n . L 90 dell' i . 4 . 1984, pag. 1 .
28 . 11 . 84 N. L 310/ 15Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1984 , che fissa i prelievi applicabili
all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
(ECU/t)
Numero della tariffa doganale
comune
Importi
Paesi terzi
(esclusi ACP o PTOM)
ACP o PTOM
07.06 A I 75,39 (') 73,58 (')O
07.06 A II 78,41 (') 73,58 0 0
11.01 CO 141,74 135,70
11.01 D (2) 115,17 109,13
11.01 E I (2) 134,99 128,95
11.01 E II (2) 76,09 73,07
11.01 F (2) 50,43 47,41
11.01 G (2) 93,27 90,25
11.02 A II (2) 147,41 141,37
11.02 A III (2) 141,74 135,70
11.02 A IV (2) 115,17 109,13
11.02 A Va) 1 (2) 100,05 94,01
1 1 .02 A V a) 2 (2) 134,99 128,95
1 1 .02 A V b) (2) 76,09 73,07
11.02 A VI (2) 50,43 47,41
11.02 A VII (2) 93,27 90,25
11.02 BI a) 1 (2) 123,64 120,62
1 1 .02 B I a) 2 aa) 64,86 61,84
1 1.02 B I a) 2 bb) (2) 112,15 109,13
11.02 B Ib) 1 (2) 123,64 120,62
1 1 .02 B I b) 2 (2) 112,15 109,13
1 1 .02 B II a) (2) 89,96 86,94
1 1.02 B II b) (2) 107,48 104,46
11.02 Bile) (2) 1 1 7,64 114,62
1 1.02 B II d) (2) 144,59 141,57
11.02C I (2) 107,61 104,59
1 1.02 C II (2) 128,68 125,66
1 1.02 C III (2) 194,52 188,48
1 1.02 C IV (2) 100,03 97,01
1 1 .02 C V (2) 117,64 114,62
1 1 .02 C VI (2) 144,59 141,57
11.02 D I (2) 69,70 66,68
11.02 D II (2) 83,13 80,11
1 1.02 D III (2) 79,92 76,90
1 1.02 D IV (2) 64,86 61,84
1 1 .02 D V (2) 76,09 73,07
1 1.02 D VI (2) 93,27 90,25
1 1 .02 E I a) 1 (2) 79,92 76,90
11.02 E la) 2 (2) 64,86 61,84
11.02 E Ib) 1 (2) 156,82 150,78
1 1 .02 E I b) 2 (2) 127,30 121,26
11.02 E II a) (2) 123,71 117,67
11.02 E II b) (2) 147,41 141,37
11.02 E II c) (2) 134,99 128,95
11.02 E II d) 1 (2) 86,55 80,51
1 1.02 E II d) 2 (2) 165,30 159,26
11.02 F I (2) 123,71 117,67
1 1.02 F II (2) 147,41 141,37
11.02 Fili (2) 141,74 135,70
1 1.02 F IV (2) 115,17 109,13
N. L 310/ 16 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 28 . 11 . 84
(ECU/t)
Numero della tariffa doganale
comune
Importi
Paesi terzi
(esclusi ACP o PTOM)
ACP o PTOM
1 1 .02 F V (2) 134,99 128,95
1 1.02 F VI (2) 50,43 47,41
1 1.02 F VII (2) 93,27 90,25
11.02G I 55,07 49,03
1 1.02 G II 59,77 53,73
11.04 C I 78,41, 71,76 0
1 1 .04 C II a) 104,64 80,46 0
11.04 C II b) 135,89 111,71 0
11.07 A la) 127,24 116,36
1 1 .07 A I b) 97,82 86,94
1 1.07 A II a) 145,07 (4) 134,19
1 1.07 A II b) 111,15 100,27
11.07 B 127,73 (4) 116,85
11.08 A I 104,64 84,09
11.08 Ali 62,48 31,65
11.08 AHI 103,23 82,68
11.08 A IV 104,64 84,09
11.08 A V 104,64 42,04 0
11.09 331,66 150,32
17.02 B II a) (3) 206,40 109,68
17.02 B II b) (3) 150,58 84,09
17.02 FII a) 211,63 114,91
17.02 FU b) 146,40 79,91
21.07 F II 150,58 84,09
23.02 A I a) 35,74 29,74
23.02 A I b) 69,72 63,72
23.02 A II a) 35,74 29,74
23.02 A II b) 69,72 63,72
23.03 A I 285,80 104,46
(') Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana a determinate condizioni .
(2) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A
dall'altro , si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simulta
neamente :
— un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato
sulla materia secca , superiore al 45 % in peso,
— un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che
possono essere state aggiunte), inferiore o pari all ' 1,6 % per il riso , al 2,5 % per il frumento e
la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli
altri cereali .
I germi di cereali , interi , schiacciati , in fiocchi o macinati , rientrano comunque nella voce 11.02 .
(3) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 1 7.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n .
2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II .
(4) Conformemente al regolamento (CEE) n . 1 180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i
prodotti originari della Turchia .
(^ Conformemente al regolamento (CEE) n . 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che
seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltre
mare :
— radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A ;
— farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C ;
— fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 1 1 .08 A V.
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